Sistema Elettorale vigente nella Repubblica di San Marino

Il sistema elettorale vigente nella Repubblica di San Marino è proporzionale a collegio unico.

Il proporzionale è considerato il sistema più efficace a realizzare il principio della “rappresentatività”, in quanto consente di tradurre direttamente in seggi parlamentari la volontà espressa dagli elettori, nelle sue diverse articolazioni. Con tale metodo, infatti, a ciascuna lista è assegnato un numero di seggi proporzionalmente corrispondente ai voti ottenuti dalla lista stessa.

Il Corpo Elettorale costituisce un “collegio unico”: unica, pertanto, è la circoscrizione elettorale nel senso che la composizione dell’intero Consiglio Grande e Generale è determinata dalla somma complessiva dei voti manifestati in qualunque sezione elettorale.

I correttivi introdotti con la riforma elettorale del 2007 sono stati previsti con l’intento di valorizzare la volontà dei cittadini, responsabilizzare le forze politiche di fronte all’elettore, contrastare la frammentazione dei partiti, garantire la stabilità di Governo, favorire la presenza delle donne in Consiglio Grande e Generale, avversare il voto di scambio e la riconoscibilità del voto. Sono stati inoltre introdotti i seguenti elementi: la “quota rosa” nelle liste di candidati, la dichiarazione circa i redditi percepiti dai candidati, ulteriori incompatibilità per gli eletti, gli uffici elettorali intersezionali, norme penali per chi viola la libertà di voto.

Le nuove disposizioni - introdotte nella XXIX Legislatura, a seguito dell’esito del Referendum del 2 giugno 2019 in materia elettorale – prevedono le procedure per il conferimento, dopo il primo turno, di un eventuale fase di negoziazione.

Negoziazione (sono a questo proposito previsti due possibili differenti mandati) che ha principalmente lo scopo di individuare una maggioranza più ampia o che almeno garantisca lo stesso numero di Consiglieri che scaturirebbe dal premio di maggioranza, partendo dai risultati del primo turno di votazioni e, se andata a buon fine, mantenendoli.

Qualora non sia possibile raggiungere tale risultato nemmeno attraverso la seconda fase di negoziazione prevista (e conferita ad una seconda forza politica), viene attivato il turno di ballottaggio.

La nuova norma - fermo restando l’individuazione delle possibili maggioranze dichiarate preventivamente al voto - ha lo scopo di ridurre le possibilità di ricorso al ballottaggio e di valorizzare l’indicazione che gli elettori daranno al primo turno di votazione.

I tempi destinati alla fase di negoziazione sono precisamente delimitati dalla legge al fine di garantire al Paese un governo in tempi certi. Il periodo utile, nella ipotesi che si esplichi la doppia fase negoziale e il turno di ballottaggio, è tra 30 e 32 giorni.

Resta fermo che qualora una lista o coalizione raggiunga la maggioranza nel primo turno, non si procederà con la fase di negoziazione.

Inoltre, per rispettare il patto siglato con gli elettori prima del voto, è vietata, in caso di crisi di governo, la formazione di nuove maggioranze con la partecipazione di forze politiche diverse da quelle che hanno vinto le elezioni e che per tutta la legislatura, pertanto, la composizione della maggioranza rispecchia fedelmente la volontà del Corpo Elettorale e non potrà subire variazioni finché gli elettori non si esprimeranno nuovamente con elezioni politiche anticipate.  Le nuove norme introdotte - al fine di fornire il più preciso quadro delle possibili alleanze ai cittadini preventivamente al voto - prevede l’obbligo per le liste e/o coalizioni di indicare con apposita pre-dichiarazione di apparentamento le “future alleanze”, esprimendo se intende affrontare l’eventuale negoziazione e con quali liste e/o coalizioni.

Viene salvaguardato il principio che impone alle forze politiche di dichiarare preventivamente al voto con quali alleati si propongono di governare ed in base a quale programma, al fine di supportare la costituzione di maggioranze di governo stabili, sia attraverso la formazione di coalizioni fra liste, sia attraverso l’apparentamento tra coalizioni e/o liste che si presenteranno da sole.

In sintesi, le norme introdotte nella presente legislatura confermano che le consultazioni elettorali si compongono di un primo turno, e di un eventuale secondo turno di votazione (ballottaggio) per consentire di decretare la lista/coalizione vincitrice delle elezioni, prevedendo quale novità, una possibile fase di negoziazione (due mandati) per la formazione del Governo antecedente, come detto, al turno di ballottaggio

Con il primo turno si determinano la consistenza dei partiti all’interno del Consiglio Grande e Generale ed i loro rappresentanti nonché la vittoria o meno di una lista/coalizione.

Con il ballottaggio si stabilisce quale delle due formazioni, che hanno ottenuto il maggior numero di voti ma che non hanno conseguito sufficienti consensi per vincere le elezioni al primo turno, costituirà la maggioranza di governo.

Le liste non coalizzate e le coalizioni si impegnano a realizzare un Programma di Governo da rendere pubblico prima delle elezioni. Non più un programma elettorale diverso per ciascuna lista, bensì un vero e proprio Programma di Governo noto prima del voto, una sorta di contratto tra le forze politiche e gli elettori con precisi impegni per la legislatura.

Permane il premio di “stabilità” - che consiste nell’assegnazione aggiuntiva di seggi in favore della lista o coalizione vincitrice - con l’obiettivo di garantire la tenuta parlamentare della Maggioranza ed Esecutivi duraturi nel corso della legislatura, premio che non viene assegnato nel caso in cui il Governo scaturisca dalla fase di negoziazione.

Per contrastare la frammentazione politica le nuove disposizioni hanno innalzato il cosiddetto “sbarramento”, cioè la soglia minima di voti che ciascuna lista deve aver conseguito per poter entrare in Consiglio.

Un’ulteriore novità introdotta è riferita alle preferenze.

L’elettore, residente in territorio, può manifestare la preferenza per tre candidati appartenenti alla lista prescelta. L’elettore residente fuori territorio può manifestare la preferenza per un unico candidato appartenente alla lista prescelta.

 

In seguito alla consultazione referendaria del 2 giugno 2019, il Consiglio Grande e generale ha approvato la Legge Qualificata 5 agosto 2019 n. 2 e la Legge Qualificata 16 settembre 2019 n.3.

 
Vedi: Raccolta coordinata delle norme in materia elettorale 2019