Propaganda elettorale per le elezioni di giunta del 07/06/2009

Art.5 e 6 del Decreto 30 ottobre 2003 n.138 “Regolamentazione della campagna di presentazione per l'elezione del Capitano di Castello e della Giunta”

Al fine di garantire la massima informazione agli elettori, nel rispetto della parità fra le liste dei candidati, le Segreterie di Stato per gli Affari Interni e per i Rapporti con le Giunte di Castello sono incaricate dalla legge di predisporre una pubblicazione per ciascun Castello, contenente i programmi e gli elenchi dei candidati, inviando ad ogni famiglia quella relativa al Castello di residenza e di organizzare trasmissioni radiotelevisive per il confronto fra le liste.

 

Art.5

Con l'apertura della campagna di presentazione, a cura della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e della Segreteria di Stato per i Rapporti con le Giunte di Castello, viene predisposta una pubblicazione per ogni Castello sulla quale sono riportati gli elenchi dei candidati e i rispettivi programmi da contenersi in uno spazio uguale concesso ad ogni lista.

Art.6

A cura della Segreteria di Stato per gli Affari Interni e della Segreteria di Stato per i Rapporti con le Giunte di Castello, durante la campagna di presentazione vengono programmate trasmissioni televisive e radiofoniche.

Le trasmissioni sono finalizzate all'illustrazione dei programmi di ogni lista. Ad ogni lista viene concesso uguale spazio.

Possono altresì essere programmate trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate a tribune di confronto tra i capilista o altri candidati della stessa lista appartenenti al medesimo Castello.

Ogni modalità relativa alle trasmissioni verrà concordata fra un rappresentante della Segreteria di Stato per gli Affari Interni, un rappresentante della Segreteria di Stato per i Rapporti con le Giunte di Castello, i capilista e con la Commissione di Vigilanza di cui alla Legge 27 aprile 1989 n.41, per quanto di competenza.

 


 

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