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LEGGE ELETTORALE 1958

 

 

LEGGE 23 dicembre 1958, n. 36. 

 

Legge Elettorale.

 

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo  e  pubblichiamo  la seguente  legge  approvata  dal

Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 dicembre 1958:

 

CAPITOLO I. Condizioni per essere elettorale.

 

Art. 1.

Sono elettori tutti i Cittadini Sammarinesi maggiorenni, compresi

i  naturalizzati, che non si trovino in alcuna  delle  condizioni

previste dall'art. 2.

 

Art. 2.

Dalla  funzione elettorale sono esclusi: a) gli interdetti e  gli

inabilitati  per  infermità   di  mente;  b)  i  condannati   alla

interdizione perpetua o temporanea della piena capacità  giuridica

o  a pene criminali per reati e per corruzioni elettorali;  c)  i

condannati  alla interdizione perpetua o temporanea  dei  diritti

politici.

 

Art. 3.

L'elettore  può  esercitare  il suo diritto di  voto  solo  nella

sezione cui è assegnato il territorio nel quale ha la residenza.

Se trasferisce la residenza in altra sezione ha diritto di essere

iscritto   d'ufficio   nell'elenco   degli   elettori   residenti

all'estero.

Ad  ogni sezione elettorale normale non possono essere  assegnati

più di 600 elettori, nè meno di 50.

Ad  ogni sezione riservata per gli elettori residenti  all'estero

non  possono  essere assegnati più di 1200 elettori, nè  meno  di

300.

 

CAPITOLO II. Formazione delle liste elettorali.

 

Art. 4.

Le   liste  elettorali,  una  per  ogni  sezione,  sono   formate

d'ufficio,  sono distinte per uomini e donne, sono  compilate  in

ordine  alfabetico,  in doppio esemplare, ed  indicano  per  ogni

elettore:  a)  il  cognome e nome, e, per le  donne  coniugate  o

vedove,  anche  il  cognome  del marito; b)  la  paternità   e  la

maternità ;  c)  il luogo e la data di nascita; d)  il  titolo  di

studio;  e)  la professione o il mestiere; f) il luogo  ove  esso

abita e, quando l'elettore risiede all'estero, anche lo Stato  ed

il luogo di residenza con relativo indirizzo.

Esse devono essere autenticate, pagina per pagina, dopo  l'ultimo

elettore iscritto, mediante sottoscrizione, dal Presidente e  dai

Componenti della Commissione Elettorale.

Alla compilazione delle liste elettorali attende una  Commissione

formata:

 *) dal Segretario agli Interni che la presiede;

 *) dal Capo  dell'Ufficio  Elettorale di Stato;

 *) dall'Ufficiale  dello Stato Civile;

 *) dal cancelliere del Tribunale;

 *) da cinque membri nominati  dal  Consiglio Grande e Generale, per la  durata della legislatura.

Tale  Commissione  (*)  Elettorale deve  ogni  anno  rivedere  ed

integrare  le  liste e renderle pubbliche non più  tardi  del  28

febbraio  mediante deposito nell'Ufficio Elettorale di  Stato  ed

affissione in ogni sezione elettorale.

In  occasione delle operazioni di cui al comma precedente  devono

essere, fra l'altro, iscritti nelle liste i cittadini che abbiano

compiuto il 21° anno di età  o che lo compiano entro il 31 agosto.

 

Art. 5.

Nel  termine di 15 giorni ogni cittadino, anche non  direttamente

interessato,  può fare qualsivoglia reclamo orale o per  iscritto

contro  la compilazione delle liste avanti al  Capo  dell'Ufficio

Elettorale di Stato.

Quando  il reclamo è fatto in forma orale, esso viene raccolto  e

verbalizzato dal Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato.

Sui  reclami deciderà  inappellabilmente, entro il mese di  marzo,

il Commissario della Legge.

Dopo  di  che le liste sono dichiarate definitive e  non  possono

modificarsi  che in forza della revisione dell'anno successivo  e

di quelle di cui all'articolo seguente.

Alle   elezioni,   in  qualunque   periodo   dell'anno   seguano,

partecipano  gli iscritti nelle liste definitivamente  approvate,

che  abbiano  compiuto  il  21°  anno  di  età   al  girono  della

votazione.

 

Art. 6.

