Sistema Elettorale

San Marino è una Repubblica parlamentare, ovvero ha un sistema politico basato sulla democrazia rappresentativa. La volontà popolare, tramite elezioni politiche, viene così affidata al Parlamento (Consiglio Grande e Generale), che è composto di sessanta membri detti Consiglieri.

Il Consiglio Grande e Generale nomina, con diverse modalità, i Capi di Stato (Reggenti) e il Governo, attribuendo le deleghe ai suoi componenti, i Segretari di Stato.

Il sistema di attribuzione dei seggi nel Consiglio Grande e Generale è di tipo proporzionale, con metodo d’Hondt.
Il Corpo Elettorale costituisce un “collegio unico”, nel senso che la composizione dell’intero Consiglio Grande e Generale è determinata dalla somma complessiva dei voti manifestati nel complesso di tutte le sezioni elettorali.

Con le Leggi del 2007 e 2008 in materia elettorale, sono stati introdotti alcuni correttivi al sistema proporzionale puro, con l’intento di valorizzare la volontà dei cittadini, responsabilizzare le forze politiche di fronte all’elettore, contrastare la frammentazione dei partiti, garantire la stabilità di Governo, favorire la presenza delle donne in Consiglio Grande e Generale, avversare il voto di scambio e la riconoscibilità del voto.
Tra le principali innovazioni apportate vi è quella che impone alle forze politiche di dichiarare preventivamente al voto con quali alleati si propongono di governare e in base a quale programma.
Per supportare la costituzione di maggioranze di governo stabili, la legge favorisce la formazione di coalizioni fra liste, fatta salva la possibilità per le liste stesse di presentarsi da sole.
Le liste non coalizzate e le coalizioni si impegnano a realizzare un Programma di Governo da rendere pubblico prima delle elezioni.
E’ previsto anche un premio di “stabilità” - che consiste nell’assegnazione aggiuntiva di seggi in favore della lista o coalizione vincitrice - con l’obiettivo di garantire la tenuta parlamentare della Maggioranza e la durata dell'organo Esecutivo nel corso della legislatura.
Inoltre, è vietata, in caso di crisi di governo, la formazione di nuove maggioranze cui partecipino forze politiche diverse da quelle che hanno vinto le elezioni. Per tutta la legislatura, pertanto, la composizione della maggioranza rispecchia fedelmente la volontà del Corpo Elettorale e non può subire variazioni fino a nuove elezioni.
Per contrastare la frammentazione politica la riforma elettorale del 2007 ha istituito il cosiddetto “sbarramento”, e cioè una soglia minima di voti che ciascuna lista deve aver conseguito per poter entrare in Consiglio.
Le consultazioni elettorali si compongono di un primo turno e di un eventuale secondo turno di votazione. Con il primo turno si determinano la consistenza dei partiti all’interno del Consiglio Grande e Generale ed i loro rappresentanti nonché la vittoria o meno di una lista/coalizione.
Con il ballottaggio si stabilisce quale delle due formazioni, che hanno ottenuto il maggior numero di voti ma che non hanno conseguito sufficienti consensi per vincere le elezioni al primo turno, costituirà la maggioranza di governo.
Sono state inoltre introdotte: la “quota rosa” nelle liste di candidati, la dichiarazione dei redditi percepiti dai candidati, ulteriori incompatibilità per gli eletti, gli uffici elettorali intersezionali, norme penali per chi viola la libertà di voto.

Nella sezione Disciplina Elettorale sono elencate tutte le norme vigenti in materia elettorale.

Per approfondimenti sugli organi istituzionali dello Stato visitare www.sanmarino.sm