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LEGGE 23 dicembre 1958, n. 36.
Legge Elettorale.
Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino
Promulghiamo e pubblichiamo la seguente legge approvata dal
Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 dicembre 1958:
CAPITOLO I. Condizioni per essere elettorale.
Art. 1.
Sono elettori tutti i Cittadini Sammarinesi maggiorenni, compresi
i naturalizzati, che non si trovino in alcuna delle condizioni
previste dall'art. 2.
Art. 2.
Dalla funzione elettorale sono esclusi: a) gli interdetti e gli
inabilitati per infermità di mente; b) i condannati alla
interdizione perpetua o temporanea della piena capacità giuridica
o a pene criminali per reati e per corruzioni elettorali; c) i
condannati alla interdizione perpetua o temporanea dei diritti
politici.
Art. 3.
L'elettore può esercitare il suo diritto di voto solo nella
sezione cui è assegnato il territorio nel quale ha la residenza.
Se trasferisce la residenza in altra sezione ha diritto di essere
iscritto d'ufficio nell'elenco degli elettori residenti
all'estero.
Ad ogni sezione elettorale normale non possono essere assegnati
più di 600 elettori, nè meno di 50.
Ad ogni sezione riservata per gli elettori residenti all'estero
non possono essere assegnati più di 1200 elettori, nè meno di
300.
CAPITOLO II. Formazione delle liste elettorali.
Art. 4.
Le liste elettorali, una per ogni sezione, sono formate
d'ufficio, sono distinte per uomini e donne, sono compilate in
ordine alfabetico, in doppio esemplare, ed indicano per ogni
elettore: a) il cognome e nome, e, per le donne coniugate o
vedove, anche il cognome del marito; b) la paternità e la
maternità ; c) il luogo e la data di nascita; d) il titolo di
studio; e) la professione o il mestiere; f) il luogo ove esso
abita e, quando l'elettore risiede all'estero, anche lo Stato ed
il luogo di residenza con relativo indirizzo.
Esse devono essere autenticate, pagina per pagina, dopo l'ultimo
elettore iscritto, mediante sottoscrizione, dal Presidente e dai
Componenti della Commissione Elettorale.
Alla compilazione delle liste elettorali attende una Commissione
formata:
*) dal Segretario agli Interni che la presiede;
*) dal Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato;
*) dall'Ufficiale dello Stato Civile;
*) dal cancelliere del Tribunale;
*) da cinque membri nominati dal Consiglio Grande e Generale, per la durata della legislatura.
Tale Commissione (*) Elettorale deve ogni anno rivedere ed
integrare le liste e renderle pubbliche non più tardi del 28
febbraio mediante deposito nell'Ufficio Elettorale di Stato ed
affissione in ogni sezione elettorale.
In occasione delle operazioni di cui al comma precedente devono
essere, fra l'altro, iscritti nelle liste i cittadini che abbiano
compiuto il 21° anno di età o che lo compiano entro il 31 agosto.
Art. 5.
Nel termine di 15 giorni ogni cittadino, anche non direttamente
interessato, può fare qualsivoglia reclamo orale o per iscritto
contro la compilazione delle liste avanti al Capo dell'Ufficio
Elettorale di Stato.
Quando il reclamo è fatto in forma orale, esso viene raccolto e
verbalizzato dal Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato.
Sui reclami deciderà inappellabilmente, entro il mese di marzo,
il Commissario della Legge.
Dopo di che le liste sono dichiarate definitive e non possono
modificarsi che in forza della revisione dell'anno successivo e
di quelle di cui all'articolo seguente.
Alle elezioni, in qualunque periodo dell'anno seguano,
partecipano gli iscritti nelle liste definitivamente approvate,
che abbiano compiuto il 21° anno di età al girono della
votazione.
Art. 6.
Dopo la ultimazione delle operazioni della revisione annuale, la
Commissione di cui all'art. 4 deve provvedere, almeno due volte
all'anno, a cancellare dalle liste gli elettori che,
posteriormente alla revisione medesima, siano deceduti oppure
siano incorsi in una delle cause di incapacità di cui all'art. 2
abbiano perduto i requisiti di cui all'art. 1.
In caso di elezioni, la eliminazione di tali elettori dalle liste
deve essere attuata non oltre il 15° giorno precedente quello
della votazione.
Art. 7.
Le liste elettorali definitive sono ostensibili a tutti
nell'Ufficio Elettorale di Stato ove dovranno essere conservate.
CAPITOLO III. Collegio elettorale e convenzione dei comizi
elettorali.
Art. 8.
Il Consiglio Grande e Generale della Repubblica è formato di
sessanta membri. Si rinnova totalmente ogni cinque anni, o
quando, per dimissioni od altra causa straordinaria, venisse a
perdere la metà più uno dei suoi membri.
Art. 9.
Per l'elezione dei consiglieri il corpo elettorale della
Repubblica costituisce un collegio unico. L'elezione medesima si
svolge a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.
Art. 10.
I comizi per le elezioni del Consiglio sono convocati dalla
Reggenza con manifesto reso pubblico almeno sessanta gironi prima
della data della convocazione.
Art. 11.
Entro il trentesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi
elettorali, a cura del Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato,
sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali
per gli iscritti nelle liste che abbiano compiuto il 21° anno di
età o lo compiano entro il giorno della votazione. Tali
certificati devono essere consegnati agli elettori entro il
quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione
del manifesto stesso. Il certificato indica la sezione elettorale
alla quale l'elettore appartiene il luogo della riunione, il
giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando che è staccato
dal presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione all'atto
del'esercizio del voto.
