Glossario elettorale

GLOSSARIO ELETTORALE

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Accompagnatore

In via eccezionale, i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, possono esercitare il diritto di voto con l'aiuto di un accompagnatore. Questi può essere un elettore appartenente alla famiglia dell’assistito o altro elettore volontariamente scelto; in ogni caso deve essere iscritto in una sezione elettorale . L’elettore può svolgere la funzione di accompagnatore per una sola volta e di ciò è fatta menzione nel suo certificato elettorale .
Il certificato medico che attesta la condizione di infermità è valido solo se rilasciato da un Sanitario dell’ISS (purché non candidato alle elezioni) o vistato dal Dirigente del Servizio Ospedaliero e Specialistico.

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Assegnazione degli spazi di propaganda

Durante la campagna elettorale è data facoltà alle liste di affiggere stampati, giornali, murali, manifesti, immagini rappresentative del pensiero che costituiscono manifestazione di propaganda.
Tale affissione è consentita solo attraverso tabelloni di dimensioni uniformi, collocati nel territorio dei singoli Castelli, in spazi appositamente individuati dalla Commissione Elettorale , non oltre il trentesimo giorno precedente quello delle elezioni. Nello stesso termine gli spazi vengono assegnati alle liste che partecipano alle elezioni. Ogni lista ha diritto ad una superficie di uguali dimensioni. L’esposizione fuori dagli spazi assegnati è vietata. A fini propagandistici è vietato utilizzare spazi privati che consentono una visione esterna pubblica (finestre, vetrine, ecc…), nonché mezzi mobili ed attrezzature, ad eccezione di quelli per la propaganda e lo svolgimento di comizi e riunioni all’aperto. E’ vietata ogni propaganda mediante striscioni o insegne luminose, nonché il lancio di volantini.
Nelle sedi dei partiti e delle associazioni politiche è consentito l’utilizzo delle normali insegne indicative.

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Assegnazione dei seggi

I seggi sono assegnati applicando il cosiddetto “metodo D'Hont”: si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ecc. sino a concorrenza del numero di 60, quanti sono i membri del Consiglio Grande e Generale da eleggere; quindi, fra i quozienti ottenuti secondo il sistema indicato, si scelgono i sessanta più alti, disponendoli in graduatoria decrescente.
Per ottenere l’assegnazione dei seggi in Consiglio è necessario superare una soglia minima di voti validi ( sbarramento ), legata al numero delle liste che si presentano alle elezioni.
Chi vince le elezioni (ovvero la lista o coalizione che riesce a conseguire il 50% + 1 dei voti validi, oppure almeno 30 dei 60 posti in Consiglio Grande e Generale) viene favorito con il “ premio di stabilità ”, cioè si vede assegnati i seggi mancanti per arrivare a 35. I seggi aggiuntivi sono da sottrarre a quelle liste che hanno ottenuto i quozienti più bassi e non fanno parte della coalizione/lista vincitrice.

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Ballottaggio

Si tiene la seconda domenica successiva al primo turno, solo nel caso in cui alla prima tornata nessuna coalizione o lista raggiunga la maggioranza del 50% + 1 dei voti e non riesca neppure a conseguire i 30 dei 60 seggi in Consiglio Grande e Generale. Il secondo turno vede in ballottaggio solo le due coalizioni/liste che hanno ottenuto più voti al primo turno ed ha la funzione di stabilire quale delle due formazioni in competizione vince le elezioni e consegue il premio di stabilità . A tal fine è utilizzata apposita scheda elettorale in cui l’elettore può esprimere unicamente il voto per una delle due liste/coalizioni in ballottaggio.

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Campagna elettorale

Periodo precedente la data fissata per il voto in cui, dopo la presentazione delle candidature, i candidati e le forze politiche si presentano e si confrontano davanti agli elettori per conquistarne il consenso. La campagna elettorale è aperta il ventesimo giorno precedente quello delle elezioni e cessa alle ore 24.00 del secondo giorno antecedente quello delle elezioni. Prima e dopo tale termine è vietata ogni forma di propaganda elettorale con qualsiasi mezzo.
Le nuove norme garantiscono una maggiore informazione degli elettori residenti sia in territorio che all'estero, in forma paritaria per tutte le liste e coalizioni. Le Segreterie di Stato per gli Affari Interni e per l’Informazione sono incaricate dalla legge di organizzare: trasmissioni radiotelevisive per il confronto fra liste/coalizioni; l’invio ad ogni famiglia di una pubblicazione contenente i programmi di governo presentati dalle liste/coalizioni; un sito internet con spazi autogestiti che raccolga il materiale propagandistico delle liste/coalizioni; confronti e dibattiti fra liste/coalizioni nei Castelli della Repubblica; incontri delle liste/coalizioni con gli elettori nelle principali sedi consolari all’estero.

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Certificato elettorale (certificato di iscrizione alle liste elettorali)

Documento indispensabile per votare. L'Ufficio Elettorale di Stato è tenuto a farlo recapitare a tutti i cittadini aventi diritto al voto almeno quindici giorni prima delle elezioni. Se per qualsiasi motivo un cittadino elettore ne rimane sprovvisto, può personalmente ritirarlo o ottenerne un duplicato a partire dal decimo giorno prima delle elezioni fino alla chiusura delle votazioni presso l'Ufficio Elettorale di Stato. Il certificato elettorale contiene nome, cognome, indirizzo, data e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della sezione a cui l'elettore è iscritto, la data e l'orario di svolgimento delle elezioni, l'indirizzo del seggio in cui è chiamato a votare.
Il certificato è provvisto di due tagliandi, uno per il primo turno di votazione, l’altro per l’eventuale ballottaggio . Il Presidente dell' Ufficio Elettorale di sezione provvede a staccare il tagliando del primo turno, esaurito l’esercizio del voto, come prova dell'avvenuta manifestazione di volontà dell’elettore. L’elettore deve conservare il certificato con il secondo tagliando per l’eventuale ballottaggio.

