Commissione Elettorale

COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale, prevista dall’articolo 6 della Legge Elettorale 31 gennaio 1996 n.6 e successive modifiche, resta in carica per l’intera legislatura.

Č composta da:

- il Segretario di Stato per gli Affari Interni che la presiede;

- l’Ufficiale di Stato Civile – Capo dell’Ufficio Elettorale;

- il Cancelliere del Tribunale Commissariale Civile e Penale;

- il Responsabile della Direzione dei Rapporti con le Comunitą all’Estero del Dipartimento Affari Esteri;

- sette membri nominati dal Consiglio Grande e Generale.

 

La Commissione Elettorale:

- ha il compito di formare, rivedere ed integrare ogni anno le liste elettorali e di renderle pubbliche entro il 31 gennaio di ogni anno;

- č responsabile di eventuali cancellazioni dalle liste elettorali;

- ha compiti specifici durante le consultazioni politiche, amministrative e referendarie.