Come si vota

II voto di lista si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul simbolo corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo racchiude.
II voto di lista è valido anche se l'elettore, oltre al segno sul simbolo di lista, traccia un segno sul nome della coalizione di cui fa parte la lista votata o all'interno del riquadro che lo racchiude.
Se l'elettore intende votare la sola coalizione, deve tracciare unicamente un segno sul nome della coalizione o all'interno del rettangolo che lo contiene.

L'elettore può manifestare la preferenza per un unico candidato appartenente alla lista prescelta.
La preferenza si esprime scrivendo, con la matita copiativa nell'apposita riga stampata sulla scheda, il nome ed il cognome, oppure il cognome soltanto, oppure il numero di lista, o entrambi del candidato prescelto.
Se due candidati hanno lo stesso cognome, l'elettore deve indicare anche il nome, se hanno lo stesso nome e cognome, anche la data di nascita. Se il candidato ha più cognomi, è sufficiente indicare uno dei due, entrambi i cognomi sono necessari quando vi sia la possibilità di confusione tra più candidati.
Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto, usando il cognome, o il nome ed il cognome, o il cognome ed il numero corrispondente, una preferenza, si intende inequivocabilmente che abbia votato la lista alla quale appartiene il candidato prescelto. Nel caso l'elettore abbia espresso più di una preferenza, si intendono annullati tutti i voti di preferenza espressi. Resta valido il voto di lista.

La scheda non deve contenere scritture o segni artificiosi e suscettibili di riconoscimento dell'elettore. Per tali casi la legge prevede la nullità della scheda. E' altresì nulla la scheda che contenga l'espressione del voto per più di una lista anche se appartenenti alla stessa coalizione, per più coalizioni, o per una coalizione ed una lista ad essa non appartenente. Sono nulle le schede non compilate con la matita copiativa.
Inoltre sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAC-SIMILE DELLA SCHEDA ELETTORALE, adottata dalla Commissione Elettorale nella seduta del 17 ottobre 2016.

II fac-si mile della scheda elettorale, in conformità alle disposizioni di legge (art.17 Legge n.6/1996, sostituito dall'art.9 L.Q n.1/2007, ulteriormente modificato dall'art.1 della Legge Qualificata n.3/2016), riproduce il contrassegno delle liste ed il nome delle coalizioni, in base all'ordine riportato dal sorteggio effettuato in data 17 ottobre u.s. dalla Commissione Elettorale.

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