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Cifra elettorale di coalizione

Somma della cifra elettorale di ciascuna lista facente parte di una coalizione (comprese le liste che non hanno raggiunto lo “ sbarramento ”) e dei voti espressi unicamente nei confronti della coalizione, senza espressione del voto di lista.
Ad esempio: la coalizione Z è formata dalle liste A, B e C, che hanno ottenuto rispettivamente: 3.720 (lista A), 6.030 (lista B) e 580 (lista C). Sono inoltre stati espressi 234 voti a favore della sola coalizione Z (e cioè senza indicazione del voto di lista).
La cifra elettorale della coalizione Z, data dalla somma dei voti conseguiti dalle liste A, B, C e dalla sola coalizione è di 10.564 voti, anche nel caso in cui la lista C non dovesse superare la soglia di sbarramento.

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Cifra elettorale di lista

Somma dei voti validi ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni. Serve per determinare l’ammissione della lista all’ assegnazione dei seggi ed il numero dei seggi nel Consiglio Grande e Generale spettante a ciascuna lista.
La cifra elettorale di lista minima per poter accedere in Consiglio è costituita dallo “ sbarramento ”.  

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Cifra individuale

Somma delle preferenze ottenute da un candidato e della cifra elettorale di lista cui appartiene lo stesso candidato. Determina la graduatoria dei candidati nella medesima lista.
In caso di parità di cifra individuale, viene proclamato eletto il candidato:
-         di genere femminile;
-         con maggior anzianità di presenza in Consiglio Grande e Generale;
-         con maggiore età anagrafica.

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Coalizione

Formazione composta da diverse liste, che si impegnano a formare una maggioranza di governo per l'intera legislatura.
A tal fine le liste devono sottoscrivere apposita dichiarazione di costituzione della coalizione che contenga il nome della coalizione, l’eventuale contrassegno della stessa, nonché il Programma di governo .

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Collegio unico

Il corpo elettorale costituisce un “collegio unico”: unica, pertanto, è la circoscrizione elettorale nel senso che la composizione dell’intero Consiglio Grande e Generale è determinata dalla somma complessiva dei voti manifestati in qualunque sezione elettorale .

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Comizi

Consultazioni popolari compiute allo scopo di eleggere i componenti del Consiglio Grande e Generale.
La convocazione dei comizi elettorali è il primo atto del procedimento elettorale e viene effettuato dai Capitani Reggenti con pubblico manifesto, almeno sessanta giorni prima della data di svolgimento delle elezioni.
Comizi sono anche le riunioni pubbliche in cui le forze politiche espongono il proprio programma.
I comizi e le riunioni all’aperto sono consentiti nei giorni di campagna elettorale , dalle ore 16.00 alle ore 24.00, previa notifica del delegato di lista al Comando della Gendarmeria almeno 24 ore prima dello svolgimento degli stessi, con indicazione di orario e luogo.
E’ consentito l’utilizzo di altoparlanti e apparecchi sonori dalle ore 15.00 alle ore 22.00 di ogni giorno.

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Commissione Elettorale

Ha il compito di formare, di rivedere e integrare ogni anno le liste elettorali e di renderle pubbliche entro il 31 gennaio di ogni anno. E' composta dal Segretario di Stato per gli Affari Interni, che la presiede, dall'Ufficiale di Stato Civile - Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato, dal Cancelliere del Tribunale Unico, dal Responsabile della Direzione dei Rapporti con le Comunità  all'estero del Dipartimento Affari Esteri e da sette membri nominati dal Consiglio Grande e Generale per la durata della legislatura .
Entro il trentesimo giorno precedente quello delle votazioni, la Commissione Elettorale:
-  verifica le liste dei candidati e le eventuali dichiarazioni di appartenenza alla coalizione;
- esamina i contrassegni delle liste e delle coalizioni, rifiutando quelli uguali, o facilmente confondibili con quelli presentati in precedenza, o con i simboli di forze politiche cui non appartengono i presentatori, invitando i delegati a sostituire i contrassegni rifiutati entro il termine di ventiquattro ore, pena l’esclusione della lista o della coalizione di liste dalle elezioni;
- elimina dalle liste i candidati per i quali manchino la prescritta accettazione e/o la documentazione;
- elimina le liste che non siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto o che violino le disposizioni di legge o che manchino delle formalità legali prescritte per la presentazione;
- elimina le coalizioni che non hanno i requisiti richiesti determinando la partecipazione solo delle singole liste che l’avrebbero composta;
- stabilisce mediante sorteggio il numero d’ordine da assegnare alle liste e alle coalizioni. Al sorteggio hanno diritto di assistere i delegati di lista, appositamente convocati;
- riduce, al limite prescritto, il numero dei candidati in eccedenza, cancellando quelli che superano il numero di sessanta;
- comunica, con atto notificato personalmente ed immediatamente a mezzo dell’Ufficiale Giudiziario del Tribunale Unico ai delegati interessati, le irregolarità riscontrate e le decisioni adottate.

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Consiglio Grande e Generale

E' l'organo legislativo della Repubblica di San Marino. E' composto di sessanta membri e presieduto dai Capitani Reggenti in carica per sei mesi ed eletti di norma tra i suoi membri. Il Consiglio Grande e Generale viene rinnovato totalmente ogni cinque anni.

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Contrassegno (di lista o coalizione)

E' il simbolo proprio di ogni lista, sia che questa si presenti alle elezioni da sola, sia che faccia parte di una coalizione. Anche le coalizioni hanno facoltà di adottare un proprio contrassegno che le rappresenti alle elezioni.

