Referendum

REFERENDUM

Il referendum è uno strumento di democrazia diretta attraverso il quale il corpo elettorale viene consultato direttamente su temi specifici.

La legge che regolamenta il Referendum a San Marino è la Legge Qualificata 29 maggio 2013 n.1 "Del referendum e dell’iniziativa legislativa popolare" e successive modifiche. ( Testo coordinato in materia di referendum e iniziativa legislativa popolare - aggiornato al 16 novembre 2016 )

Il Referendum è previsto nella forma di abrogativo, propositivo o d'indirizzo e confermativo.

Il Referendum abrogativo è indetto per procedere all’abrogazione totale o parziale di leggi, atti, norme anche consuetudinarie, comunque aventi forza di legge.

Il Referendum propositivo o d'indirizzo intende determinare principi e criteri direttivi a cui il Consiglio Grande e Generale dovrà attenersi nel disciplinare con legge la materia oggetto del referendum.

Il Referendum confermativo subordina al consenso popolare l'entrata in vigore di una legge. 

Il quesito referendario deve contenere l'esatta, chiara e inequivocabile formulazione della proposta da sottoporre a votazione popolare al fine di consentire un pieno, consapevole e libero esercizio di sovranità e non può riguardare la soppressione di organi, organismi e poteri fondamentali dello Stato e di diritti e principi fondamentali dell'Ordinamento sammarinese.

I Referendum possono essere proposti da almeno il 3% (così come previsto dall’art. 3 della Legge Qualificata 23 agosto 2016 n. 2 a modifica dell’art. 12 della Legge n. 1/2013 che prevedeva l’1,5%) del corpo elettorale o da almeno cinque Giunte di Castello. Il referendum confermativo può essere di iniziativa consiliare e deve essere previsto da un articolo della legge di cui si chiede conferma, approvato da almeno 31 consiglieri, è ammesso per ogni materia, fatta eccezione per le leggi in materia fiscale, finanziaria, di amnistia e di indulto (art. 26 Legge 1/2013)

Tutte le proposte referendarie, ad eccezione di quelle ad iniziativa consiliare, sono sottoposte al parere del Collegio Garante della costituzionalità delle norme, competenza attribuita ai sensi della Legge Qualificata 25 aprile 2003 n. 55, che al Titolo IV - art. 15 - cita:

  1. le funzioni esercitate dal Collegio Giudicante sull'ammissibilità dei referendum, di cui alla Legge 28 novembre 1994 n.101, sono attribuite al Collegio Garante.
  2. La Reggenza, ricevuta la comunicazione dell'avvenuto deposito di cui all'articolo 9 della Legge 28 novembre 1994 n.101, la trasmette al Collegio Garante. Il Presidente del Collegio, con apposito provvedimento, fissa, con preavviso di almeno 10 giorni, l'udienza che dovrà avere luogo nel termine di venti giorni dal deposito stesso. Si applicano, al procedimento di ammissibilità, le disposizioni della Legge 28 novembre 1994 n.101.

Una volta superato l'esame di ammissibilità il referendum si tiene di domenica, tra il 60° ed il 90° giorno dalla data del decreto reggenziale che lo ha indetto.

Prima dello svolgimento del Referendum è aperta la campagna referendaria che dura quindici giorni. Vi possono partecipare il Comitato Promotore del referendum, il Comitato Contrario, le forze politiche presenti in Consiglio Grande e Generale e le forze politiche che abbiano presentato liste nell’ultima consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Grande e Generale.

Partecipano al Referendum i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

Le votazioni avvengono mediante scheda di Stato, avente le caratteristiche indicate nel modello adottato con decreto reggenziale, nella quale è riprodotta in modo chiaro ed integrale la proposta sottoposta a referendum seguita dalle diciture SI - NO chiaramente differenziate.

Le proposte Referendarie hanno effetto se ottengono la maggioranza dei voti validamente espressi (così come previsto dall’articolo 1 della Legge n.2/2016 a modifica dell’art. 4 della Legge Qualificata n.1/2013 che prevedeva un quorum di almeno il 25% degli elettori iscritti nelle liste elettorali).

Si intendono per voti validamente espressi i voti favorevoli o contrari alla proposta di referendum.

  • Esiti del referendum abrogativo: in caso di approvazione della proposta, la Reggenza, con proprio decreto da emanarsi entro tre giorni dalla data di svolgimento, dichiara abrogata la legge con effetto dal momento della pubblicazione del decreto stesso. La proposta di Referendum respinta dagli elettori non può essere riproposta se non dopo cinque anni.
  • Esiti del referendum propositivo: in caso di approvazione della proposta, il Congresso di Stato ha sei mesi per redigere un progetto di legge che disciplini la materia. La Reggenza ricevuto il progetto di legge, lo trasmette al Collegio Garante perché si esprima sulla compatibilità della proposta di legge con il quesito approvato, e suggerisce al Congresso di Stato gli eventuali emendamenti da apportare al provvedimento stesso.La Reggenza, ricevuta la comunicazione del Collegio Garante, la trasmette al Congresso di Stato al quale è assegnato il termine di trenta giorni per la regolarizzazione del progetto uniformandolo alle comunicazioni ricevute dal Collegio. Il Congresso di Stato, apportati gli emendamenti, deposita il progetto di legge all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Grande e Generale che lo inserisce all’ordine del giorno della prima seduta utile.
  • Esiti del referendum confermativo: nel caso di risultato favorevole, la Reggenza preso atto del risultato definitivo del referendum confermativo, con proprio decreto dichiara efficace la legge sottoposta a referendum alla sua entrata in vigore; dichiara invece la decadenza della legge in caso di risultato contrario.