Per l'elettore residente nella Repubblica, la consegna del
certificato è effettuata a domicilio ed è constatata mediante
ricevuta dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia o
addetta al suo servizio con lui convivente.
Quando il certificato sia rifiutato o la persona, alla quale è
fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il
cursore redige apposita dichiarazione.
Per gli elettori residenti in Europa, i certificati sono rimessi
dall'Ufficio Elettorale di Stato agli interessati per
raccomandata.
Per gli elettori residenti in Paesi extra europei, i certificati
sono rimessi con le modalità di cui all'art. 40.
Art. 12.
Gli elettori, residenti nella Repubblica o in altri Paesi
d'Europa, che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il termine
di cui al primo comma dell'articolo precedente, i certificati
elettorali, possono personalmente ritirarli, a decorrere dal
decimo giorno precedente quello della elezione, fino alla
chiusura delle operazioni di votazione, presso l'Ufficio
Elettorale di Stato, che all'uopo rimarrà aperto quotidianamente,
anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e, nel
giorno della votazione, per tutta la durata delle relative
operazioni. Della consegna si fa annotazione in apposito
registro. Se un certificato sia smarrito o divenuto inservibile,
l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente fino alla
chiusura delle operazioni di votazione, e previa annotazione in
apposito registro, di ottenere dal Capo dell'Ufficio Elettorale
di Stato un altro, munito di speciale contrassegno, sul quale
deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.
Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano
distribuiti irregolarmente, il Segretario degli Interni, previ
sommari accertamenti, avoca a sè la direzione dell'Ufficio
Elettorale di Stato per la parte relativa alla distribuzione
anzidetta.
CAPITOLO IV. Formalità precedenti le votazioni.
Art. 13.
Le liste dei candidati devono essere presentare da almeno
sessanta elettori e depositate, non più tardi delle ore dodici
del quarantesimo giorno precedente quello della votazione, nella
Segreteria degli Interni che ne rilascerà ricevuta.
Le firme degli elettori, contenute in atto unico o anche
separate, devono essere autenticate da un notaio pubblico o dal
Segretario degli Interni.
Per gli elettori analfabeti tiene luogo della firma la
dichiarazione stesa dal funzionario che appone l'autenticazione.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati:
i contravventori sono puniti con la multa fino a lire cinquemila.
La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve
contenere anche l'indicazione di un delegato effettivo e di uno
supplente autorizzati a ricevere le notifiche ed a provvedere
alle sostituzioni di cui all'art. 15, a partecipare alle
operazioni dell'Ufficio Centrale e a designare, non più tardi
delle ore 12 del giorno precedente quello della votazione, il
nome del rappresentante effettivo e supplente della lista
medesima presso l'Ufficio di ciascuna sezione elettorale e
l'Ufficio Elettorale Speciale di cui all'art. 41.
Insieme con al lista deve essere presentato il modello di
contrassegno, stampato o figurato, che i presentatori intendono
adottare.
I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo
sono tenuti a far presentare le loro liste con un contrassegno
che riproduca tale simbolo.
Art. 14.
Ciascuna lista può comprendere un numero qualsiasi di candidati
purchè non maggiore del numero dei consiglieri da eleggere, nè
inferiore a dieci e deve indicare il cognome, nome, paternità ,
maternità , luogo e data di nascita dei singoli candidati.
Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista.
Le candidature debbono essere accettate con dichiarazione firmata
e autenticata da un notaio pubblico o dal Segretario degli
Interni; tale dichiarazione deve presentarsi nel termine
stabilito nel primo comma dell'articolo precedente.
Art. 15.
Entro il trentottesimo giorno precedente quello della votazione,
la Commissione Elettorale di cui all'art. 4, verifica le liste
dei candidati; esamina i contrassegni rifiutando quelli uguali,
o facilmente confondibili con i contrassegni presentati in
precedenza o con i simboli di partiti cui non appartengono i
presentatori, con invito ai delegati di cui all'art. 13 a
sostituire i contrassegni rifiutati nel termine di 24 ore, pena
l'esclusione della lista dalle elezioni; elimina dalle liste il
nome dei cittadini per i quali manchi la prescritta accettazione;
elimina le liste che non siano sottoscritte dal numero di
elettori richiesto o che manchino delle forme legali prescritte
per la presentazione e riduce al limite prescritto quelle
contenenti un numero di candidati superiore a 60 cancellando gli
ultimi nomi: comunica, con atto notificato personalmente ed
immediatamente, a mezzo di cursore, ai delegati predetti le
irregolarità riscontrate e le decisione adottate.
Art. 16.
La votazione avverrà con scheda unica di Stato.
Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e sono fornite
a cura dell'Ufficio Elettorale di Stato con le caratteristiche
essenziali del modello descritto nelle Tabelle A e B allegate
alla presente legge. Esse riproducono in fac-simile i
contrassegni delle liste ammesse, secondo l'ordine di
presentazione. Nella parte centrale delle schede sono tracciate
due linee orizzontali pari al numero dei voti di preferenza che
l'elettore ha facoltà di esprimere a norma dell'art. 36. Sono
vietati altri segni o indicazioni.
Le schede devono pervenire agli uffici elettorali di sezione
debitamente piegate.
Art. 17.
Le schede di Stato saranno consegnate soltanto ai presenti dei
seggi come previsto nell'articolo 24.
CAPITOLO V. I Consiglieri.
Art. 18.
Oltre alle condizioni generali per essere elettori, contemplate
dagli art. 1 e 2, sono requisiti indispensabili per essere
eleggibili: a) saper leggere e scrivere; b) aver compiuto 25 anni
di età entri il giorno della votazione; c) non investire qualità
ecclesiastiche; d) essere domiciliato nella Repubblica; e) essere
di sesso maschile.