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Corpo Elettorale

La totalità degli aventi diritto al voto, cioè tutti i cittadini maggiorenni iscritti nelle liste elettorali .

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Dichiarazione dei redditi

Al momento della presentazione della candidatura, il candidato deve depositare copia della dichiarazione dei redditi (IGR), l'elenco delle quote societarie eventualmente possedute, nonché dichiarazione di eventuali ulteriori redditi, allo scopo di rendere maggiormente trasparente la posizione del candidato.
La pubblicità della dichiarazione dei redditi è garantita attraverso l’esposizione della stessa all’albo di Palazzo Pubblico e del Tribunale Unico.

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Diritto di voto

La Legge 8 luglio 1974, n.59 "Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese" all'art. 2 recita "La sovranità  della Repubblica risiede nel popolo, che la esercita nelle forme statutarie della democrazia rappresentativa. (..)". All'art. 7, le stessa legge recita: "Il suffragio è universale , segreto e diretto. Ogni cittadino, all'età  e alle condizioni stabilite dalla legge, ha diritto all' elettorato attivo e passivo ". La Legge Elettorale in vigore, la legge 31 gennaio 1996 n.6, precisa che tutti i cittadini sammarinesi maggiorenni sono titolari di tale diritto. Ne sono esclusi invece:

a) gli interdetti per infermità di mente, nonché coloro nei cui confronti sia stata aperta la procedura del giudiziale concorso fra i creditori limitatamente alla durata della procedura;

b) i condannati che in via definitiva e per reato non colposo riportino condanna a pena restrittiva della libertà  personale o alla interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici per un tempo superiore ad un anno;

c) i condannati per i reati contro i diritti politici;

d) i condannati alla pena della interdizione dai diritti politici.

I condannati di cui alle lettere b) c) e d) sono riammessi alla funzione elettorale qualora si sia verificata l'estinzione del reato successivamente alla condanna nelle ipotesi previste dall'articolo 52, secondo comma del Codice Penale, o l'estinzione della pena ai sensi dell'articolo 112, ad eccezione di quella indicata sub 1), del Codice Penale.

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Documento di riconoscimento

Un documento rilasciato da un Ufficio Pubblico sammarinese (o anche da Autorità  Diplomatica e Consolare) a ciò abilitato, contenente la fotografia, i dati anagrafici e l'indirizzo dell'interessato, controfirmato sia dall'intestatario del documento che dal Dirigente dell'Ufficio rilasciante, autorizzato alla firma. Per poter esercitare il diritto di voto è indispensabile esibire un documento di riconoscimento, anche scaduto, rilasciato da Ufficio abilitato della Repubblica, a meno che non si venga riconosciuti dal Presidente del seggio o da uno degli scrutatori o da altri due elettori iscritti nella medesima sezione e noti al seggio, che attestino la propria identità personale.

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Domicilio

E’ la sede degli affari o interessi di un soggetto. Il domicilio (o la residenza ) in Repubblica è requisito richiesto dalla legge per la presentazione della candidatura.

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Elettorato attivo

Capacità di votare, ovvero possibilità di esercitare il voto. E' un diritto pubblico soggettivo attribuito a tutti i cittadini maggiorenni regolarmente iscritti nelle liste elettorali (vedi diritto di voto ).

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Elettorato passivo

Capacità di essere eletto. E' attribuita a chi, oltre ad avere i requisiti per l'esercizio dell'elettorato attivo, abbia compiuto 21 anni di età entro il giorno delle elezioni; abbia domicilio sul territorio della Repubblica; non faccia parte del Corpo della Gendarmeria, del Corpo della Polizia Civile, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca; non sia Agente diplomatico o consolare; non eserciti le funzioni di Magistrato e Procuratore del Fisco.

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Giunta Permanente delle Elezioni

La Giunta Permanente delle Elezioni, composta di cinque membri, è eletta dal Consiglio Grande e Generale per la durata della legislatura . I suoi componenti non possono essere Consiglieri, Capitani di Castello o membri delle Giunte di Castello. La Giunta Permanente delle Elezioni è tenuta ad adempiere ai seguenti atti:  
a) esamina la documentazione ricevuta dall' Ufficio Elettorale Centrale ;  
b) ascolta i ricorsi, presentati dagli elettori entro cinque giorni successivi a quello delle elezioni, relativi a questioni di eleggibilità  e di regolarità  nelle operazioni elettorali;  
c) provvede alla radiazione dei candidati giudicati ineleggibili e li sostituisce con i candidati non eletti che, nella stessa lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti;
d) propone al Consiglio Grande e Generale la convalida dei membri eletti.

Nel caso in cui gli eletti ricoprano le condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge e le operazioni elettorali si siano svolte senza contestazioni, il Consiglio Grande e Generale prende atto delle conclusioni della Giunta Permanente delle Elezioni. Nel caso in cui siano state avanzate gravi contestazioni o possa sussistere il fondato sospetto di irregolarità, le conclusioni della Giunta Permanente delle Elezioni possono essere oggetto di voto. 

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Giuramento dei Consiglieri eletti

I Consiglieri devono prestare giuramento entro due mesi dal giorno della convalida della loro elezione, pena la decadenza dal mandato.

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Incompatibilità degli eletti

La Legge Elettorale prevede condizioni di incompatibilità per gli eletti in Consiglio:

- non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Grande e Generale i parenti in linea retta di primo grado, i coniugi o i conviventi. In caso di elezione contestuale, è valida quella del candidato con maggior numero di voti;

- la carica di Capitano di Castello o membro di Giunta è incompatibile con il mandato di membro del Consiglio Grande e Generale: il Capitano di Castello o il membro di Giunta che vengano eletti membri del Consiglio e il Consigliere che sia eletto Capitano di Castello o membro di Giunta devono optare per uno dei due mandati entro il termine di 15 giorni, altrimenti l’eletto è considerato decaduto dal mandato ricoperto prima dell’ultima elezione.

