Come si vota

Modalità di voto per le Elezioni Politiche dell’8 dicembre 2019

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo racchiude. Il voto di lista è validamente espresso anche qualora la scheda contenga un ulteriore segno tracciato sull’eventuale contrassegno o sul nome della coalizione, e comunque all’interno del rettangolo che li racchiude.

L’elettore residente in territorio può manifestare la preferenza per tre candidati appartenenti alla lista prescelta.

Nel caso l’elettore residente in territorio abbia espresso più di tre preferenze, si intendono annullati tutti i voti di preferenza espressi. Resta valido il voto di lista.

L’elettore residente fuori territorio può manifestare la preferenza per un unico candidato appartenente alla lista prescelta.

Nel caso l’elettore residente fuori territorio abbia espresso più di una preferenze, si intendono annullati tutti i voti di preferenza espressi. Resta valido il voto di lista.

La preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa nell’apposita riga stampata sulla scheda, il nome ed il cognome, oppure il cognome soltanto, oppure il numero di lista, o entrambi del candidato prescelto.

In caso di identità di cognome, deve essere scritto il nome ed il cognome e, ove occorra, la data di nascita.

Se il candidato ha due cognomi, può essere scritto uno dei due. Entrambi i cognomi sono necessari quando vi sia la possibilità di confusione tra più candidati.

Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

Se l’elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto, usando il cognome, o il nome ed il cognome, o il cognome ed il numero corrispondente, una preferenza, si intende inequivocabilmente che abbia votato la lista alla quale appartiene il prescelto.


E' opportuno ricordare che la scheda non deve contenere scritture o segni artificiosi e suscettibili di riconoscimento dell'elettore. Per tali casi la legge prevede la nullità della scheda.

Sono nulle altresì le schede:

- che non siano quelle di Stato;

- che non rechino il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni;

- che non rechino la firma del Presidente dell’Ufficio elettorale di Sezione o di uno scrutatore delegato;

- che contengano l’espressione del voto per più di una lista, per più coalizioni, o per una coalizione ed una lista ad essa non appartenente; le schede che contengano l’espressione del voto per più di una lista appartenenti alla stessa coalizione sono nulle limitatamente al primo turno di votazione;

- le schede non compilate con la matita copiativa.

Ai fini dell'esercizio di voto gli elettori dovranno presentarsi ai seggi muniti del certificato elettorale e di un documento di riconoscimento.

Il certificato elettorale deve essere conservato per l’eventuale turno di ballottaggio.

In caso di smarrimento del certificato elettorale sarà possibile richiedere un duplicato all'Ufficio di Stato Civile in orario d'ufficio - lunedì e giovedì ore 8,15-14,15 e 15,00-18,00, martedì -mercoledì e venerdì 8,15-14,15 - venerdì 6 dicembre e sabato 7 dicembre dalle ore 9,00 alle ore 19,00, domenica 8 dicembre dalle ore 7,00 alle ore 20,00.

 

Le operazioni di voto restano aperte normalmente fino alle ore 20.00. Possono prolungarsi oltre questo orario se continuano ad arrivare ininterrottamente elettori per votare. Tuttavia, dopo le ore 21.00 il Presidente accerta il numero degli elettori presenti che ancora non hanno votato e consente solamente a questi di votare, poi dichiara definitivamente chiusa la votazione.

 

Ai fini della pubblicazione sulla stampa - e delle simulazioni esemplificative di voto si ricorda di riportare la dicitura "fac-simile" in ogni riproduzione delle schede elettorali. Le schede elettorali, in virtù dell'art.4 della Legge Qualificata 5 agosto 2019 n.2, sono differenziate tra gli elettori residenti in Repubblica e all'estero.

I fac-simili delle schede elettorali, in conformità alle disposizioni di legge (art.17 Legge n.6/1996, sostituito sall'art.9 della Legge Qualificata n.1/2007, ulteriormente modificato dall'art.2 della Legge Qualificata n.3/2016 e dell'art.4 della Legge Qualificata n.2/2019) riproducono i contrassegni delle liste ed i nomi delle coalizioni, in base all'ordine riportato dal sorteggio effettuato in data 5 novembre 2019 dalla Commissione Elettorale.

FAC-SIMILE SCHEDA ELETTORALE RESIDENTI IN REPUBBLICA

FAC-SIMILE SCHEDA ELETTORALE RESIDENTI ALL'ESTERO

 

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