Art. 19.
Non può ricoprire la carica di Consigliere: a) chi riveste
cariche diplomatiche e consolari, anche onorarie, di Stati
Esteri; b) coloro che fanno parte della Gendarmeria e del Corpo
dei VV. UU.
Art. 20.
Non possono essere contemporaneamente consiglieri padre e figlio.
In caso di elezione contemporanea è valida quella di chi ebbe il
maggior numero di voti.
Art. 21.
Il consigliere o i consiglieri che entro il quinquennio venissero
a mancare per qualsiasi causa, saranno sostituiti col candidato o
con i candidati che nella medesima lista seguono immediatamente
per numero di voti quelli già eletti. Nel caso di mancanza di
candidati della medesima lista il posto o i posti si dichiarano
vacanti e verranno indetti i comizi generali se si verifica il
caso previsto dalla seconda parte dell'articolo 8.
CAPITOLO VI. Procedimento delle elezioni.
Art. 22.
Le sezioni elettorali, costituite a norma dell'art. 3, saranno
ubicate nel territorio delle seguenti circoscrizioni
parrocchiali: Città , Borgo Maggiore, Serravalle, Acquaviva,
Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino e Montegiardino.
Gli elettori della circoscrizione di San Giovanni saranno
aggregati alle sezioni di Borgo Maggiore.
Le sezioni elettorali riservate agli elettori residenti
all'estero saranno ubicate nel territorio della circoscrizione
parrocchiale di Città .
Art. 23.
La Commissione di cui all'art. 4 è incaricata di compilare ogni
anno e rendere pubblica, non più tardi del 28 febbraio, mediante
deposito nell'Ufficio Elettorale di Stato ed affissione in ogni
circoscrizione elettorale, una lista di cittadini i quali
dovranno funzionare da Presidenti di seggio elettorale durante
l'anno in corso.
La Commissione deve scegliere i Presidenti fra le seguenti
categorie di cittadini sammarinesi elettori, domiciliati e
residenti nella Repubblica: a) i laureati e i diplomati; b)
coloro che hanno ottenuta la licenza tecnica o ginnasiale; c)
coloro che hanno già altra volta ricoperto l'ufficio di
Presidente di seggio elettorale in occasione di precedenti
consultazioni elettorali.
Sono esclusi da questa lista: il Segretario degli Interni e degli
esteri, il Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato, l'Ufficiale di
Stato Civile, il Cancelliere del Tribunale, i cinque membri
elettivi della Commissione elettorale.
Per gli eventuali reclami contro la formazione di questa lista,
per la definitività della lista medesima, si fa richiamo a quanto
dispone l'art. 5 sulla formazione delle liste elettorali.
La Commissione entro il ventesimo girono precedente quello della
votazione procederà alla nomina dei Presidenti dei singoli seggi
elettorali; in caso di impedimento di uno o più Presidenti di
seggio, la Commissione stessa provvederà alla sostituzione.
La Commissione medesima, fra il ventesimo e il decimo di due
scrutatori per seggio tra gli elettori di ambo di sessi designati
entro il ventunesimo girono precedente quello della votazione
dalle singole liste in lizza e che siano in possesso almeno del
titolo di studio della licenza elementare, esclusi i candidati e
le persone che ricoprono le cariche di cui al terzo comma del
presente articolo. Le nomine a Presidente di seggio e quelle a
scrutatore devono essere notificate agli interessati, a mezzo di
cursore, entro 46 ore dalla seduta della Commissione Elettorale.
L'elettore chiamato a svolgere le funzioni di Presidente di
seggio o scrutatore, che se ne astenga senza giustificato motivo,
è punito con una multa fino al lire cinquemila.
Art. 24.
Nella mattina del giorno fissato per le votazioni i presidenti
dei seggi dovranno recarsi al Pubblico Palazzo per ricevere dalla
Commissione Elettorale la consegna di tutto il materiale
occorrente per la votazione, compreso un esemplare della lista di
sezione dalla quale la Commissione medesima avrà depennato i nomi
degli iscritti che non compiano il 21° anno di età entro il
giorno della votazione, le schede di Stato, un congruo numero di
matite copiative, nonchè l'elenco degli scrutatori e quello dei
rappresentanti designati per ogni lista.
Le schede verranno consegnate in numero pari a quello degli
elettori iscritti aumentato di un quinto.
Le schede dovranno portare il bollo a secco della Segreteria di
Stato per gli Affari Interni ed essere firmate sul dorso dal
Segretario degli Affari Interni oppure, per delega del Segretario
degli Interni, dal capo dell'Ufficio Elettorale di Stato.
Art. 25.
Alle ore sei il Presidente (*) costituisce l'Ufficio Elettorale
di Sezione chiamando a farne parte gli scrutatori nominati dalla
Commissione Elettorale ed invitando ad assistere alle operazioni
elettorali i rappresentanti delle liste dei candidati, se
presenti.
Uno dei due scrutatori su designazione del Presidente(*) assume
le funzioni di Vice Presidente e l'altro quelle di Segretario
dell'Ufficio.
Se uno, o entrambi gli scrutatori, non siano presenti, o ne sia
mancata la designazione, il Presidente dell'Ufficio Elettorale di
sezione fa nominare, dagli elettori presenti, purchè in numero
non inferiore a dieci, per appello nominale ed a maggioranza di
voti, in membro o i membri dell'Ufficio in sostituzione
dell'assente o degli assenti.
Nel caso in cui gli elettori presenti siano inferiori a dieci, il
Presidente(*) provvede direttamente alla sostituzione
dell'assente o degli assenti chiamando, alternativamente, a far
parte dell'Ufficio, l'anziano e il più giovane tra gli elettori
presenti, che siano in possesso dei requisiti di cui al
precedente articolo 23, sesto comma.
