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Legge 2 dicembre 1992 n.99
Modifiche alla Legge 23 dicembre 1958 n.36 (Legge Elettorale)
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 2 dicembre 1992.
Art.1
Il quarto comma dell'art.3 della Legge 23 dicembre 1958 n.36 è così modificato:
"Ad ogni sezione elettorale normale non possono essere assegnati più di 700 elettori nè meno di 50".
Art.2
Il secondo comma dell'art.4, già modificato con l'art.1 della Legge 11 febbraio 1983 n.17 è sostituito dal seguente:
"Le liste elettorali devono essere autenticate, pagina per pagina dopo l'ultimo elettore iscritto, dal Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato. Nell'ultima pagina, con l'atto di autenticazione, sono indicati i numeri degli iscritti in ciascuna lista".
Art.3
Il primo comma dell'art.6 della Legge 23 dicembre 1958 n.36 è così modificato:
"Dopo la ultimazione delle operazioni della revisione annuale, la Commissione di cui all'art.4 deve provvedere, almeno una volta all'anno, a cancellare dalle liste gli elettori che, posteriormente alla revisione medesima, siano deceduti oppure siano incorsi in una delle cause di incapacità di cui all'art.2 o abbiano perduto i requisiti di cui all'art.1".
Art.4
L'Art.15 della Legge 23 dicembre 1958 n.36 è così modificato:
"Entro il trentottesimo giorno precedente quello della votazione, la Commissione Elettorale di cui all'art.4, verifica le liste dei candidati; esamina i contrassegni rifiutando quelli uguali, o facilmente confondibili con i contrassegni presentati in precedenza o con i simboli di partiti cui non appartengono i presentatori, con invito ai delegati di cui all'art.13 a sostituire i contrassegni rifiutati nel temine di 24 ore, pena l'esclusione della lista dalle elezioni; elimina dalle liste il nome dei candidati per i quali manchi la prescritta accettazione; elimina le liste che non siano sottoscritte dal numero di elettori richiesto o che manchino delle forme legali prescritte per la presentazione e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a 60 cancellando gli ultimi nomi: comunica, con atto notificato personalmente ed immediatamente, a mezzo cursore, ai delegati predetti le irregolarità , riscontrate e le decisioni adottate; stabilisce, mediante sorteggio, il numero d'ordine da assegnare alle liste medesime.
Al sorteggio delle liste potranno assistere i delegati di liste di cui all'art.13, appositamente convocati".
Art.5
L'art.16 della Legge 23 dicembre 1958 n.36 è sostituito dal seguente:
"La votazione avverrà con scheda unica di Stato. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e sono fornite a cura dell'Ufficio Elettorale di Stato con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge. Esse riproducono in fac-simile i contrassegni delle liste ammesse, secondo l'ordine risultato dal sorteggio. Nella parte centrale delle schede sono tracciate sei linee orizzontali pari al numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di esprimere a norma dell'art.36. Sono vietati altri segni o indicazioni.
Le schede devono pervenire agli uffici elettorali di sezione debitamente piegate".
Art.6
La presente legge entra in vigore il 5 giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 10 dicembre 1992/1692 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Romeo Morri - Marino Zanotti
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Antonio Lazzaro Volpinari

Ultimo Aggiornamento: 18:02 17/02 2004
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