Normativa in vigore in materia di Elezioni Politiche

Le Elezioni Politiche si svolgono sulla base di Leggi e Decreti che, nel corso degli anni, hanno modificato in tutto o in parte le normative originali (dagli antichi Statuti al primo Regolamento elettorale, del 5 maggio 1906, alle Leggi Elettorali del 1909, 1915, 1920, 1926, 1958, 1996).

Hanno inciso sulle modalità  di svolgimento delle elezioni anche normative come la Legge n.29 del 1973 "Parificazione dei diritti della donna" che ha abolito "qualsiasi restrizione che impedisca alle donne di assumere cariche, impieghi e funzioni pubbliche", riconoscendo quindi alle donne il diritto all'elettorato passivo.
 
LEGGE QUALIFICATA 17 MARZO 2016 n.1  

MODIFICHE ALLA LEGGE 31 GENNAIO  1996 n.6 (LEGGE ELETTORALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED ALLA LEGGE QUALIFICATA  29 MAGGIO 2013 n.1 (DEL REFERENDUM E DELL'INIZIATIVA LEGISLATIVA POPOLARE)

LEGGE QUALIFICATA 23 AGOSTO 2016 N.3
MODIFICHE ALLA LEGGE 31 GENNAIO 1996 N. 6 E SUCCESSIVE MODIFICHE - DISPOSIZIONI RELATIVE AL VOTO DI PREFERENZA
 
DECRETO DELEGATO 23 aprile 2009 n.53 
PROCEDURE ELETTORALI DEL SEGGIO SPECIALE DELL’OSPEDALE DI STATO NELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CAPITANI DI CASTELLO E DELLE
GIUNTE E MODIFICHE AL DECRETO DELEGATO N. 117/2007 PER IL VOTO A DOMICILIO
 
DECRETO DELEGATO 30 settembre 2008 n.127
(ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI FRA LISTE E COALIZIONI DI LISTE NELLE PRINCIPALI SEDI CONSOLARI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI)
 
LEGGE QUALIFICATA 5 AGOSTO 2008 n.1
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE QUALIFICATA 11 MAGGIO 2007 N.1 (DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VOLONTA’ DEI CITTADINI E PER LA PARITA’ IN MATERIA DI ELEZIONI E CAMPAGNE ELETTORALI)

DECRETO DELEGATO 10 NOVEMBRE 2015 n.166
DETERMINAZIONE NUMERO UFFICI ELETTORALI SEZIONALI (SEGGI) E UFFICI ELETTORALI INTERSEZIONALI

DECRETO DELEGATO 13 dicembre 2007 n.117
(SEGGIO SPECIALE PER MALATI INTRASPORTABILI PRESENTI IN TERRITORIO)
 
LEGGE QUALIFICATA 11 MAGGIO 2007 n.1
(DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VOLONTÀ DEI CITTADINI E PER LA PARITÀ IN MATERIA DI ELEZIONI E CAMPAGNE ELETTORALI)
 
LEGGE 17 SETTEMBRE 2003 n.118
Modifica dell'articolo 4, punto 4, della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 (Legge Elettorale)
 
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO SAMMARINESE. TESTO COORDINATO DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1974, N.59, CON LE MODIFICHE DERIVANTI DALLE LEGGI 19 SETTEMBRE 2000, N.95 E 26 FEBBRAIO 2002, N.36
 
LEGGE 14 marzo 1997 n.36
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE
 
LEGGE 14 marzo 1997 n.35
DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE (MODIFICA ALL’ARTICOLO 36 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1996 N.6 “LEGGE ELETTORALE” E ALL’ARTICOLO 394 CODICE PENALE)
 
DECRETO 24 settembre 1996 n. 122
ABROGAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1996 N.6 “LEGGE ELETTORALE”
 
LEGGE 31 gennaio 1996 n.6 (pubblicata il 7 febbraio 1996)
LEGGE ELETTORALE

 

Articoli del Codice Penale in materia elettorale
 
Capitolo VI
REATI CONTRO I DIRITTI POLITICI MISFATTI
 
Art. 394
(Attentato contro il libero esercizio del diritto di voto)
Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o
promette utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di terzo grado e con l’interdizione di quarto grado dai diritti politici.
La stessa pena si applica al cittadino che accetta l’utilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede, a meno che renda confessione spontanea e utile.
Si applica la prigionia di quarto grado e l’interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell’articolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse.
Art. 395
(Violazione del segreto di voto)
Chiunque con manovre illecite ottiene di conoscere il voto segreto espresso in una elezione o votazione di Stato, è punito con l'arresto di secondo grado.
 
Art. 396
(Violazione degli altri diritti politici dei cittadini)
Chiunque con violenza o minaccia impedisce a taluno di iscriversi ad un partito o ad un'associazione sindacale ovvero ve lo costringe; impedisce di farne propaganda o di partecipare alle riunioni o manifestazioni, pubbliche o private da essi organizzate; impedisce la presentazione delle istanze arengo o di altre petizioni ovvero l'esercizio di qualsiasi altro diritto politico, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici.
 
Art. 397
(Frode elettorale)
Chiunque nelle operazioni per l'elezione od il sorteggio delle persone preposte ai poteri pubblici o ad altro pubblico ufficio ovvero per il referendum o la votazione diretta, ne altera il risultato mediante attestazioni non veritiere od altri mezzi fraudolenti, è punito con la prigionia di secondo grado e con l' interdizione di terzo grado dai pubblici uffici o dai diritti politici.
Si applicano la prigionia di terzo grado e l'interdizione di quarto grado, se il fatto è commesso da persona addetta alle operazioni sopra indicate.
 
Art. 398
(Turbativa di comizi o adunanze elettorali)
Chiunque impedisce o turba un comizio od altra riunione di propaganda elettorale ovvero il  regolare svolgimento delle adunanze elettorali, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di secondo grado dai diritti politici.
Le pene sono aumentate di un grado se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
 
Art. 399
(Illecito esercizio dei diritti politici dei cittadini)
Lo straniero o l'apolide residente, che nel territorio della Repubblica si arroga i diritti politici spettanti ai cittadini sammarinesi, è punito con la prigionia di primo grado.
Il giudice può applicare l'espulsione dal territorio della Repubblica.