Art. 26.
I rappresentanti delle singole liste hanno diritto di assistere a
tutte le operazioni del seggio elettorale.
Il Presidente del seggio può fare allontanare quel rappresentante
che eserciti pressioni o turbi il procedimento delle elezioni.
Art. 27.
Costituito l'Ufficio Elettorale di Sezione, il Presidente
provvede, con l'aiuto degli scrutatori, a numerare
progressivamente le schede di votazione nell'apposita appendice
dopo avere determinato il numero degli elettori iscritti nella
sezione, nonchè a firmarle sul dorso.
Durante le operazioni di cui al presente articolo nessuno può
allontanarsi dalla sala.
Nel verbale si fa menzione delle schede numerate e firmate dal
presidente ed, eventualmente, da ciascuno degli scrutatori.
Compiute queste operazioni. Il Presidente dichiara aperta la
votazione.
Art. 28.
Il Presidente del seggio, gli scrutatori e i rappresentanti delle
liste votano nella sezione dove esercitano il proprio ufficio
ancorchè non appartengano alla medesima.
Gli elettori che seguono i Presidenti(*) dei seggi per servizio,
quali i limiti, potranno votare nella sezione elettorale cui sono
addetti previa esibizione del certificato elettorale. Il
Presidente darà atto nel verbale del cognome, nome, paternità e
maternità loro, nonchè della sezione elettorale in cui sono
iscritti.
Art. 29.
Almeno due dei tre componenti il seggio dovranno sempre trovarsi
presenti alle operazioni elettorali.
In caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il Vice
Presidente(*). In caso di assenza del Segretario ne assume le
funzioni il Vice Presidente(*) del seggio.
Art. 30.
E' compito del seggio di accertare sempre l'identità di ogni
elettore, di osservare l'orario fissato per la votazione, di
notare i reclami avanzati, di giudicare in prima istanza sulle
contestazioni sorte intorno alla regolarità delle schede, di
attribuire i voti ai candidati, di unire al verbale le schede
nulle, le bianche, le contestate, nonchè le proteste scritte ed
ogni altro documento relativo.
Art. 31.
Fatta eccezione degli elettori di cui all'art. 28, all'art. 33 -
terzo comma - ed all'art. 35 - primo comma - nessuno potrà
entrare nella sala della votazione e prendere parte alle
operazioni elettorali se non è munito del certificato elettorale
di iscrizione nelle liste della sezione.
Art. 32.
Nella sala della votazione durante il corso delle operazioni
dovranno restare affissi due elenchi estratti dall'esemplare
della lista sezionale di cui al primo comma dell'art. 24: quello
degli elettori residenti nella giurisdizione della sezione e
quello degli elettori residenti all'estero, ancora iscritti nella
sezione medesima, per effetto di eventuale tardivo accertamento
della emigrazione, dopo che le liste siano state dichiarate
definitive a norma dell'ultimo comma dell'art. 5. Dovrà essere,
inoltre, affisso un avviso indicante il numero dei voti
preferenziali consentiti.
Nella sala della votazione delle sezioni riservate per gli
elettori residenti all'estero, dovrà essere affisso l'elenco di
questi elettori residenti nella Repubblica, ancora iscritti nella
sezione medesima per effetto di eventuale tardivo accertamento
del rimpatrio, dopo che li liste siano state dichiarate
definitive.
Art. 33.
Dichiarata aperta la votazione, gli elettori sono ammessi a
votare nell'ordine di presentazione. Essi devono esibire un
documento di riconoscimento, anche scaduto, munito di fotografia,
rilasciato da un Ufficio Statale della Repubblica, o da un
ufficio pubblico dello Stato estero di residenza. In tal caso,
nell'apposita colonna di identificazione contenuta nella lista
della sezione, sono indicati gli estremi del documento.
L'elettore residente all'interno può essere ammesso al voto anche
se sprovvisto di idoneo documento di identificazione, purchè uno
degli scrutatori (*) o il Presidente (*) del seggio che conosca
personalmente l'elettore, ne attesti l'identità , apponendo la
propria firma nella colonna di identificazione.
Se nessuno dei membri dell'Ufficio Elettorale di Sezione è in
grado di accertare, sotto la sua responsabilità , la identità
dell'elettore, questi può presentare due altri elettori, iscritti
nella sezione medesima, noti al seggio, che ne attestino
l'identità apponendo la loro firma nella colonna di
identificazione.
In tal caso il Presidente avverte gli elettori che, se affermano
il falso, saranno puniti ai sensi del vigente Codice Penale.
Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il Presidente
(*) stacca il tagliando del certificato elettorale, comprovante
l'esercizio del diritto di voto, da conservarsi in apposito
plico, e consegna una scheda all'elettore opportunamente piegata,
insieme con la matita copiativa, leggendo ad alta voce il
numero scritto sull'appendice che uno dei membri dell'ufficio
segna sulla lista elettorale, nell'apposita colonna accanto al
nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato
sia uguale a quello della scheda.
L'elettore deve recarsi da solo in apposito luogo separato, posto
nella sala medesima, ove dopo aver segnato il suo voto a norma
dell'art. 36, piega la scheda secondo le linee in essa tracciate
e la chiude inumidendone la parte gommata. Di queste operazioni
il Presidente gli dà preventive istruzioni, astenendosi da ogni
semplificazione e indicando , in ogni caso, le modalità e il
numero dei voti di preferenza che l'elettore ha facoltà di
esprimere.