Dopo la ultimazione delle operazioni della revisione annuale,  la

Commissione  di cui all'art. 4 deve provvedere, almeno due  volte

all'anno,   a   cancellare   dalle  liste   gli   elettori   che,

posteriormente  alla  revisione medesima, siano  deceduti  oppure

siano incorsi in una delle cause di incapacità  di cui all'art.  2

abbiano perduto i requisiti di cui all'art. 1.

In caso di elezioni, la eliminazione di tali elettori dalle liste

deve  essere  attuata non oltre il 15° giorno  precedente  quello

della votazione.

 

Art. 7.

Le   liste  elettorali  definitive  sono  ostensibili   a   tutti

nell'Ufficio Elettorale di Stato ove dovranno essere conservate.

CAPITOLO  III.  Collegio  elettorale  e  convenzione  dei  comizi

elettorali.

 

Art. 8.

Il  Consiglio  Grande e Generale della Repubblica  è  formato  di

sessanta  membri.  Si  rinnova totalmente  ogni  cinque  anni,  o

quando,  per dimissioni od altra causa straordinaria,  venisse  a

perdere la metà  più uno dei suoi membri.

 

Art. 9.

Per   l'elezione  dei  consiglieri  il  corpo  elettorale   della

Repubblica costituisce un collegio unico. L'elezione medesima  si

svolge a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

 

Art. 10.

I  comizi  per  le elezioni del Consiglio  sono  convocati  dalla

Reggenza con manifesto reso pubblico almeno sessanta gironi prima

della data della convocazione.

 

Art. 11.

Entro   il   trentesimo   giorno  successivo   a   quello   della

pubblicazione   del   manifesto  di   convocazione   dei   comizi

elettorali,  a  cura del Capo dell'Ufficio Elettorale  di  Stato,

sono preparati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali

per gli iscritti nelle liste che abbiano compiuto il 21° anno  di

età   o  lo  compiano  entro  il  giorno  della  votazione.   Tali

certificati  devono  essere  consegnati agli  elettori  entro  il

quarantacinquesimo giorno successivo a quello della pubblicazione

del manifesto stesso. Il certificato indica la sezione elettorale

alla  quale  l'elettore appartiene il luogo  della  riunione,  il

giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando che è staccato

dal  presidente  dell'Ufficio  Elettorale  di  sezione   all'atto

del'esercizio del voto.

Per  l'elettore  residente  nella  Repubblica,  la  consegna  del

certificato  è  effettuata a domicilio ed è  constatata  mediante

ricevuta  dell'elettore stesso o di persona della sua famiglia  o

addetta al suo servizio con lui convivente.

Quando  il certificato sia rifiutato o la persona, alla  quale  è

fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il

cursore redige apposita dichiarazione.

Per gli elettori residenti in Europa, i certificati sono  rimessi

dall'Ufficio   Elettorale   di   Stato   agli   interessati   per

raccomandata.

Per gli elettori residenti in Paesi extra europei, i  certificati

sono rimessi con le modalità  di cui all'art. 40.

 

Art. 12.

Gli  elettori,  residenti  nella  Repubblica  o  in  altri  Paesi

d'Europa, che non abbiano ricevuto a domicilio, entro il  termine

di  cui al primo comma  dell'articolo precedente,  i  certificati

elettorali,  possono  personalmente ritirarli,  a  decorrere  dal

decimo  giorno  precedente  quello  della  elezione,  fino   alla

chiusura   delle  operazioni  di  votazione,   presso   l'Ufficio

Elettorale di Stato, che all'uopo rimarrà  aperto quotidianamente,

anche nei giorni festivi, almeno dalle ore 9 alle ore 19, e,  nel

giorno  della  votazione,  per tutta  la  durata  delle  relative

operazioni.   Della  consegna  si  fa  annotazione  in   apposito

registro. Se un certificato sia smarrito o divenuto  inservibile,

l'elettore  ha  diritto, presentandosi  personalmente  fino  alla

chiusura  delle operazioni di votazione, e previa annotazione  in

apposito  registro, di ottenere dal Capo dell'Ufficio  Elettorale

di  Stato  un altro, munito di speciale contrassegno,  sul  quale

deve essere dichiarato che trattasi di duplicato.

Qualora  i certificati elettorali non siano distribuiti  o  siano

distribuiti  irregolarmente, il Segretario degli  Interni,  previ

sommari  accertamenti,  avoca  a  sè  la  direzione  dell'Ufficio

Elettorale  di  Stato per la parte  relativa  alla  distribuzione

anzidetta.

 

CAPITOLO IV.  Formalità  precedenti le votazioni.

 

Art. 13.

