Referendum

La legge che regola il Referendum a San Marino è la n.101 del 28 novembre 1994. "NUOVE NORME IN MATERIA DI REFERENDUM E INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE" Il Referendum é previsto nella forma di abrogativo, propositivo o d'indirizzo e confermativo.
Il Referendum abrogativo può abrogare in toto o in parte leggi, atti, norme anche consuetudinarie, aventi forza di legge.
Il Referendum propositivo o d'indirizzo intende determinare principi e criteri per disciplinare con una nuova legge la materia oggetto di referendum.
Il Referendum confermativo subordina al consenso popolare l'entrata in vigore di una legge.
I Referendum possono essere proposti da almeno l'1,5% del corpo elettorale o da almeno cinque Giunte di Castello. Il referendum confermativo può essere di iniziativa consiliare e deve essere previsto da un articolo della legge di cui si chiede conferma, approvato da almeno 31 consiglieri.
Ogni proposta referendaria, ad eccezione di quella confermativa, è sottoposta al parere del Collegio Garante della costituzionalità  delle norme la cui legge istitutiva al Titolo IV art. 15 cita:
  1. Le funzioni esercitate dal Collegio Giudicante sull'ammissibilità  dei referendum, di cui alla Legge 28 novembre 1994 n.101, sono attribuite al Collegio Garante.
  2. La Reggenza, ricevuta la comunicazione dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 9 della Legge 28 novembre 1994 n.101, la trasmette al Collegio Garante. Il Presidente del Collegio, con apposito provvedimento, fissa, con preavviso di almeno 10 giorni , l'udienza che dovrà  avere luogo nel termine di venti giorni dal deposito stesso. Si applicano, al procedimento di ammissibilità , le disposizioni della Legge 28 novembre 1994 n.101.
Una volta superato l'esame di ammissibilità  il referendum si tiene di domenica, tra il 60° ed il 90° giorno dalla data del Decreto Reggenziale che lo ha indetto.
Prima dello svolgimento del Referendum é aperta la campagna referendaria che dura quindici giorni. Vi possono partecipare il Comitato Promotore del referendum, il Comitato Contrario, le forze politiche presenti in Consiglio Grande e Generale e le forze politiche che hanno presentato liste nelle elezioni politiche.
Partecipano al Referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
Le votazioni avvengono mediante scheda di Stato riproducente in modo chiaro ed inequivocabile la proposta sottoposta a referendum seguita dalle diciture SI - NO chiaramente differenziate.
La proposte Referendarie hanno effetto se ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi e comunque non meno del 32% (trentaduepercento) dei voti degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Si intendono per voti validamente espressi i voti favorevoli o contrari alla proposta di referendum.
Esiti del referendum abrogativo: in caso di approvazione della proposta, la Reggenza dichiara abrogata la legge. La proposta di Referendum respinta dagli elettori non può essere riproposta se non dopo tre anni.
Esiti del referendum propositivo: in caso di approvazione della proposta, il Congresso di Stato ha sei mesi per redigere un progetto di legge che disciplini la materia. Il Collegio Giudicante ne valuta la rispondenza ai principi indicati nel referendum e indica eventuali emendamenti che il Congresso di Stato deve introdurre. Poi il progetto di legge passa all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale che lo inserisce nell'ordine del giorno della prima seduta utile.
Esiti del referendum confermativo: se favorevoli, la Reggenza con proprio decreto dichiara efficace la legge sottoposta a Referendum, se contrari, dichiara la decadenza della legge.