Compiuta l'operazione di voto l'elettore consegna al Presidente
la scheda chiusa e la matita. Il Presidente constata la chiusura
della scheda e, ove questa non sia chiusa, invita l'elettore a
chiuderla, facendolo tornare nel luogo appartato, ne verifica
l'identità esaminando la firma e il bollo, e confrontando il
numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista, ne
stacca l'appendice seguendo la linea tratteggiata e pone la
scheda stessa nell'urna di vetro trasparente collocata sul tavolo
dell'ufficio e visibile a tutti.
Uno dei membri dell'ufficio elettorale di sezione accerta che
l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome
di lui nella apposita colonna della lista sopra indicata.
Le schede mancanti dell'appendice e prive di numero, di bollo e
della firma del Segretario degli Interni o del Capo dell'Ufficio
Elettorale di Stato da lui delegato, non sono poste nell'urna, e
gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare.
Esse sono vidimate immediatamente dal Presidente e da uno
scrutatore ed allegate al processo verbale, il quale fa anche
menzione speciale degli elettori che, dopo ricevuta la scheda,
non l'abbiano riconsegnata.
Art. 34.
Il Presidente dell'Ufficio Elettorale di sezione è incaricato
della polizia dell'adunanza elettorale. La forza pubblica non
può, senza la richiesta del Presidente,(*) entrare nella sala
della votazione. Però resterà nelle adiacenze della sala medesima
a disposizione del Presidente.(*)
Art. 35.
Gli elettori non possono farsi rappresentare. In via eccezionale
i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da
altro impedimento di analoga gravità , esercitano il diritto
elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia, o,
in mancanza, di altro elettore, che sia stato volontariamente
scelto come accompagnatore, purchè l'uno o l'altro sia iscritto
in una sezione elettorale.
Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per
più di un elettore invalido o impedito. A tal fine il Presidente
(*) appone sul certificato elettorale dell'accompagnatore
apposita annotazione dell'avvenuto esercizio della anzidetta
facoltà .
Il Presidente (*) del seggio accerta, con apposita
interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo
accompagnatore e se ne conosca il nome e cognome, e registra,
nell'apposita parte del verbale, questo modo di votazione
indicando il motivo specifico di questa assistenza nella
votazione, il nome del sanitario che abbia eventualmente
accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
Il certificato medico dovrà essere rilasciato da un sanitario
dipendente dal Governo di S. Marino, e, nel caso sia stato
rilasciato da altro medico che eserciti la professione del
territorio della Repubblica, dovrà essere visitato dall'Ufficiale
Sanitario (*).
Non avranno alcun valore i certificati medici rilasciati da
sanitari che siano candidati alla elezione.
Il certificato medico esibito sarà allegato al verbale.
Art. 36.
Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la
matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla
lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.
L'elettore può manifestare la preferenza per u numero massimo di
sei candidati della lista da lui prescelta.
Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono
nulle; rimangono valide le prime.
Le preferenze si esprimono scrivendo con la matita copiativa,
nelle apposite righe tracciate nella parte centrale della (*)
scheda, il nome e il cognome o il solo cognome dei candidati
preferiti. In caso di identità di cognome deve iscriversi sempre
il nome e il cognome e, ove occorra, la paternità .
Qualora il candidato abbia due cognomi l'elettore può scriverne
uno dei due. La indicazione deve contenere entrambi i cognomi
quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non si
designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni
altro candidato.
Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista, ma
abbia scritto una o più preferenze di una medesima lista, si
intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i
prescelti.
Una scheda valida rappresenta un voto di lista.
Sono nulle le schede: a) che non siano quelle di Stato, non
portino il bollo della Segreteria degli Interni (art.24) e la
firma del Presidente del seggio o di uno scrutatore delegato; b)
quando presentino scritture o segni i quali debbono ritenersi
fatti artificiosamente e cioè destinati a far riconoscere il
votante; c) quando non esprimano il voto per alcuna delle liste o
per alcuno dei candidati o lo esprimano per più di una lista o
non offrano la possibilità di identificare la lista prescelta.
La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa
ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva
dell'elettore, salvo le disposizioni di cui ai commi precedenti.
Art. 37.
La votazione resterà aperta sino alle ore 20, ma si prolungherà
oltre tale ora se si succederanno ininterrottamente elettori per
votare. Tuttavia alle ore 21 il Presidente, accertato a mezzo
chiamata il numero degli elettori presenti nell'aula che non
hanno ancora votato e fatta a questi soli eseguire la votazione,
dichiarerà definitivamente chiusa la votazione stessa.
Art. 38.
Dichiarata dal Presidente(*) chiusa la votazione, l'Ufficio,
pubblicamente, procede alle seguenti operazioni: 1) conta e
sigilla, in apposito plico, le schede non adoperate; 2) conta e
sigilla, in apposito plico, le schede deteriorate (*) che,
durante la votazione, sono state cambiate con altre in buone
condizioni; 3) conta e sigilla, in apposito plico, i tagliandi
dei certificati degli elettori ammessi al voto; 4) procede allo
spoglio delle schede estraendole una per volta dall'urna e
accerta: a) i voti validi e quelli nulli; b) i voti riportati
dalle singole liste; c) i voti preferenziali riportati da ogni
singolo candidato. 5) rende pubblico il risultato dello
scrutinio.
Le suddette operazioni saranno compiute nell'ordine indicato e,
ininterrottamente, fino al loro espletamento; di ognuna di esse
dovrà darsi atto nel verbale.
Il verbale ed ogni altro documento dovranno essere firmati dai
membri del seggio e il tutto suggellato in un unico plico sul
quale apporranno la propria firma i membri del seggio.
L'incarto dovrà essere recapitato subito dopo il termine delle
operazioni suddette al Segretario di Stato per gli Affari
Interni.
Art. 39.
