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| Art. 22 della Legge Qualificata 1/2007 così come modificato dall'art. 9 della Legge Qualificata 1/2008 |
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La recente riforma elettorale ha inteso ampliare l’informazione rivolta agli elettori residenti sia in territorio che all'estero, garantendo la parità fra le liste e le coalizioni di liste. Le Segreterie di Stato per gli Affari Interni e per l’Informazione sono incaricate dalla legge di organizzare trasmissioni radiotelevisive per il confronto fra liste/coalizioni, inviare ad ogni famiglia una pubblicazione contenente i programmi di governo presentati dalle liste/coalizioni, curare un apposito sito internet con spazi autogestiti che raccolga il materiale propagandistico delle liste/coalizioni, programmare confronti e dibattiti fra liste/coalizioni nei Castelli della Repubblica e organizzare incontri fra liste/coalizioni nelle principali sedi consolari all’estero.
Art.9
L’articolo 22 della Legge Qualificata 11 maggio 2007 n. 1 è così modificato:
“Art. 22
(Norme per ampliare l’informazione dei cittadini su liste e coalizioni in vista delle elezioni)
L’articolo 7 della Legge 14 marzo 1997 n. 36 è così modificato:
“1. La Segreteria di Stato per gli Affari Interni e la Segreteria di Stato per l’Informazione assicurano l’esauriente e imparziale comunicazione ai cittadini volta a garantire – in condizioni di parità fra liste e fra coalizioni di liste – la più ampia informazione su programmi e candidati. In particolare esse provvedono a:
a) garantire la programmazione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche con il confronto tra liste e coalizioni di liste con modalità da concordarsi con i delegati di cui al quarto comma dell’articolo 14 della Legge 31 gennaio 1996 n. 6 e con la Commissione di Vigilanza di cui alla Legge 27 aprile 1989 n. 41;
b) predisporre e diffondere, a ciascuna famiglia ovunque residente, una pubblicazione contenente il programma e i candidati delle liste e delle coalizioni in cui i programmi e le liste delle coalizioni precedono quelli delle liste non coalizzate; all’interno della ripartizione di cui sopra l’ordine è quello secondo il quale le liste concorrenti compaiono sulla scheda;
c) predisporre per ogni tornata elettorale uno specifico sito internet destinato ad accogliere, in forma autogestita, il materiale propagandistico di tutte le liste e coalizioni concorrenti su base di parità, e garantire adeguata informazione sulla sua esistenza con particolare riferimento ai cittadini residenti all’estero; la responsabilità civile e penale relativa al contenuto delle pagine affidate a ciascuna lista e coalizione ricade esclusivamente sui legali rappresentanti di questa e non sui funzionari pubblici amministratori del sito;
d) organizzare confronti e dibattiti aperti alla cittadinanza nei Castelli della Repubblica fra tutte le liste e coalizioni e, nel caso dell’eventuale votazione di ballottaggio, fra le liste e/o coalizioni partecipanti al ballottaggio medesimo;
e) organizzare, per il primo turno di votazione, incontri nelle principali sedi consolari fra liste e coalizioni di liste a spese dello Stato, il tutto come meglio sarà disciplinato con apposito decreto delegato emesso su proposta della Commissione Elettorale.”.

Ultimo Aggiornamento: 15:27 21/10 2008
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