Le  liste  dei  candidati  devono  essere  presentare  da  almeno

sessanta  elettori e depositate, non più tardi delle  ore  dodici

del quarantesimo giorno precedente quello della votazione,  nella

Segreteria degli Interni che ne rilascerà  ricevuta.

Le  firme  degli  elettori,  contenute  in  atto  unico  o  anche

separate,  devono essere autenticate da un notaio pubblico o  dal

Segretario degli Interni.

Per   gli  elettori  analfabeti  tiene  luogo  della   firma   la

dichiarazione stesa dal funzionario che appone l'autenticazione.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di  candidati:

i contravventori sono puniti con la multa fino a lire cinquemila.

 La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve

contenere  anche l'indicazione di un delegato effettivo e di  uno

supplente  autorizzati  a ricevere le notifiche ed  a  provvedere

alle  sostituzioni  di  cui  all'art.  15,  a  partecipare   alle

operazioni  dell'Ufficio  Centrale e a designare, non  più  tardi

delle  ore  12 del giorno precedente quello della  votazione,  il

nome  del  rappresentante  effettivo  e  supplente  della   lista

medesima  presso  l'Ufficio  di  ciascuna  sezione  elettorale  e

l'Ufficio Elettorale Speciale di cui all'art. 41.

Insieme  con  al  lista  deve essere  presentato  il  modello  di

contrassegno,  stampato o figurato, che i presentatori  intendono

adottare.

I  partiti che notoriamente fanno uso di un  determinato  simbolo

sono  tenuti a far presentare le loro liste con  un  contrassegno

che riproduca tale simbolo.

 

Art. 14.

Ciascuna  lista può comprendere un numero qualsiasi di  candidati

purchè  non maggiore del numero dei consiglieri da  eleggere,  nè

inferiore  a dieci e deve indicare il cognome,  nome,  paternità ,

maternità , luogo e data di nascita dei singoli candidati.

Nessun candidato può essere iscritto in più di una lista.

Le candidature debbono essere accettate con dichiarazione firmata

e  autenticata  da  un notaio pubblico  o  dal  Segretario  degli

Interni;   tale  dichiarazione  deve  presentarsi   nel   termine

stabilito nel primo comma dell'articolo precedente.

 

Art. 15.

Entro il trentottesimo giorno precedente quello della  votazione,

la  Commissione Elettorale di cui all'art. 4, verifica  le  liste

dei candidati; esamina i contrassegni rifiutando  quelli  uguali,

o  facilmente  confondibili  con  i  contrassegni  presentati  in

precedenza  o  con i simboli di partiti cui  non  appartengono  i

presentatori,  con  invito  ai  delegati di  cui  all'art.  13  a

sostituire  i contrassegni rifiutati nel termine di 24 ore,  pena

l'esclusione  della lista dalle elezioni; elimina dalle liste  il

nome dei cittadini per i quali manchi la prescritta accettazione;

elimina  le  liste  che  non siano  sottoscritte  dal  numero  di

elettori  richiesto o che manchino delle forme legali  prescritte

per  la  presentazione  e  riduce  al  limite  prescritto  quelle

contenenti un numero di candidati superiore a 60 cancellando  gli

ultimi  nomi:  comunica,  con atto  notificato  personalmente  ed

immediatamente,  a  mezzo  di cursore, ai  delegati  predetti  le

irregolarità  riscontrate e le decisione adottate.

 

Art. 16.

La votazione avverrà  con scheda unica di Stato.

Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e sono fornite

a  cura dell'Ufficio Elettorale di Stato con  le  caratteristiche

essenziali  del  modello descritto nelle Tabelle A e  B  allegate

alla   presente   legge.  Esse  riproducono   in   fac-simile   i

contrassegni   delle   liste   ammesse,   secondo   l'ordine   di

presentazione.  Nella parte centrale delle schede sono  tracciate

due  linee orizzontali pari al numero dei voti di preferenza  che

l'elettore  ha  facoltà  di esprimere a norma dell'art.  36.  Sono

vietati altri segni o indicazioni.

Le  schede  devono pervenire agli uffici  elettorali  di  sezione

debitamente piegate.

 

Art. 17.

Le  schede di Stato saranno consegnate soltanto ai  presenti  dei

seggi come previsto nell'articolo 24.

 

CAPITOLO V. I Consiglieri.

 

Art. 18.