Gli elettori residenti nei paesi extra europei, sono ammessi ad
esprimere il proprio voto per corrispondenza.
Il Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato deve predisporre, entro
il trentacinquesimo giorno antecedente quello della votazione,
per ognuno degli elettori stessi, una busta, su cui deve essere
indicato l'indirizzo dell'elettore interessato, contenente il
certificato elettorale ed una busta, che dovrà servire
all'elettore per la spedizione della scheda votata e che deve
recare, nella parte anteriore, l'indirizzo della Commissione
Elettorale.
Degli elettori ai quali sono destinate le anzidette buste,
l'Ufficio Elettorale di Stato deve compilare, in stretto ordine
alfabetico, in tre esemplari, un elenco recante, per ogni
elettore, le generalità e l'indicazione della sezione in cui
l'elettore stesso è iscritto.
Un esemplare deve essere rimesso, entro il venticinquesimo giorno
antecedente quello della votazione, alla Commissione Elettorale.
La Commissione apporrà sull'esemplare delle liste di sezione, che
dovrà essere consegnato ai Presidenti (*) di seggio ai sensi
dell'art. 24 della presente legge, accanto ai nominativi compresi
nel predetto elenco, l'annotazione: "vota per corrispondenza".
Due esemplari, infine, devono essere trattenuti presso l'Ufficio
Elettorale di Stato.
Art. 40.
L'Ufficio Elettorale di Stato provvede a spedire, entro il
venticinquesimo giorno antecedente quello della votazione, ai
singoli elettori, residenti in Paesi extra europei, la busta e i
documenti di cui all'articolo precedente, dopo avervi inclusa una
scheda di votazione.
Dall'avvenuta spedizione viene presa nota su uno degli esemplari
dell'elenco di cui al terzo comma dell'articolo precedente,
mediante apposizione da parte dell'Ufficio Postale, al momento
della consegna dei plichi, del bollo dell'Ufficio stesso.
La spedizione deve essere effettuata con plico raccomandato per
via aerea.
Art. 41.
Ai fini delle operazioni di spoglio e di scrutinio dei voti
inviati dagli elettori residenti in paesi extraeuropei, è
istituito un ufficio elettorale speciale.
Per la nomina del Presidente (*) di detto Ufficio elettorale e
degli scrutatori valgono le norme di cui all'art. 23.
L'Ufficio viene costituito dal Presidente con ,e norme di cui
all'articolo 25, alle ore 16 del giorno della votazione.
Presso detto seggio possono essere designati rappresentanti di
lista ai sensi dell'art. 13, quarto comma, della presente legge.
Art. 42. L'elettore residente in paese extra europeo, ricevuto il
plico di cui al primo comma dell'art. 40, dopo aver compilata la
scheda la chiude inumidendone la parte gommata, la include
insieme al certificato elettorale nella busta destinata alla
spedizione del voto e provvede a spedire la busta medesima.
Questa deve pervenire all'Ufficio Postale di San Marino non oltre
le ore 16 del giorno della votazione.
Art. 43.
L'Ufficio Postale, man mano che gli pervengano le buste di cui
all'articolo precedente, provvede a recapitarle alla Commissione
Elettorale, in ogni caso, però, non oltre le ore 17 del giorno
della votazione.
Dei plichi che dall'Ufficio Postale le vengono consegnati la
Commissione Elettorale rilascia apposita ricevuta.
I plichi anzidetti sono conservati dalla Commissione Elettorale
sotto la personale responsabilità del Presidente della
Commissione medesima, fino a quando non verranno consegnati
all'Ufficio Elettorale speciale di cui all'articolo 41.
Art. 44.
Alle ore diciassette e quindici del giorno della votazione il
Presidente (*) della Commissione Elettorale, provvede a
consegnare all'Ufficio Elettorale (*) speciale di cui all'art. 41
i plichi e l'elenco anzidetto, apre ciascuna busta, ne estrae il
certificato elettorale e la scheda. Controlla quindi se il
titolare del certificato è compreso nell'elenco predetto. Qualora
il titolare anzidetto non fosse compreso nell'elenco medesimo, il
certificato elettorale e la scheda annessa, quest'ultima senza
essere spiegata, devono essere vidimati dal Presidente (*)
dell'Ufficio e da uno scrutatore e inseriti nella busta
originale, pure vidimata nello stesso modo, ed accantonati per
essere bruciati insieme ai plichi di cui agli art. 45 e 46
seguenti.
A tal fine, alla chiusura delle operazioni dell'Ufficio
Elettorale speciale, questi atti accantonati vengono rinchiusi in
apposito plico a parte che, sigillato e controfirmato dal
Presidente dell'Ufficio e da uno scrutatore, è trasmesso alla
Commissione Elettorale (*).
Quando, invece, il titolare del certificato è compreso
nell'elenco, il Presidente, dopo aver firmato la scheda, ne
stacca il talloncino, che non deve essere numerato, e la
introduce, senza aprirla, nell'urna. Il certificato elettorale
viene conservato in apposito plico, per essere rimesso al
Segretario di Stato per gli Affari Interni.
Qualora la scheda non fosse chiusa, il Presidente, (*) prima di
procedere a qualsiasi altra operazione, provvede a chiuderla
personalmente, senza spiegarla.
Man mano che una scheda viene introdotta nell'urna, uno dei
membri dell'Ufficio Elettorale (*) speciale ne prende nota a
fianco del nome dell'elettore, nell'elenco di cui al primo comma
del presente articolo.
Nel caso in cui il plico dovesse mancare il certificato
elettorale, la scheda viene spiegata, è inclusa nella busta
originale di spedizione ed allegata al verbale. La scheda e la
busta debbono essere vidimate dal Presidente e da uno scrutatore.
