Regolamento 3 febbraio 2014 N.2
Disposizioni di cerimoniale per i Capitani di Castello della Repubblica di San Marino
LEGGE 5 settembre 2014 n. 141 Codice di condotta per gli agenti pubblici
- CODICE PENALE-
REATI CONTRO I DIRITTI POLITICI
Art. 394
(Attentato contro il libero esercizio del diritto di voto)
Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione dicandidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di terzo grado e con linterdizione di quarto grado dai diritti politici.La stessa pena si applica al cittadino che accetta lutilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede, a meno che renda confessione spontanea e utile.Si applica la prigionia di quarto grado e linterdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dellarticolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nellesercizio di esse.
Art. 395
(Violazione del segreto di voto)
Chiunque con manovre illecite ottiene di conoscere il voto segreto espresso in una elezione o votazione di Stato, è punito con l'arresto di secondo grado.
Art. 396
(Violazione degli altri diritti politici dei cittadini)
Chiunque con violenza o minaccia impedisce a taluno di iscriversi ad un partito o ad un'associazione sindacale ovvero ve lo costringe; impedisce di farne propaganda o di partecipare alle riunioni o manifestazioni, pubbliche o private da essi organizzate; impedisce la presentazione delle istanze d'arengo o di altre petizioni ovvero l'esercizio di qualsiasi altro diritto politico, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici.
Art. 397
(Frode elettorale)
Chiunque nelle operazioni per l'elezione od il sorteggio delle persone preposte ai poteri pubblici o ad altro pubblico ufficio ovvero per il referendum o la votazione diretta, ne altera il risultato mediante attestazioni non veritiere od altri mezzi fraudolenti, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici o dai diritti politici.Si applicano la prigionia di terzo grado e l'interdizione di quarto grado, se il fatto è commesso da persona addetta alle operazioni sopra indicate.
Art. 398
(Turbativa di comizi o adunanze elettorali)
Chiunque impedisce o turba un comizio od altra riunione di propaganda elettorale ovvero il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di secondo grado dai diritti politici.Le pene sono aumentate di un grado se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Art. 399
(Illecito esercizio dei diritti politici dei cittadini)
Lo straniero o l'apolide residente, che nel territorio della Repubblica si arroga i diritti politici spettanti ai cittadini sammarinesi, è punito con la prigionia di primo grado. Il giudice può applicare l'espulsione dal territorio della Repubblica.