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DISTRIBUZIONE SEGGI

 

Legge 2 dicembre 1992 n.99

 

Modifiche alla Legge 23 dicembre 1958 n.36 (Legge Elettorale)

 

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

 

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal  Consiglio Grande e Generale nella seduta del 2 dicembre 1992.

 

Art.1

Il quarto comma dell'art.3 della Legge 23 dicembre 1958 n.36 è così  modificato:

"Ad ogni sezione elettorale normale non possono essere assegnati più di 700  elettori nè meno di 50".

 

Art.2

Il secondo comma dell'art.4, già  modificato con l'art.1 della Legge 11  febbraio 1983 n.17 è sostituito dal seguente:

"Le liste elettorali devono essere autenticate, pagina per pagina dopo  l'ultimo elettore iscritto, dal Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato.  Nell'ultima pagina, con l'atto di autenticazione, sono indicati i numeri  degli iscritti in ciascuna lista".

 

Art.3

Il primo comma dell'art.6 della Legge 23 dicembre 1958 n.36 è così  modificato:

"Dopo la ultimazione delle operazioni della revisione annuale, la Commissione  di cui all'art.4 deve provvedere, almeno una volta all'anno, a cancellare  dalle liste gli elettori che, posteriormente alla revisione medesima, siano  deceduti oppure siano incorsi in una delle cause di incapacità  di cui  all'art.2 o abbiano perduto i requisiti di cui all'art.1".

 

Art.4

L'Art.15 della Legge 23 dicembre 1958 n.36 è così modificato:

"Entro il trentottesimo giorno precedente quello della votazione, la  Commissione Elettorale di cui all'art.4, verifica le liste dei candidati;  esamina i contrassegni rifiutando quelli uguali, o facilmente confondibili  con i contrassegni presentati in precedenza o con i simboli di partiti cui  non appartengono i presentatori, con invito ai delegati di cui all'art.13 a  sostituire i contrassegni rifiutati nel temine di 24 ore, pena l'esclusione  della lista dalle elezioni; elimina dalle liste il nome dei candidati per i  quali manchi la prescritta accettazione; elimina le liste che non siano  sottoscritte dal numero di elettori richiesto o che manchino delle forme  legali prescritte per la presentazione e riduce al limite prescritto quelle  contenenti un numero di candidati superiore a 60 cancellando gli ultimi nomi:  comunica, con atto notificato personalmente ed immediatamente, a mezzo  cursore, ai delegati predetti le irregolarità , riscontrate e le decisioni  adottate; stabilisce, mediante sorteggio, il numero d'ordine da assegnare  alle liste medesime.

Al sorteggio delle liste potranno assistere i delegati di liste di cui  all'art.13, appositamente convocati".

 

Art.5

L'art.16 della Legge 23 dicembre 1958 n.36 è sostituito dal seguente:

"La votazione avverrà  con scheda unica di Stato. Le schede sono di carta  consistente, di tipo unico e sono fornite a cura dell'Ufficio Elettorale di  Stato con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle Tabelle A  e B allegate alla presente legge. Esse riproducono in fac-simile i  contrassegni delle liste ammesse, secondo l'ordine risultato dal sorteggio.  Nella parte centrale delle schede sono tracciate sei linee orizzontali pari  al numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà  di esprimere a  norma dell'art.36. Sono vietati altri segni o indicazioni.

Le schede devono pervenire agli uffici elettorali di sezione debitamente  piegate".

 

Art.6

La presente legge entra in vigore il 5  giorno successivo a quello della  sua legale pubblicazione.

 

Data dalla Nostra Residenza, addì 10 dicembre 1992/1692 d.F.R.

 

I CAPITANI REGGENTI

Romeo Morri - Marino Zanotti

 

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio Lazzaro Volpinari

 



Ultimo Aggiornamento:  18:02 17/02 2004
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1966 Abrogazione Voto Corrispondenza
1973 Parificazione dei diritti della donna
1992 Distribuzione Seggi
1996 Legge Elettorale
1996 Abrogazione articolo5 Legge elettorale 1996
1997 Riduzione del numero delle Preferenze Consentito
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