A seguito della riforma elettorale del 2007, l’incarico di Consigliere è divenuto incompatibile anche con:
- la rappresentanza legale o le cariche elettive negli organi dirigenti delle Organizzazioni Sindacali e nel Comitato Esecutivo del CONS;
- la presidenza di federazioni sportive;
- la presidenza o la segreteria generale delle Associazioni Economiche di Categoria;
- le cariche elettive negli organi di amministrazione e di controllo della Banca Centrale, di Enti Pubblici e di Aziende Pubbliche;
- la presidenza di fondazioni bancarie;
- le cariche direttive o di rappresentanza legale assunte nei consigli di amministrazione degli istituti bancari e finanziari.
Il Consigliere che si trovi in una di queste condizioni di incompatibilità deve optare per il mandato consiliare e rimuovere le cause di incompatibilità entro i 3 mesi successivi, pena la decadenza dalla carica di membro del Consiglio Grande e Generale.

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Legislatura

E' il periodo di durata effettiva del mandato consiliare (parlamentare): cinque anni, salvo scioglimento anticipato del Consiglio Grande e Generale.

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Lista dei candidati

Elenco di candidati di una lista che si presenta elle elezioni. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno novanta elettori e depositate nell'Ufficio di Stato Civile - Servizi Demografici ed Elettorali entro le ore 12 del quarantesimo giorno precedente quello della votazione. Ciascuna lista può comprendere da dodici a sessanta candidati. Le liste non possono contenere più di 2/3 di candidati dello stesso genere.
Per ciascun candidato deve essere indicato nome, cognome, data di nascita, residenza o domicilio in Repubblica non è possibile candidarsi in più di una lista. Nel caso in cui uno stesso soggetto sia candidato in più di una lista le candidature sono tutte nulle e l' elettore non potrà più essere candidato per alcuna lista partecipante alle medesime elezioni (vedi presentazione delle liste e delle coalizioni).

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Liste elettorali

Sono gli elenchi in cui sono iscritti i cittadini maggiorenni, aggiornati annualmente entro il 31 gennaio di ogni anno con i nominativi di coloro che compiono la maggiore età entro il 31 dicembre successivo. Le liste elettorali, una per ogni sezione, sono formate dalla Commissione Elettorale , sono distinte per uomini e donne, sono compilate per ordine alfabetico e per ogni elettore indicano il cognome, il nome, lo stato civile e la residenza. Le liste elettorali devono essere autenticate pagina per pagina dopo l'ultimo elettore iscritto, dall'Ufficiale di Stato Civile - Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato. Nell'ultima pagina, con l'atto di autenticazione, è indicato il numero degli elettori iscritti. Le liste sono rivedute e integrate ogni anno e vengono rese pubbliche entro il 31 gennaio tramite gli Ufficiali Giudiziari del Tribunale Unico con il deposito presso l'Ufficio Elettorale di Stato, con l'affissione in ogni sezione elettorale, con il deposito presso la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri che ne cura l'inoltro alle sedi consolari o alle Missioni diplomatiche e alle sedi delle Associazioni di Sammarinesi all'estero giuridicamente riconosciute. Ogni cittadino, entro il 28 febbraio, può presentare reclamo orale o scritto avanti l'Ufficiale di Stato civile - Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato, contro la iscrizione o la esclusione dalle liste elettorali o l'erronea attribuzione alla sezione elettorale o contro il mancato recepimento di variazioni anagrafiche o di stato civile. Sui reclami decide inappellabilmente entro il 15 marzo il Commissario della Legge. Esaurite le procedure descritte, le liste elettorali sono dichiarate definitive. Alle elezioni partecipano gli iscritti nelle liste elettorali definitivamente approvate, che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età  al giorno della votazione compreso.

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Modalità di votazione

Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul simbolo corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. Il voto di lista è valido anche se l’elettore, oltre al segno sul simbolo di lista, traccia un segno sul nome della coalizione di cui fa parte la lista votata o sul suo eventuale simbolo o all’interno del riquadro che li contiene.
Se l’elettore intende votare la sola coalizione , deve tracciare un segno sul nome della coalizione o sul suo eventuale simbolo o all’interno del rettangolo che li contiene.
Nel primo turno di votazione gli elettori che dalle liste elettorali risultano residenti nel territorio della Repubblica possono esprimere fino a 3 preferenze , indicando tre candidati della lista prescelta.
A tal fine, sulla scheda, l’elettore troverà apposite righe prestampate su cui indicare i candidati, che potrà individuare in uno dei seguenti modi: con il nome e il cognome oppure con il solo cognome, oppure con il numero con cui compare nella lista, oppure con entrambi.
Se due candidati hanno lo stesso cognome, l’elettore deve indicare anche il nome; se hanno lo stesso nome e cognome, anche la data di nascita.
Se un candidato ha più cognomi, è sufficiente indicare uno dei due, salvo che vi sia il rischio di confonderlo con altro candidato, nel qual caso deve scrivere entrambi i cognomi.
Se l’elettore non ha indicato il simbolo di lista, ma ha espresso una o più preferenze per candidati della medesima lista (in questo caso il candidato va indicato con nome e cognome), il voto si intende inequivocabilmente dato alla lista cui appartengono i candidati prescelti.
Per il voto non valido, vedi preferenze nulle e schede nulle .