Oltre  alle condizioni generali per essere elettori,  contemplate

dagli  art.  1  e 2, sono  requisiti  indispensabili  per  essere

eleggibili: a) saper leggere e scrivere; b) aver compiuto 25 anni

di età  entri il giorno della votazione; c) non investire  qualità 

ecclesiastiche; d) essere domiciliato nella Repubblica; e) essere

di sesso maschile.

 

Art. 19.

Non  può  ricoprire  la carica di  Consigliere:  a)  chi  riveste

cariche  diplomatiche  e  consolari,  anche  onorarie,  di  Stati

Esteri;  b) coloro che fanno parte della Gendarmeria e del  Corpo

dei VV. UU.

 

Art. 20.

Non possono essere contemporaneamente consiglieri padre e figlio.

In caso di elezione contemporanea è valida quella di chi ebbe  il

maggior numero di voti.

 

Art. 21.

Il consigliere o i consiglieri che entro il quinquennio venissero

a mancare per qualsiasi causa, saranno sostituiti col candidato o

con  i candidati che nella medesima lista seguono  immediatamente

per  numero  di voti quelli già  eletti. Nel caso di  mancanza  di

candidati  della medesima lista il posto o i posti si  dichiarano

vacanti  e verranno indetti i comizi generali se si  verifica  il

caso previsto dalla seconda parte dell'articolo 8.

 

CAPITOLO VI. Procedimento delle elezioni.

 

Art. 22.

Le  sezioni elettorali, costituite a norma dell'art.  3,  saranno

ubicate    nel   territorio   delle    seguenti    circoscrizioni

parrocchiali:  Città ,  Borgo  Maggiore,  Serravalle,   Acquaviva,

Chiesanuova, Domagnano, Faetano, Fiorentino e Montegiardino.

Gli  elettori  della  circoscrizione  di  San  Giovanni   saranno

aggregati alle sezioni di Borgo Maggiore.

Le   sezioni   elettorali  riservate  agli   elettori   residenti

all'estero  saranno ubicate nel territorio  della  circoscrizione

parrocchiale di Città .

 

Art. 23.

La  Commissione di cui all'art. 4 è incaricata di compilare  ogni

anno e rendere pubblica, non più tardi del 28 febbraio,  mediante

deposito  nell'Ufficio Elettorale di Stato ed affissione in  ogni

circoscrizione  elettorale,  una  lista  di  cittadini  i   quali

dovranno  funzionare da Presidenti di seggio  elettorale  durante

l'anno in corso.

La  Commissione  deve  scegliere i  Presidenti  fra  le  seguenti

categorie  di  cittadini  sammarinesi  elettori,  domiciliati   e

residenti  nella  Repubblica:  a) i laureati e  i  diplomati;  b)

coloro  che  hanno ottenuta la licenza tecnica o  ginnasiale;  c)

coloro   che  hanno  già   altra  volta  ricoperto  l'ufficio   di

Presidente  di  seggio  elettorale  in  occasione  di  precedenti

consultazioni elettorali.

Sono esclusi da questa lista: il Segretario degli Interni e degli

esteri, il Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato, l'Ufficiale  di

Stato  Civile,  il  Cancelliere del Tribunale,  i  cinque  membri

elettivi della Commissione elettorale.

Per  gli eventuali reclami contro la formazione di questa  lista,

per la definitività  della lista medesima, si fa richiamo a quanto

dispone l'art. 5 sulla formazione delle liste elettorali.

La Commissione entro il ventesimo girono precedente quello  della

votazione procederà  alla nomina dei Presidenti dei singoli  seggi

elettorali;  in  caso di impedimento di uno o più  Presidenti  di

seggio, la Commissione stessa provvederà  alla sostituzione.

La  Commissione  medesima, fra il ventesimo e il  decimo  di  due

scrutatori per seggio tra gli elettori di ambo di sessi designati

entro  il  ventunesimo girono precedente quello  della  votazione

dalle  singole liste in lizza e che siano in possesso almeno  del

titolo di studio della licenza elementare, esclusi i candidati  e

le  persone  che ricoprono le cariche di cui al terzo  comma  del

presente  articolo. Le nomine a Presidente di seggio e  quelle  a

scrutatore devono essere notificate agli interessati, a mezzo  di

cursore, entro 46 ore dalla seduta della Commissione Elettorale.

L'elettore  chiamato  a  svolgere le funzioni  di  Presidente  di

seggio o scrutatore, che se ne astenga senza giustificato motivo,

è punito con una multa fino al lire cinquemila.

 

Art. 24.

