Normativa in vigore in materia di Elezioni Politiche
Le Elezioni Politiche si svolgono sulla base di Leggi e Decreti che, nel corso degli anni, hanno modificato in tutto o in parte le normative originali (dagli antichi Statuti al primo Regolamento elettorale, del 5 maggio 1906, alle Leggi Elettorali del 1909, 1915, 1920, 1926, 1958, 1996).
Hanno inciso sulle modalità di svolgimento delle elezioni anche normative come la Legge n.29 del 1973 "Parificazione dei diritti della donna" che ha abolito "qualsiasi restrizione che impedisca alle donne di assumere cariche, impieghi e funzioni pubbliche", riconoscendo quindi alle donne il diritto all'elettorato passivo.
(ORGANIZZAZIONE DEGLI INCONTRI FRA LISTE E COALIZIONI DI LISTE NELLE PRINCIPALI SEDI CONSOLARI IN OCCASIONE DI CONSULTAZIONI ELETTORALI)
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE QUALIFICATA 11 MAGGIO 2007 N.1 (DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VOLONTA’ DEI CITTADINI E PER LA PARITA’ IN MATERIA DI ELEZIONI E CAMPAGNE ELETTORALI)
(DETERMINAZIONE NUMERO UFFICI ELETTORALI SEZIONALI (SEGGI) E UFFICI ELETTORALI INTERSEZIONALI)
(SEGGIO SPECIALE PER MALATI INTRASPORTABILI PRESENTI IN TERRITORIO)
(DISPOSIZIONI PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VOLONTÀ DEI CITTADINI E PER LA PARITÀ IN MATERIA DI ELEZIONI E CAMPAGNE ELETTORALI)
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE
DISPOSIZIONI IN MATERIA ELETTORALE (MODIFICA ALL’ARTICOLO 36 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1996 N.6 “LEGGE ELETTORALE” E ALL’ARTICOLO 394 CODICE PENALE)
ABROGAZIONE DELL’ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1996 N.6 “LEGGE ELETTORALE”
LEGGE ELETTORALE
DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO SAMMARINESE. TESTO COORDINATO DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1974, N.59, CON LE MODIFICHE DERIVANTI DALLE LEGGI 19 SETTEMBRE 2000, N.95 E 26 FEBBRAIO 2002, N.36
Raccolta coordinata delle norme, Guida elettorale, Sintesi
Guida
- Norme elettorali e riforma del 2007/2008
Sintesi riforma elettorale da scaricare
Articoli del Codice Penale in materia elettorale
Capitolo VI
REATI CONTRO I DIRITTI POLITICI MISFATTI
Art. 394
(Attentato contro il libero esercizio del diritto di voto)
Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o
promette utilità non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno, per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di terzo grado e con l’interdizione di quarto grado dai diritti politici.
La stessa pena si applica al cittadino che accetta l’utilità non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede, a meno che renda confessione spontanea e utile.
Si applica la prigionia di quarto grado e l’interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell’articolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell’esercizio di esse.
Art. 395
(Violazione del segreto di voto)
Chiunque con manovre illecite ottiene di conoscere il voto segreto espresso in una elezione o votazione di Stato, è punito con l'arresto di secondo grado.
Art. 396
(Violazione degli altri diritti politici dei cittadini)
Chiunque con violenza o minaccia impedisce a taluno di iscriversi ad un partito o ad un'associazione sindacale ovvero ve lo costringe; impedisce di farne propaganda o di partecipare alle riunioni o manifestazioni, pubbliche o private da essi organizzate; impedisce la presentazione delle istanze arengo o di altre petizioni ovvero l'esercizio di qualsiasi altro diritto politico, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di terzo grado dai diritti politici.
Art. 397
(Frode elettorale)
Chiunque nelle operazioni per l'elezione od il sorteggio delle persone preposte ai poteri pubblici o ad altro pubblico ufficio ovvero per il referendum o la votazione diretta, ne altera il risultato mediante attestazioni non veritiere od altri mezzi fraudolenti, è punito con la prigionia di secondo grado e con l' interdizione di terzo grado dai pubblici uffici o dai diritti politici.
Si applicano la prigionia di terzo grado e l'interdizione di quarto grado, se il fatto è commesso da persona addetta alle operazioni sopra indicate.
Art. 398
(Turbativa di comizi o adunanze elettorali)
Chiunque impedisce o turba un comizio od altra riunione di propaganda elettorale ovvero il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, è punito con la prigionia di primo grado e con l'interdizione di secondo grado dai diritti politici.
Le pene sono aumentate di un grado se il fatto è commesso con violenza o minaccia.
Art. 399
(Illecito esercizio dei diritti politici dei cittadini)
Lo straniero o l'apolide residente, che nel territorio della Repubblica si arroga i diritti politici spettanti ai cittadini sammarinesi, è punito con la prigionia di primo grado.
Il giudice può applicare l'espulsione dal territorio della Repubblica.