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Modalità di votazione per gli elettori residenti all' estero

Gli elettori che dalle liste elettorali risultano residenti all’estero possono esprimere solo il voto di lista o di coalizione (e non le preferenze).

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Preferenze

Segnalazione del candidato al quale si intende attribuire il proprio voto, allo scopo di vedergli assegnato un seggio consiliare. L'elettore residente nella Repubblica di San Marino può esprimere la sua preferenza per un numero massimo di un candidato appartenente alla lista prescelta. Anche l’elettore residente all’estero può manifestare la preferenza.
La preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa, sull''apposita riga stampata sulla scheda di Stato, il nome e il cognome, oppure il cognome soltanto, oppure il numero di lista o tutti gli elementi anzidetti relativi al candidato prescelto.
Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato (può accadere in casi di omonimia, in tal caso devono essere scritti il nome e il cognome e, se occorre, la data di nascita). Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, il voto si intende espresso a favore della lista cui appartiene il candidato indicato. Se l'elettore esprime più di una preferenza le preferenze sono nulle e resta valido il solo voto di lista.

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Preferenze nulle

Sono nulle: le preferenze espresse per il candidato non appartenente alla lista prescelta; le preferenze in cui il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato; le preferenze espresse in eccedenza al numero consentito.

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Premio di stabilità

Premio assegnato alla coalizione o alla lista non coalizzata che ha vinto le elezioni, per assicurare alla maggioranza di governo almeno 35 seggi in Consiglio Grande e Generale. Pertanto, se la lista o la coalizione vincente non riesce a conseguire 35 seggi, le vengono assegnati i seggi mancanti per arrivare a tale cifra, sottraendo i seggi aggiuntivi alle liste non facenti parte della coalizione vincente che hanno ottenuto i quozienti più bassi.

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Presentazione delle liste e delle coalizioni

Ciascuna lista di candidati può presentarsi alle elezioni da sola o in coalizione con altre liste.
Qualora due o più forze politiche intendano pertanto costituire una coalizione a fini elettorali, devono sottoscrivere apposita dichiarazione di costituzione della coalizione, che contenga il nome della coalizione, l’eventuale contrassegno della stessa, nonché il comune Programma di governo . Tale dichiarazione è espressamente richiamata nell’atto di presentazione di ciascuna delle liste che partecipano alla coalizione medesima
Per essere ammesse alle votazioni, le liste (coalizzate e non coalizzate) devono depositare, entro le ore 12.00 del quarantesimo giorno antecedente le votazioni, i seguenti documenti presso l’Ufficio Elettorale di Stato: il contrassegno di lista, la lista dei candidati sottoscritta da un numero di presentatori non inferiore a novanta; l’accettazione della candidatura da parte dei candidati stessi; copia della dichiarazione dei redditi (IGR) di ciascun candidato nonché eventuale dichiarazione di partecipazioni in società ed ulteriori redditi. Le liste non coalizzate depositano il proprio Programma di governo. Le coalizioni presentano nel medesimo termine la dichiarazione di costituzione della coalizione con gli allegati sopra indicati.

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Presidenti di seggio

Ad ogni seggio elettorale è preposto un Presidente che, insieme a due scrutatori , sovrintende a tutte le operazioni elettorali affinché siano svolte con regolarità . Ha la responsabilità  del materiale, delle schede elettorali, dei registri e delle matite copiative che gli vengono consegnati nelle prime ore del mattino del giorno della votazione, dalla Commissione Elettorale. Alle ore 6.00 del giorno delle elezioni, il Presidente di seggio costituisce l' Ufficio Elettorale di sezione e procede alla verifica del numero degli iscritti in quella sezione elettorale, numera progressivamente le schede nella apposita appendice, le firma sul dorso e dichiara aperte le votazioni. Il Presidente di seggio è responsabile del servizio d'ordine nella sala delle votazioni. Alle ore 20.00 dichiara definitivamente chiusa la votazione o, qualora continuino a giungere ininterrottamente elettori, consente di votare solo a quelli giunti entro le ore 21.00. I Presidenti di seggio, concluse le operazioni di voto, costituiscono l’ Ufficio elettorale intersezionale , ufficio presieduto da uno di essi, preventivamente estratto a sorte.
Terminato lo spoglio delle schede all’interno del seggio, il Presidente rende pubblico il risultato dello scrutinio e consegna il plico contenente il verbale e il materiale del seggio al Presidente della Commissione Elettorale
I Presidenti di seggio sono sorteggiati dalla Commissione Elettorale tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali in possesso di laurea o di diploma di maturità , che abbiano già svolto le funzioni di scrutatore o di Presidente e che abbiano notificato all'Ufficio Elettorale di Stato entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni la propria disponibilità a ricoprire la funzione di Presidente di seggio elettorale. Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di seggio elettorale:
- i membri del Congresso di Stato;
- i membri uscenti del Consiglio Grande e Generale;
- i candidati nelle elezioni in atto;
- i membri della Commissione Elettorale;
- i Magistrati ed i Cancellieri dei Tribunali;
- i Capitani di Castello ed i Membri di Giunta.
A chi si astiene dalla funzione di Presidente di seggio senza giustificato motivo, la Commissione Elettorale applica una sanzione pecuniaria di Euro 250,00.

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Programma di governo

Le liste non coalizzate e le coalizioni predispongono e rendono pubblico il proprio Programma di governo prima delle elezioni. Le liste coalizzate hanno quindi un Programma comune, che viene allegato alla dichiarazione di costituzione della coalizione.
Il Programma di governo vincola la lista o la coalizione vincente per l’intera legislatura .

