Disciplina elettorale

DECRETO DELEGATO 23 aprile 2009 n.53 (PROCEDURE ELETTORALI DEL SEGGIO SPECIALE DELL’OSPEDALE DI STATO NELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CAPITANI DI CASTELLO E DELLE GIUNTE E MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO N. 117/2007 PER IL VOTO A DOMICILIO)

LEGGE 23 marzo 2009 n.36 (MODIFICHE ALLA LEGGE SULLE GIUNTE DI CASTELLO LEGGE 24 FEBBRAIO 1994 N. 22)

DECRETO DELEGATO 30 settembre 2008 n.127 (ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI FRA LISTE E COALIZIONI DI LISTE NELLE PRINCIPALI SEDI CONSOLARI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI)

LEGGE QUALIFICATA 5 AGOSTO 2008 N.1 (MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE QUALIFICATA 11 MAGGIO 2007 N.1 “DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VOLONTA’ DEI CITTADINI E PER LA PARITA’ IN MATERIA DI ELEZIONI E CAMPAGNE ELETTORALI”)

DECRETO DELEGATO 13 dicembre 2007 n.118 (DETERMINAZIONE NUMERO UFFICI ELETTORALI SEZIONALI (SEGGI) E UFFICI ELETTORALI INTERSEZIONALI)

DECRETO DELEGATO 13 dicembre 2007 n.117 (SEGGIO SPECIALE PER MALATI INTRASPORTABILI PRESENTI IN TERRITORIO)

LEGGE QUALIFICATA 11 maggio 2007 n.1 (DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VOLONTĄ DEI CITTADINI E PER LA PARITA' IN MATERIA DI ELEZIONI E CAMPAGNE ELETTORALI)

Decreto 30 ottobre 2003 n.138 (REGOLAMENTO DELLA CAMPAGNA DI PRESENTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL CAPITANO DI CASTELLO E DELLA GIUNTA)

LEGGE QUALIFICATA 25 aprile 2003 n.55 (DISCIPLINA SULL’ORGANIZZAZIONE, LE INCOMPATIBILITA’, IL FUNZIONAMENTO, LE FORME DEI RICORSI E DEI PROCEDIMENTI, GLI EFFETTI DELLE DECISIONI DEL COLLEGIO GARANTE DELLA COSTITUZIONALITA’ DELLE NORME)

LEGGE 10 ottobre 2002 n.97 (MODIFICHE ALLA LEGGE 24 FEBBRAIO 1994 N. 22 - LEGGE SULLE GIUNTE DI CASTELLO -)

DECRETO 8 luglio 2002 n.79 (DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO SAMMARINESE. TESTO COORDINATO DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1974, N.59, CON LE MODIFICHE DERIVANTI DALLE LEGGI 19 SETTEMBRE 2000, N.95 E 26 FEBBRAIO 2002, N.36)

LEGGE 26 febbraio 2002 n.36 (REVISIONE DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1974 N. 59- "DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL’ORDINAMENTO SAMMARINESE”)

LEGGE 14 marzo 1997 n.36 (REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE)

LEGGE 14 marzo 1997 n.35 (DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE (MODIFICA ALL’ARTICOLO 36 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1996 N.6 “LEGGE ELETTORALE” E ALL’ARTICOLO 394 CODICE PENALE)

DECRETO 24 settembre 1996 n. 122 (ABROGAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1996 N.6 “LEGGE ELETTORALE”)

LEGGE 31 gennaio 1996 n.6 - pubblicata il 7 febbraio 1996- (LEGGE ELETTORALE)

LEGGE 28 novembre 1994 n.101 (pubblicata il 30 novembre 1994)(NUOVE NORME IN MATERIA DI REFERENDUM E INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE)

LEGGE 24 febbraio 1994 n.22 - pubblicata il 28 febbraio 1994. (LEGGE SULLE GIUNTE DI CASTELLO)

LEGGE 8 luglio 1974 n.59 -pubblicata nell'Albo del Pubblico Palazzo in data 17 luglio 1974. (Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese)

Raccolta coordinata delle norme, Guida elettorale, Sintesi
Raccolta coordinata
delle norme in materia elettorale
Guida - Norme elettorali e riforma del 2007/2008
Sintesi riforma elettorale da scaricare

Articoli del Codice Penale in materia elettorale

Capitolo VI
REATI CONTRO I DIRITTI POLITICI MISFATTI

Art. 394

(Attentato contro il libero esercizio del diritto di voto)

Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilitą non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, č punito con la prigionia di terzo grado e con l’interdizione di quarto grado dai diritti politici.
La stessa pena si applica al cittadino che accetta l’utilitą non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede, a meno che renda confessione spontanea e utile.
Si applica la prigionia di quarto grado e l’interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell’articolo 93, se il fatto č commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse.

Art. 395
(Violazione del segreto di voto)

Chiunque con manovre illecite ottiene di conoscere il voto segreto espresso in una elezione o votazione di Stato, č punito con l'arresto di secondo grado.

Art. 396
(Violazione degli altri diritti politici dei cittadini)

Chiunque con violenza o minaccia impedisce a taluno di iscriversi ad un partito o ad un'associazione sindacale ovvero ve lo costringe; impedisce di farne propaganda o di partecipare alle riunioni o manifestazioni, pubbliche o private da essi organizzate; impedisce la presentazione delle istanze arengo o di altre petizioni ovvero l'esercizio di qualsiasi altro diritto politico, č punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici.

Art. 397
(Frode elettorale)

Chiunque nelle operazioni per l'elezione od il sorteggio delle persone preposte ai poteri pubblici o ad altro pubblico ufficio ovvero per il referendum o la votazione diretta, ne altera il risultato mediante attestazioni non veritiere od altri mezzi fraudolenti, č punito con la prigionia di secondo grado e con l' interdizione di terzo grado dai pubblici uffici o dai diritti politici.
Si applicano la prigionia di terzo grado e l'interdizione di quarto grado, se il fatto č commesso da persona addetta alle operazioni sopra indicate.

Art. 398
(Turbativa di comizi o adunanze elettorali)

Chiunque impedisce o turba un comizio od altra riunione di propaganda elettorale ovvero il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, č punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di secondo grado dai diritti politici.
Le pene sono aumentate di un grado se il fatto č commesso con violenza o minaccia.

Art. 399
(Illecito esercizio dei diritti politici dei cittadini)

Lo straniero o l'apolide residente, che nel territorio della Repubblica si arroga i diritti politici spettanti ai cittadini sammarinesi, č punito con la prigionia di primo grado.
Il giudice puņ applicare l'espulsione dal territorio della Repubblica.

DISCIPLINA PENALE CONTRO LE VIOLAZIONI ALLA LIBERTĮ DI VOTO