L'elettore che si reca a votare, dopo avere espletato le formalità per il riconoscimento, riceverà dal Presidente del seggio la scheda di votazione ed una matita copiativa, si recherà quindi nella cabina per le operazioni sotto indicate.
Aperta la scheda,
qualora sia favorevole alla proposta referendaria riportata al centro della scheda di votazione, traccia un segno nello spazio in cui è indicato SI;
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qualora sia contrario alla proposta referendaria riportata al centro della scheda di votazione, traccia un segno nello spazio in cui è indicato NO;
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L'elettore ripiega quindi la scheda nello stesso modo nel quale gli è stata consegnata, dopodiché la restituirà al Presidente di seggio unitamente alla matita copiativa.
Il voto sarà considerato nullo qualora la scheda presenti scritture o segni che possano fare riconoscere l'elettore, o quando non offra la possibilità di identificare la precisa volontà di voto.
L'elettore ricordi altresì che per l'art. 33 della Legge elettorale, per esercitare il diritto di voto, dovrà esibire un documento di riconoscimento, anche scaduto, munito di fotografia,rilasciato da ufficio abilitato della Repubblica.
L'art. 33 comunque prevede che in mancanza di tale documento l'elettore potrà essere ammesso al voto qualora venga riconosciuto dal Presidente del seggio o da uno degli scrutatori oppure da due altri elettori, iscritti nella medesima sezione e noti al seggio, che ne attestino l'identità personale.
Il Segretario di Stato per gli Affari Interni
Presidente della Commissione Elettorale
Rosa Zafferani