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Quote rosa

Le nuove norme della legge elettorale favoriscono l’accesso delle donne in Consiglio Grande e Generale : le liste, infatti, non possono contenere più di 2/3 di candidati dello stesso genere e l'appartenenza al genere femminile costituisce criterio preferenziale nel caso in cui candidati della medesima lista ottengano lo stesso numero di voti.

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Reati in materia elettorale

Il Codice Penale reprime comportamenti tesi ad impedire il libero esercizio dei diritti politici.
Si punisce chiunque, in occasione di votazioni di Stato, usi violenza, minaccia o inganno oppure offra o prometta utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o di referendum, oppure ad astenersi o non astenersi dal voto, oppure a votare o non votare per un determinato candidato o simbolo. Soggiace alla pena prevista dalla legge anche il cittadino che accetta l’utilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni. La riforma elettorale del 2007, al fine di favorire l’emersione del fenomeno del “voto di scambio”, ha escluso la punibilità del cittadino qualora questi renda confessione spontanea e utile.
Viene punito anche colui che, con modalità illecite, viola il segreto del voto e chi impedisce a taluno di iscriversi ad un partito o ad un'associazione sindacale con violenza o minaccia o lo costringe ad iscriversi; impedisce di fare propaganda o di partecipare alle riunioni o manifestazioni, pubbliche o private da essi organizzate; impedisce la presentazione di Istanze d'Arengo o di altre petizioni ovvero l'esercizio di qualsiasi altro diritto politico.
E’ penalmente rilevante il comportamento di chi, nelle operazioni per l'elezione o il sorteggio delle persone preposte ai poteri pubblici o ad altro pubblico ufficio, ovvero per il referendum o la votazione diretta, altera il risultato mediante attestazioni non veritiere od altri mezzi fraudolenti.
Costituisce reato anche il comportamento di chi impedisce o turba un comizio od altra riunione di propaganda elettorale ovvero il regolare svolgimento delle adunanze elettorali.

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Residenza

Luogo in cui la persona dimora abitualmente. La residenza nella Repubblica di San Marino è, in alternativa al domicilio , una delle condizioni necessarie per far parte dell’ elettorato passivo e poter accedere quindi alla carica di Consigliere. La residenza in Repubblica o all’estero assume rilevanza anche in sede di espressione del voto, in quanto gli elettori residenti all’estero votano in sezioni loro riservate e non possono esprimere preferenze .

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Sbarramento

E’ la percentuale minima di voti che la lista deve ottenere per poter accedere al Consiglio Grande e Generale . Tale soglia è variabile, poiché legata al numero di liste che si candidano, e può andare da una percentuale minima dello 0,4% fino ad un massimo del 3,5%.
Ad esempio se alle elezioni si presentano 6 liste, lo sbarramento è fissato al 2,4% (6 x 0,4%). Se si presentano 7 liste, diventa del 2,8%.
La lista che consegue una percentuale di voti validi inferiore a quella dello sbarramento non ottiene quindi alcuna rappresentanza in seno al Consiglio Grande e Generale.

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Scheda bianca

E' la scheda che non contiene alcuna espressione di voto. Non può essere conteggiata ai fini della attribuzione dei voti alle liste.

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Scheda nulla (o voto nullo)

Sono nulle: le schede che non siano quelle di Stato; le schede che non rechino il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la firma del Presidente dell'. Il Presidente dell' Ufficio Elettorale di sezione (o di uno scrutatore delegato); le schede che presentino scritture o segni artificiosi tali da rendere riconoscibile l'elettore; le schede non compilate con la matita copiativa; le schede che contengano l’espressione del voto per più di una lista, per più coalizioni, o per una coalizione ed una lista ad essa non appartenente; le schede che contengano l’espressione del voto per più liste appartenenti alla stessa coalizione sono nulle limitatamente al primo turno di votazione.

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Scheda di Stato

La scheda è fornita dall’Ufficio Elettorale di Stato e riporta le caratteristiche del modello allegato alla Legge elettorale. La Commissione Elettorale , tenuto conto del numero delle liste e delle coalizioni, può variare le dimensioni, il formato e gli elementi ritenuti necessari.
Le schede riproducono i contrassegni delle liste, il nome e l’eventuale contrassegno delle coalizioni.
Lo spazio riservato all’indicazione delle preferenze sarà collocato nella parte centrale della scheda in caso di numero pari di coalizioni e liste non coalizzate, sarà invece posto nella parte inferiore della scheda qualora il numero di coalizioni e di liste non coalizzate sia dispari.

La scheda dell’eventuale turno di ballottaggio è divisa in due parti all’interno delle quali vengono riprodotti, per la coalizione, il nome e l’eventuale simbolo della coalizione nonché i contrassegni delle liste che ne fanno parte; per la lista non coalizzata il nome e il rispettivo contrassegno.

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Scheda valida

E' la scheda integra dove il voto dell'elettore è stato espresso in modo chiaro e corretto in modo tale che risulti inequivocabile la sua volontà di attribuire il voto ad una lista.

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Scrutatore

Per ogni seggio elettorale vengono nominati due scrutatori, i quali hanno la funzione di assistere il Presidente di seggio in tutte le operazioni elettorali di pertinenza dell' Ufficio Elettorale di sezione .
Vengono sorteggiati dalla Commissione Elettorale tra gli elettori iscritti nelle liste elettorali , che abbiano notificato all'Ufficio Elettorale di Stato entro il 31 dicembre dell'anno precedente le elezioni la propria disponibilità a ricoprire la funzione di scrutatore. Ad essi si applicano le stesse cause di incompatibilità previste per i Presidenti di seggio.

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Scrutinio

vedi spoglio delle schede .

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Seggio elettorale

vedi Ufficio Elettorale di sezione .

