Home Page
Elezioni Politiche
Elezioni Giunte
Referendum
Mappa del sito
Ricerca
Sistema elettorale
Iniziative Segr. AA.II.
Disciplina Elettorale
Scadenze e Adempimenti
Propaganda elettorale
Glossario elettorale
Curiosità 
Le Cifre nella Storia
Elezioni del 31/05/1998
Elezioni del 10/06/2001
Elezioni del 04/06/2006
Elezioni del 09/11/2008
 
RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE PREFERENZE

 

 

Disposizioni in materia elettorale (Modifica all'art.36 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 "Legge Elettorale" e all'articolo 394 Codice Penale)

 

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

 

Visti i risultati della consultazione referendaria del 22 settembre 1996;

 

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 14 marzo 1997.

 

Art.1

L'articolo 36 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 è sostituito dal seguente:

"Art.36

1. Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che lo racchiude .

2. L'elettore può manifestare la preferenza per un numero massimo di tre candidati appartenenti alla lista prescelta.

3. Le preferenze si esprimono scrivendo, con la matita copiativa nelle apposite righe stampate nella parte centrale della scheda, il nome ed il cognome, oppure il cognome soltanto, oppure il numero di lista, o entrambi dei candidati prescelti.

4. In caso di identità  di cognome, deve essere scritto il nome ed il cognome e, ove occorra, la data di nascita.

5. Se il candidato ha due cognomi, può essere scritto uno dei due. Entrambi i cognomi sono necessari quando vi sia possibilità  di confusione tra più candidati.

6. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non è designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato.

7. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha scritto, usando i cognomi, o i nomi e cognomi, o i cognomi ed il numero corrispondenti, una o più preferenze di una medesima lista, si intende inequivocabilmente che abbia votato la lista alla quale appartengono i prescelti.

8. Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

9. Sono nulle le schede seguenti:

- le schede che non siano quelle di Stato;

- le schede che non rechino il bollo a secco della Segreteria di Stato per gli Affari Interni;

- le schede che non rechino la firma del Segretario di Stato per gli Affari Interni o suo delegato;

- le schede che non rechino la firma del Presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione o di uno scrutatore delegato;

- le schede che presentino scritture o segni artificiosi e suscettibili di riconoscimento dell'elettore;

- le schede che esprimano un numero di preferenze superiore a tre;

- le schede che contengano l'espressione del voto per più di una lista e non offrano la possibilità  di identificare la lista prescelta.

10. Fatte salve le ipotesi di nullità  di cui al comma che precede, la validità  del voto espresso in una scheda deve essere ammessa ogni qualvolta possa desumersi l'effettiva volontà  dell'elettore.".

 

Art.2

Ai sensi dell'articolo precedente, il modello di scheda unica di Stato di cui all'articolo 17 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 è modificato come da Allegato A) alla presente legge.

 

Art.3

L'articolo 394 Codice Penale, richiamato dall'articolo 47 della Legge 31 gennaio 1996 n.6 (Legge Elettorale) è così sostituito:

"Chiunque in occasione di votazioni di Stato usa violenza, minaccia o inganno ovvero offre o promette utilità  non dovute, rimborsi o sovvenzioni per spese di viaggio o di soggiorno per indurre un cittadino a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o una proposta di legge o referendum ovvero ad astenersi o non dal voto od a votare o non per un determinato candidato o simbolo, è punito con la prigionia di secondo grado e con l'interdizione di quarto grado dai diritti politici.

La stessa pena si applica al cittadino che accetta la utilità  non dovuta, i rimborsi o le sovvenzioni di cui al comma che precede.

Si applica la prigionia di terzo grado e l'interdizione dai diritti politici e dai pubblici uffici di quarto grado, aumentata ai sensi dell'articolo 93, se il fatto è commesso da persona investita di poteri pubblici, da un pubblico ufficiale o da un ministro di culto, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse.".

 

Art.4

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

 

Data dalla Nostra Residenza, addì 21 marzo 1997/1696 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Gian Carlo Venturini - Maurizio Rattini

 

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L. Volpinari

 

 



Ultimo Aggiornamento:  00:26 03/11 2006
1958 Legge Elettorale (Diritto di voto alle donne)
1966 Abrogazione Voto Corrispondenza
1973 Parificazione dei diritti della donna
1992 Distribuzione Seggi
1996 Legge Elettorale
1996 Abrogazione articolo5 Legge elettorale 1996
1997 Riduzione del numero delle Preferenze Consentito
Inizio powered by:i-mconsulting.com