Compiute le predette operazioni, il Presidente(*) dell'Ufficio
Elettorale(*) speciale dà inizio alle operazioni di scrutinio che
debbono svolgersi senza interruzione, osservando, in quanto
applicabili, le norme del precedente articolo 38.
Per la compilazione e la sottoscrizione del verbale, per la
formazione del plico e per la consegna dell'incarto, si osservano
le disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma
dell'articolo precedente.
Art. 45.
Gli elettori residenti nei paesi extra europei che rimpatrino
prima di aver ricevuto i documenti per la votazione, inviati
dall'Ufficio Elettorale (*) di Stato, possono esprimere il voto
presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.
A tal fine, essi debbono munirsi di apposita autorizzazione della
Commissione Elettorale, (*) da richiedersi direttamente alla
Commissione stessa non oltre le ore 15 del giorno della
votazione, e che deve essere esibita al seggio in luogo del
certificato elettorale. La Commissione Elettorale(*) prende nota
di tale autorizzazione accanto al nominativo dell'elettore
nell'esemplare dell'elenco di cui al terzo comma dell'art. 39,
agli effetti del riscontro dei plichi contenenti i voti inviati
per corrispondenza.
Nel caso dovessero rinvenirsi fra i plichi consegnati dalla
Commissione Elettorale (*) all'Ufficio Elettorale (*) speciale, a
norma dell'articolo 44 - primo comma - plichi contenenti voti per
corrispondenza di elettori ammessi a votare ai sensi dei commi
precedenti, accertata tale circostanza attraverso il controllo
del certificato elettorale contenuto in ciascun plico con
l'elenco annotato consegnato dalla Commissione elettorale
all'Ufficio elettorale speciale a norma del citato primo comma
dell'art. 44, le schede vengono considerate come non pervenute e,
senza essere spiegate, sono vidimate, unitamente ai relativi
certificati elettorali, dal Presidente dell'Ufficio elettorale
speciale e da uno scrutatore, inserite con i certificati medesimi
nelle buste originali, pure esse vidimate nello stesso modo, ed
accantonate in tali buste per essere bruciate unitamente ai
plichi ed ai documenti di cui agli articoli 44 e 46 della
presenta legge.
A tal fine, i predetti atti accantonati, alla ultimazione delle
operazioni dell'Ufficio Elettorale speciale sono richiusi nel
medesimo plico di cui al terzo comma dell'art. 44.
Art. 46.
I plichi pervenuti all'Ufficio Postale dopo le ore 16 del giorno
della votazione debbono essere consegnati alla Commissione
Elettorale non prima delle ore 9 del terzo giorno successivo. Di
tali plichi viene redatto, in duplice esemplare, un apposito
elenco, nel quale deve essere indicato per ognuno il giorno e
l'ora di arrivo. Uno di detti elenchi viene firmato, per
ricevuta, dal Presidente della Commissione Elettorale e
consegnato all'Ufficio Postale.
Il Presidente della Commissione Elettorale, presi in consegna i
plichi anzidetti, provvede alla loro bruciatura, unitamente a
quelli di cui agli articoli 44 e 45.
Alle operazioni di cui al comma precedente sono invitati ad
assistere (*) i delegati di lista, che debbono essere
tempestivamente avvertiti dal Presidente della Commissione
anzidetta, del giorno e dell'ora in cui tali operazioni hanno
luogo.
Delle operazioni di bruciatura dei predetti plichi viene redatto
apposito verbale, che deve essere sottoscritto seduta stante dal
Presidente, dai competenti la Commissione Elettorale e dai
delegati presenti.
Art. 47.
L'elettore residente in paese extra europeo, che, dopo aver
ricevuto e fatto uso direttamente o indirettamente della busta di
cui al primo comma dell'art. 40, celando tale circostanza,
richieda alla Commissione Elettorale l'autorizzazione di cui al
secondo comma dell'art. 45, è punito con al pena di cui all'art.
479 del vigente codice penale.
Nel caso in cui l'elettore stesso, servendosi di tale
autorizzazione, riesca ad esprimere il proprio voto nella
sezione elettorale nella cui lista è iscritto, la pena di cui al
comma precedente è raddoppiata.
Art. 48.
Il giorno successivo ai comizi, gli Uffici Elettorali di sezione
e l'Ufficio elettorale speciale, nella persona dei loro
presidenti e con l'intervento del delegato di ciascuna lista -
designato secondo le prescrizioni dell'art. 13, da ciascun
comitato - si riuniranno, alle ore 14, nella sala del Consiglio,
sotto la presidenza del Segretario di Stato per gli Affari
Interni, per costituire l'Ufficio elettorale centrale, che dovrà
procedere alle seguenti operazioni, sulla base dei verbali degli
Uffici elettorali sezionali e dell'Ufficio elettorale speciale:
1) facendosi assistere, ove creda, da uno o più esperti scelti
dal Presidente, somma insieme i voti ottenuti da ciascuna lista e
da ciascun candidato nelle singole sezioni e nell'Ufficio
elettorale speciale come risultano dai verbali e provvede a
determinare: a) la cifra elettorale di ogni lista; b) la cifra
individuale di ogni candidato.
La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti
ottenuti dalla lista in tutte le sezioni e nell'Ufficio
elettorale speciale.
La cifra individuale è data dalla somma dei voti di liste e dei
voti di preferenza che il singolo candidato ha riportato in tutte
le sezioni e nell'Ufficio elettorale speciale.
La cifra elettorale serve di base per la determinazione del
numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.
La cifra individuale serve a determinare la graduatoria dei
candidati nella stessa lista. A parità di voti la precedenza
nella graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione nella
propria lista.
