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| PARIFICAZIONE DEI DIRITTI DELLA DONNA |
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LEGGE 10 settembre 1973 n. 29
(pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 14 settembre 1973)
Parificazione di diritti della donna.
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata
dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 10 settembre
1973.
Art. 1
Il comma e) dell'art. 18 della legge elettorale 23 dicembre 1958
n. 36 è abolito.
L'art. 20 della legge anzidetta è modificato come segue:
Non possono essere contemporaneamente Consiglieri coloro che sono
vincolati da rapporto di parentela in linea retta di primo grado
e coloro che sono vincolati da rapporti di coniugio.
Tale divieto si estende anche a coloro che convivono more uxorio.
In caso di elezione contemporanea è valida quella di chi ebbe il
maggior numero di voti.
Art. 2
E' abolita qualsiasi restrizione che impedisca alla donna di
assumere cariche, impieghi e funzioni pubbliche.
La donna divenuta cittadina sammarinese a seguito di matrimonio
può essere eleggibile a Consigliere dopo cinque anni
dall'acquisto della cittadinanza.
La donna divenuta cittadina sammarinese a seguito di matrimonio
non può essere eletta Capitano Reggente.
Art. 3
L'art. 1 della legge 22 dicembre 1953 n. 35 è modificato come
segue:
La donna maggiorenne, nubile o maritata, può liberamente
alienare, sottoporre ad obbligazione cambiaria e comunque
obbligare i beni e le ragioni non espressamente costituiti in
dote.
Non si considerano dotali i beni comunque ricevuti dalla donna,
anche per successione dal padre o dall'avo paterno o da
chicchessia, ove non siano costituiti espressamente in dote con
apposito atto tra i vivi o mortis causa.
Art. 4
La presente legge entra in vigore il 1° ottobre 1973.
Data dalla Nostra Residenza, addì 13 settembre 1973/1673 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Francesco Maria Francini - Primo Bugli
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Giuseppe Lonfernini

Ultimo Aggiornamento: 00:20 03/11 2006
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