Giunta Permanente delle Elezioni

La Giunta Permanente delle Elezioni, composta di cinque membri, è eletta dal Consiglio Grande e Generale per la durata della legislatura . I suoi componenti non possono essere Consiglieri, Capitani di Castello o membri delle Giunte di Castello. La Giunta Permanente delle Elezioni è tenuta ad adempiere ai seguenti atti:  
a) esamina la documentazione ricevuta dall' Ufficio Elettorale Centrale ;  
b) ascolta i ricorsi, presentati dagli elettori entro cinque giorni successivi a quello delle elezioni, relativi a questioni di eleggibilità  e di regolarità  nelle operazioni elettorali;  
c) provvede alla radiazione dei candidati giudicati ineleggibili e li sostituisce con i candidati non eletti che, nella stessa lista, hanno ottenuto il maggior numero di voti;
d) propone al Consiglio Grande e Generale la convalida dei membri eletti.

Nel caso in cui gli eletti ricoprano le condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge e le operazioni elettorali si siano svolte senza contestazioni, il Consiglio Grande e Generale prende atto delle conclusioni della Giunta Permanente delle Elezioni. Nel caso in cui siano state avanzate gravi contestazioni o possa sussistere il fondato sospetto di irregolarità, le conclusioni della Giunta Permanente delle Elezioni possono essere oggetto di voto.