Abrogazione dell'articolo 5 della Legge 31 gennaio 1996 N. 6 "Legge Elettorale" Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino
Visto il risultato della consultazione referendaria del 22 settembre 1996, pubblicato in data odierna; Visto l'articolo 18 della Legge 28 novembre 1994 n.101; ValendoCi delle Nostre Facoltà, Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare: Articolo Unico L'articolo 5 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 "Legge Elettorale" che dispone l'organizzazione, a carico dello Stato, di viaggi da e per l'estero riservati agli elettori per l'elezione del Consiglio Grande e Generale, è abrogato con effetto dalla pubblicazione del presente decreto. Dato dalla Nostra Residenza, addì 24 settembre 1996/1696 d.F.R. I CAPITANI REGGENTI Pier Paolo Gasperoni - Pietro Bugli IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI Antonio Lazzaro Volpinari |