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Seggio speciale riservato ai malati intrasportabili

La riforma elettorale del 2007 ha istituito un seggio speciale riservato ai malati intrasportabili per consentire l’esercizio del voto agli elettori affetti da gravi infermità o gravi patologie che impediscono il trasporto degli stessi al di fuori della loro dimora.
Possono usufruire del seggio speciale esclusivamente i malati intrasportabili che dimorano in territorio, i quali abbiano presentato apposita richiesta entro il quindicesimo giorno precedente la consultazione elettorale. La richiesta deve indicare l’indirizzo completo della dimora in cui l’elettore intende votare e ad essa va allegato il certificato medico, attestante la grave infermità o la grave patologia che impedisce il trasporto dell’elettore al Seggio di iscrizione e l’eventuale necessità di essere ammesso al voto assistito. Nel caso sia necessario l’ accompagnatore per il voto assistito, la richiesta di ammissione al voto domiciliare può essere sottoscritta da quest’ultimo.
Il Capo dell’Ufficio Elettorale comunica all’elettore l’accoglimento o meno della richiesta di ammissione al voto domiciliare, pronunciata dalla Commissione Elettorale sulla base della verifica dei requisiti indicati al presente articolo.
Le funzioni di Seggio Speciale riservato ai malati intrasportabili sono assegnate alla sezione elettorale istituita presso l’Ospedale di Stato, integrata nella sua composizione da ulteriori due scrutatori .
L’ammissione al voto domiciliare pronunciata dalla Commissione Elettorale vale sia per il primo turno di votazione che per l’eventuale secondo turno di ballottaggio .
Nella giornata delle votazioni e durante l’orario delle stesse, il Presidente del seggio , concordando con l’elettore intrasportabile e/o con i familiari l’orario più opportuno, accompagnato da due scrutatori, procede a raccogliere il voto recandosi, scortato dalla Forza pubblica, presso il domicilio in Repubblica indicato, avendo cura di assicurare con ogni mezzo idoneo la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell’elettore.

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Sezione elettorale

vedi Ufficio Elettorale di sezione .

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Sezione elettorale speciale

Gli elettori degenti all’Ospedale di Stato o ospitati nella Casa di Riposo votano nella sezione elettorale speciale istituita presso l’Ospedale di Stato, esibendo il certificato di degenza.
La sezione elettorale speciale dell’Ospedale di Stato fa parte della prima sezione di Borgo Maggiore.

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Sezioni riservate agli elettori residenti all' estero

Per consentire una chiara lettura e valutazione dei risultati elettorali, la legge ha ripristinato la distinzione dei seggi in cui votano gli elettori residenti in territorio da quelli in cui votano gli elettori residenti all’estero. Sezioni riservate agli elettori residenti all’estero sono state istituite nei Castelli di Città, Borgo Maggiore e Serravalle.

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Sistema proporzionale

E' il metodo adottato per la trasformazione dei voti popolari in seggi. In base a questo sistema i sessanta seggi del Consiglio Grande e Generale sono ripartiti tra le liste in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna. (Vedi assegnazione dei seggi ).

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Spoglio delle schede

Estrazione dall'urna delle schede, una a una, eseguita dall' Ufficio Elettorale di sezione a conclusione delle votazioni per accertare le schede valide , le schede nulle e le schede bianche e per conteggiare i voti riportati dalle liste, dalle coalizioni e le preferenze ottenute dai singoli candidati.

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Suffragio universale

O votazione universale. L'espressione indica che l'esercizio del diritto di voto è prerogativa di ogni cittadino sammarinese, maggiorenne, che non si trovi in una delle situazioni di incapacità  elettorale previste dalla legge. Implica l' elettorato attivo per tutti i cittadini, senza discriminazioni di sesso, o di condizioni economiche o culturali. A San Marino il suffragio universale è stato introdotto con la Legge Elettorale del 23 dicembre 1958, n. 36 che ha esteso la capacità  di voto (elettorato attivo) alle donne.

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Telefoni cellulari

E’ vietato introdurre nelle cabine elettorali telefoni cellulari e altri apparecchi in grado di fotografare o registrare immagini.
La violazione di tale divieto comporta la nullità della scheda e l’applicazione di sanzioni penali.
L’elettore dovrà consegnare al Presidente del seggio le apparecchiature di cui eventualmente in possesso, che gli saranno riconsegnate dopo l’espressione del voto.

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Tetto massimo di spesa

Le spese sostenute da ogni lista e dai suoi candidati per partecipare alla campagna elettorale non possono superare il tetto massimo del 100% del contributo spettante al Partito o Movimento Politico maggiormente rappresentato in Consiglio Grande e Generale, derivante dall'ammontare iscritto nell'esercizio finanziario per l'anno elettorale, proporzionalmente al numero dei candidati che la lista presenta.

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Ufficio Elettorale Centrale

E' costituito dai Presidenti degli Uffici elettorali di sezione, presieduto dal Segretario di Stato per gli Affari Interni con l'intervento dei delegati di ciascuna lista. L'Ufficio Elettorale Centrale, sulla base dei verbali degli Uffici elettorali di sezione, con l'assistenza, ove necessario, di uno o più esperti scelti dal Presidente, procede alle seguenti operazioni: somma i voti ottenuti da ciascuna lista e da ciascun candidato nelle singole sezioni, determinando la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. Determina, quindi, la cifra elettorale di coalizione e procede alla determinazione dei quozienti spettanti a ciascuna lista applicando il sistema di conteggio detto "metodo D'Hont" (vedi assegnazione dei seggi ).
Nel caso in cui non sia necessario procedere al ballottaggio , esaurite le operazioni sopra indicate, l'Ufficio Elettorale Centrale procede alla proclamazione ufficiale degli eletti.
Nel caso in cui si sia dato luogo al  ballottaggio, invece, l’Ufficio Elettorale Centrale riceve dagli Uffici elettorali di sezione i verbali contenenti l’esito dello spoglio delle schede . Verifica quale delle due liste o coalizioni ha ottenuto più voti validi, procede all’assegnazione dei seggi ed alla proclamazione ufficiale degli eletti e della lista o coalizione di liste risultata vincente.
E' vietato all'Ufficio Elettorale Centrale di discutere e di deliberare sull'assegnazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni elettorali. L'Ufficio Elettorale Centrale, non appena terminate le operazioni di competenza, rimette tutta la documentazione al Segretario di Stato per gli Affari Interni che dispone la trasmissione alla Giunta Permanente delle Elezioni .

