COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione Elettorale, prevista dallarticolo 6 della Legge Elettorale 31 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche, resta in carica per lintera legislatura.
Č composta da:
- il Segretario di Stato per gli Affari Interni che la presiede;
- lUfficiale di Stato Civile Capo dellUfficio Elettorale;
- il Cancelliere del Tribunale Commissariale Civile e Penale;
- il Responsabile della Direzione dei Rapporti con le Comunitą allEstero del Dipartimento Affari Esteri;
- sette membri nominati dal Consiglio Grande e Generale.
La Commissione Elettorale:
- ha il compito di formare, rivedere ed integrare ogni anno le liste elettorali e di renderle pubbliche entro il 31 gennaio di ogni anno;
- č responsabile di eventuali cancellazioni dalle liste elettorali;
- ha compiti specifici durante le consultazioni politiche, amministrative e referendarie.