L'assegnazione dei seggi a ciascuna lista si fa nel seguente
modo: si divide ciascuna cifra elettorale di lista
successivamente per 1, 2, 3, 4.......sino a concorrenza del
numero dei consiglieri da eleggere, quindi si scelgono fra i
quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei
consiglieri da eleggere, disponendoli in graduatoria
decrescente.
Ciascuna lista avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa
appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il
posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggior cifra
elettorale.
Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi
candidati i seggi esuberanti sono distribuiti fra le altre liste
secondo l'ordine dei quozienti.
2) procede alla proclamazione ufficiale degli eletti nei limiti
dei seggi assegnati ad ogni lista e seguendo la graduatoria delle
cifre individuali di ciascuna lista.
Art. 49.
E' vietato all'Ufficio Centrale di deliberare e anche di
discutere sulla assegnazione dei voti, sui reclami, sulle
proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, e di
occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia quello
determinato dall'articolo precedente.
Art. 50.
L'Ufficio Centrale, appena eseguite le operazioni ad esso
affidate, passa tutti gli incarti alla Segreteria degli Interni
che, a sua volta, li rimette alla Giunta delle elezioni.
Art. 51.
Nel termine di due giorni Il Segretario degli Interni pubblica
l'esito delle votazioni e notifica la nomina a ciascun eletto.
Art. 52.
La Giunta permanente delle elezioni, composta di cinque membri,
viene eletta in seno al Consiglio e dura in carica una
Legislatura
Art. 53.
E' compito della Giunta: di esaminare l'incarto ricevuto, di
udire i possibili ricorsi degli elettori avanzati entro i primi
cinque giorni da quello della votazione, riferibili alle
questioni di eleggibilità e alle operazioni elettorali; di
provvedere alla eventuale radiazione degli ineleggibili
sostituendoli con coloro che nella stessa lista abbiano avuto
immediatamente dopo maggior numero di voti; di proporre in breve
la convalida o meno dei consiglieri eletti al Consiglio Grande e
Generale.
Trattandosi di elezioni senza proteste, cioè nel caso che gli
eletti abbiano tutte le condizioni di eleggibilità volute dalla
presente legge e che le operazioni elettorali siano procedure
regolarmente, il Consiglio prenderà semplicemente atto delle
conclusioni della Giunta Elettorale.
Procederà invece alle votazione, sulle conclusioni della Giunta,
per accettarle o per respingerle nei casi speciali di elezioni
contestate, dubbie e non regolari.
Art. 54.
Se dal verbale dell'Ufficio Elettorale sezionale o_dell'Ufficio
elettorale speciale risulta che le operazioni elettorali sono
state impedite per violenza o che le schede sono state disperse
in modo da renderne impossibile lo spoglio, la Reggenza
convocherà i comizi nella sezione o per gli elettori che abbiano
votato con le modalità di cui all'art. 42, per la 5° domenica
successiva.
In tal caso, le operazioni dell'Ufficio centrale prescritte
dall'art. 48, saranno rinviate al giorno successivo alla
votazione suppletiva.
Art. 55.
I consiglieri debbono prestare giuramento entro due mesi dal
girono della convalida della loro elezione.
Coloro che non ottemperano, senza giusto motivo, a questa
disposizione, decadranno dal mandato.
Art. 56.
Salvo le sanzioni di cui agli articoli 478 e 479 del vigente
Codice Penale si intenderà applicabile la pena di cui al
quest'ultimo articolo per qualunque altro attentato al libero
esercizio dei diritti politici, perpetrato anche con i mezzi
diversi da quelli previsti dall'articolo stesso.
CAPITOLO VII. Norme transitorie.
Art. 57.
E' autorizzata una revisione straordinaria della liste elettorali
intesa ad eliminare tutti coloro che vi siano indebitamente
iscritti a tutti gli elettori residenti all'estero, dei quali
l'Ufficio di Stato Civile e l'Ufficio Anagrafe abbiano perduto
qualsiasi traccia e che non sarà possibile reperire se non
attraverso le indagini che dovrà svolgere l'Ufficio Elettorale di
Stato.
La predetta revisione straordinaria sarà attuata in occasione
della revisione annuale delle liste elettorali del 1959.
Art. 58.
Per la prima applicazione della presente legge il termine di cui
al penultimo comma dell'art. 4 è spostato al 31 maggio; il
termine di cui al terzo comma dell'art. 5 è spostato al 30
giugno, ed il termine di cui al primo comma dell'art. 23 è
spostato al 31 maggio.
Art. 59.
La decorrenza della estensione alle donne del diritto elettorale
attivo sarà determinata con successivo provvedimento legislativo
da emanarsi entro il 30 aprile 1959.
CAPITOLO VIII. Norme finali
Art. 60.
Ai fini della presente legge è istituito un Ufficio Elettorale di
Stato cui sono demandate le competenze concernenti la tenuta
delle liste elettorali e la preparazione tecnica delle
consultazioni popolari in precedenza attribuite all'Ufficio di
Stato Civile, oltrechè quelle previste dalla presente legge.
Art. 61.
Sono abrogate le disposizioni della legge 15 ottobre 1920, n° 18,
modificata dai decreti 22 agosto e 11 settembre 1951 ed ogni
altra disposizione contraria o, comunque, incompatibile con la
presente legge.
Art. 62.
La presente legge entra in vigore il giorno dopo la sua
pubblicazione.
Data dalla Nostra Residenza, addì 23 dicembre 1958 - 1658 d.F.R.
I CAPITANI REGGENTI
Domenico Forcellini - Pietro Reffi
IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
G. Forcellini

Ultimo Aggiornamento: 00:18 03/11 2006
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