Normativa in vigore in materia di Giunte di Castello

Leggi e Decreti in vigore:
 
LEGGE del 24 settembre 2020 n. 158
Legge sulle Giunte di Castello
 
Data di svolgimento elezioni dei Capitani di Castello e delle Giunte di Castello
 
Norme speciali per l'esercizio del diritto di voto per le elezioni dei Capitani di Castello e delle Giunte di Castello del 29 novembre 2020 conseguenti alla situazione epidemiologica da COVID-19
 
Decreto 8 ottobre 2020 n.186
Regolamentazione della campagna di presentazione per l’elezione del Capitano di Castello e della Giunta di Castello
 
Adozione modello di scheda unica per le elezioni dei Capitani di Castello e delle Giunte di Castello
 
DECRETO DELEGATO 23 aprile 2009 n.53 (Procedure Elettorali del Seggio Speciale dell’Ospedale di Stato e voto a domicilio) + Legge Qualificata 2/2020 art. 5
 
Regolamento 22 gennaio 2014 N.1
Regolamento dei rapporti tra le Giunte e i Capitani di Castello e gli Uffici della Pubblica Amministrazione
 

Regolamento 3 febbraio 2014 N.2
Disposizioni di cerimoniale per i Capitani di Castello della Repubblica di San Marino

LEGGE 5 settembre 2014 n. 141 Codice di condotta per gli agenti pubblici

 

- CODICE PENALE-

REATI CONTRO I DIRITTI POLITICI

Art. 394

(Attentato contro il libero esercizio del diritto di voto)

Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione dicandidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di terzo grado e con l’interdizione di quarto grado dai diritti politici.La stessa pena si applica al cittadino che accetta l’utilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede, a meno che renda confessione spontanea e utile.Si applica la prigionia di quarto grado e l’interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell’articolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse.

Art. 395

(Violazione del segreto di voto)

Chiunque con manovre illecite ottiene di conoscere il voto segreto espresso in una elezione o votazione di Stato, è punito con l'arresto di secondo grado.

Art. 396

(Violazione degli altri diritti politici dei cittadini)

Chiunque con violenza o minaccia impedisce a taluno di iscriversi ad un partito o ad un'associazione sindacale ovvero ve lo costringe; impedisce di farne propaganda o di partecipare alle riunioni o manifestazioni, pubbliche o private da essi organizzate; impedisce la presentazione delle istanze d'arengo o di altre petizioni ovvero l'esercizio di qualsiasi altro diritto politico, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici.

Art. 397

(Frode elettorale)

Chiunque nelle operazioni per l'elezione od il sorteggio delle persone preposte ai poteri pubblici o ad altro pubblico ufficio ovvero per il referendum o la votazione diretta, ne altera il risultato mediante attestazioni non veritiere od altri mezzi fraudolenti, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai pubblici uffici o dai diritti politici.Si applicano la prigionia di terzo grado e l'interdizione di quarto grado, se il fatto è commesso da persona addetta alle operazioni sopra indicate.

Art. 398

(Turbativa di comizi o adunanze elettorali)

Chiunque impedisce o turba un comizio od altra riunione di propaganda elettorale ovvero il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di secondo grado dai diritti politici.Le pene sono aumentate di un grado se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Art. 399

(Illecito esercizio dei diritti politici dei cittadini)

Lo straniero o l'apolide residente, che nel territorio della Repubblica si arroga i diritti politici spettanti ai cittadini sammarinesi, è punito con la prigionia di primo grado.           Il giudice può applicare l'espulsione dal territorio della Repubblica.