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Ufficio Elettorale di Sezione

E' l’Ufficio in cui si svolgono le operazioni di voto e di scrutinio. E’ composto da un Presidente del seggio e da due scrutatori , i quali sovrintendono alla esecuzione e alla regolarità  delle operazioni di voto e di spoglio delle schede .
Le sezioni elettorali sono istituite nel territorio dei Castelli di Città, Borgo Maggiore, Acquaviva, Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino, Montegiardino, Serravalle e a Dogana; gli elettori degenti nell'Ospedale di Stato od ospitati nella Casa di Riposo sono ammessi a votare nella sezione elettorale speciale istituita presso l'Ospedale di Stato.
La riforma elettorale del 2007 ha istituito un seggio speciale riservato ai malati intrasportabili  presenti in territorio e sezioni riservate agli elettori residenti all'estero nei Castelli di Città, Borgo Maggiore e Serravalle.
Ad ogni sezione elettorale non possono essere assegnati più di 700 elettori, né meno di 150. Ad ogni sezione riservata agli elettori residenti all'estero non possono essere assegnati più di 1400 elettori, né meno di 300. Il numero di elettori assegnato ad ogni sezione elettorale potrà essere variato con decreto delegato su proposta della Commissione Elettorale .      
Nelle consultazioni elettorali del 31 maggio 1998 così come in quelle del 10 giugno 2001 sono stati costituiti 60 seggi, più un seggio speciale presso l'Ospedale di Stato.

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Ufficio elettorale intersezionale

Per garantire maggiormente la segretezza del voto, sono istituti gli Uffici elettorali intersezionali, composti da almeno due e da non più di quattro Uffici Elettorale di sezione .

L’Ufficio elettorale intersezionale è costituito dai Presidenti di seggio e dagli scrutatori degli Uffici elettorali di sezione che lo compongono. Ha diritto di assistere alle operazioni dell’Ufficio elettorale intersezionale un rappresentante per ogni lista di candidati.
Mentre l’Ufficio elettorale di sezione continua a gestire le operazioni di voto e di scrutinio , l’Ufficio elettorale intersezionale ha la funzione di raccogliere tutte le schede votate nelle sezioni, di mischiarle e suddividerle equamente per lo spoglio.
Concretamente si procede in tal modo: concluse le operazioni di voto all’interno degli Uffici elettorali di sezione, le schede votate e ancora sigillate confluiscono nell’Ufficio elettorale intersezionale, il quale le smista e le distribuisce equamente ad ogni Ufficio di sezione per le operazioni di scrutinio.
Ciascun Ufficio di sezione procede pertanto allo spoglio di un numero di schede costituito in parte dalle schede votate nella sezione medesima, in parte da schede votate nelle altre sezioni che compongono l’Ufficio elettorale intersezionale. In tal modo è ulteriormente impedita e contrastata la riconoscibilità del voto e al contempo le operazioni di scrutinio non si protraggono eccessivamente.
Con decreto delegato è stato stabilito per ogni sede il numero degli Uffici elettorali intersezionali. Nel Castello con un'unica sezione non è costituito l’Ufficio elettorale intersezionale: in questo caso è l’Ufficio elettorale di sezione che procede direttamente allo spoglio delle schede votate nella sezione medesima.

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Voto di coalizione

Se l’elettore intende votare la sola coalizione, deve tracciare un segno sul nome della coalizione o sul suo eventuale simbolo o all’interno del rettangolo che li contiene.
Il voto di coalizione, nel primo turno di votazione, si configura quale voto residuale rispetto al voto di lista , in quanto determina esclusivamente la cifra elettorale di coalizione e non influisce sull’assegnazione dei seggi alle forze politiche né sull’individuazione dei candidati eletti.
Nell’eventuale secondo turno di votazione ( ballottaggio ), l’elettore può esprimere indifferentemente il voto di coalizione e il voto di lista, in quanto il ballottaggio ha l’esclusiva funzione di individuare quale fra le due liste/coalizioni che hanno conseguito il maggior numero di voti al primo turno, vince le elezioni. L’assegnazione dei seggi e l’individuazione dei candidati eletti è quella che risulta dai voti di lista espressi nel primo turno di votazione.

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Voto di lista

Il voto di lista si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul simbolo corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene. Il voto di lista è valido anche se l’elettore, oltre al segno sul simbolo di lista, traccia un segno sul nome o della coalizione di cui fa parte la lista votata o sul suo eventuale simbolo o all’interno del riquadro che li contiene.
Il primo turno di votazione privilegia il voto di lista - pur essendo ammesso anche il solo   voto di coalizione – in quanto è tale voto a determinare la consistenza numerica delle forze politiche in seno al Consiglio Grande e Generale e a individuare i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze .

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Voto nullo

vedi Scheda nulla .

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Voto valido

E' il voto che, espresso in modo corretto dall'elettore e tale da consentire di desumere chiaramente la sua effettiva volontà, può essere conteggiato ai fini dell’attribuzione dei voti di lista, di coalizione e delle preferenze.

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