Home Page
Elezioni Politiche
Elezioni Giunte
Referendum
Mappa del sito
Ricerca
Sistema elettorale
Iniziative Segr. AA.II.
Disciplina Elettorale
Scadenze e Adempimenti
Propaganda elettorale
Glossario elettorale
Curiosità 
Le Cifre nella Storia
Elezioni del 31/05/1998
Elezioni del 10/06/2001
Elezioni del 04/06/2006
Elezioni del 09/11/2008
 
PARIFICAZIONE DEI DIRITTI DELLA DONNA

 

 

LEGGE 10 settembre 1973 n. 29

(pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 14 settembre 1973)

 

Parificazione di diritti della donna.

 

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

 

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge  approvata

dal  Consiglio  Grande e Generale nella seduta del  10  settembre

1973.

 

Art. 1

Il comma e) dell'art. 18 della legge elettorale 23 dicembre  1958

n. 36 è abolito.

L'art. 20 della legge anzidetta è modificato come segue:

Non possono essere contemporaneamente Consiglieri coloro che sono

vincolati da rapporto di parentela in linea retta di primo  grado

e coloro che sono vincolati da rapporti di coniugio.

Tale divieto si estende anche a coloro che convivono more uxorio.

In caso di elezione contemporanea è valida quella di chi ebbe  il

maggior numero di voti.

 

Art. 2

E'  abolita  qualsiasi restrizione che impedisca  alla  donna  di

assumere cariche, impieghi e funzioni pubbliche.

La  donna divenuta cittadina sammarinese a seguito di  matrimonio

può   essere   eleggibile   a  Consigliere   dopo   cinque   anni

dall'acquisto della cittadinanza.

La  donna divenuta cittadina sammarinese a seguito di  matrimonio

non può essere eletta Capitano Reggente.

 

Art. 3

L'art.  1  della legge 22 dicembre 1953 n. 35 è  modificato  come

segue:

La   donna  maggiorenne,  nubile  o  maritata,  può   liberamente

alienare,   sottoporre  ad  obbligazione  cambiaria  e   comunque

obbligare  i  beni e le ragioni non espressamente  costituiti  in

dote.

Non  si considerano dotali i beni comunque ricevuti dalla  donna,

anche  per  successione  dal  padre  o  dall'avo  paterno  o   da

chicchessia,  ove non siano costituiti espressamente in dote  con

apposito atto tra i vivi  o mortis causa.

 

Art. 4

La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 1973.

 

Data dalla Nostra Residenza, addì 13 settembre 1973/1673 d.F.R.

 

I CAPITANI REGGENTI

Francesco Maria Francini - Primo Bugli

 

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini

 



Ultimo Aggiornamento:  00:20 03/11 2006
1958 Legge Elettorale (Diritto di voto alle donne)
1966 Abrogazione Voto Corrispondenza
1973 Parificazione dei diritti della donna
1992 Distribuzione Seggi
1996 Legge Elettorale
1996 Abrogazione articolo5 Legge elettorale 1996
1997 Riduzione del numero delle Preferenze Consentito
Inizio powered by:i-mconsulting.com