Nella  mattina del giorno fissato per le votazioni  i  presidenti

dei seggi dovranno recarsi al Pubblico Palazzo per ricevere dalla

Commissione   Elettorale  la  consegna  di  tutto  il   materiale

occorrente per la votazione, compreso un esemplare della lista di

sezione dalla quale la Commissione medesima avrà  depennato i nomi

degli  iscritti  che  non compiano il 21° anno di  età   entro  il

giorno della votazione, le schede di Stato, un congruo numero  di

matite  copiative, nonchè l'elenco degli scrutatori e quello  dei

rappresentanti designati per ogni lista.

Le  schede  verranno  consegnate in numero pari  a  quello  degli

elettori iscritti aumentato di un quinto.

Le  schede dovranno portare il bollo a secco della Segreteria  di

Stato  per  gli Affari Interni ed essere firmate  sul  dorso  dal

Segretario degli Affari Interni oppure, per delega del Segretario

degli Interni, dal capo dell'Ufficio Elettorale di Stato.

 

Art. 25.

Alle  ore sei il Presidente (*) costituisce l'Ufficio  Elettorale

di Sezione chiamando a farne parte gli scrutatori nominati  dalla

Commissione Elettorale ed invitando ad assistere alle  operazioni

elettorali  i  rappresentanti  delle  liste  dei  candidati,   se

presenti.

Uno  dei due scrutatori su designazione del Presidente(*)  assume

le  funzioni  di Vice Presidente e l'altro quelle  di  Segretario

dell'Ufficio.

Se  uno, o entrambi gli scrutatori, non siano presenti, o ne  sia

mancata la designazione, il Presidente dell'Ufficio Elettorale di

sezione  fa nominare, dagli elettori presenti, purchè  in  numero

non  inferiore a dieci, per appello nominale ed a maggioranza  di

voti,   in  membro  o  i  membri  dell'Ufficio  in   sostituzione

dell'assente o degli assenti.

Nel caso in cui gli elettori presenti siano inferiori a dieci, il

Presidente(*)    provvede    direttamente    alla    sostituzione

dell'assente  o degli assenti chiamando, alternativamente, a  far

parte  dell'Ufficio, l'anziano e il più giovane tra gli  elettori

presenti,  che  siano  in  possesso  dei  requisiti  di  cui   al

precedente articolo 23, sesto comma.

 

Art. 26.

I rappresentanti delle singole liste hanno diritto di assistere a

tutte le operazioni del seggio elettorale.

Il Presidente del seggio può fare allontanare quel rappresentante

che eserciti pressioni o turbi il procedimento delle elezioni.

 

Art. 27.

Costituito   l'Ufficio  Elettorale  di  Sezione,  il   Presidente

provvede,    con   l'aiuto   degli   scrutatori,    a    numerare

progressivamente  le schede di votazione nell'apposita  appendice

dopo  avere determinato il numero degli elettori  iscritti  nella

sezione, nonchè a firmarle sul dorso.

Durante  le  operazioni di cui al presente articolo  nessuno  può

allontanarsi dalla sala.

Nel  verbale si fa menzione delle schede numerate e  firmate  dal

presidente ed, eventualmente, da ciascuno degli scrutatori.

Compiute  queste  operazioni. Il Presidente  dichiara  aperta  la

votazione.

 

Art. 28.

Il Presidente del seggio, gli scrutatori e i rappresentanti delle

liste  votano  nella sezione dove esercitano il  proprio  ufficio

ancorchè non appartengano alla medesima.

Gli elettori che seguono i Presidenti(*) dei seggi per  servizio,

quali i limiti, potranno votare nella sezione elettorale cui sono

addetti   previa  esibizione  del  certificato   elettorale.   Il

Presidente  darà  atto nel verbale del cognome, nome, paternità   e

maternità   loro,  nonchè  della sezione elettorale  in  cui  sono

iscritti.

 

Art. 29.

Almeno due dei tre componenti il seggio dovranno sempre  trovarsi

presenti alle operazioni elettorali.

In  caso di assenza del Presidente ne assume le funzioni il  Vice

Presidente(*).  In  caso di assenza del Segretario ne  assume  le

funzioni il Vice Presidente(*) del seggio.

 

Art. 30.

E'  compito  del seggio di accertare sempre  l'identità   di  ogni

elettore,  di  osservare l'orario fissato per  la  votazione,  di

notare  i reclami avanzati, di giudicare in prima  istanza  sulle

contestazioni  sorte  intorno alla regolarità   delle  schede,  di

attribuire  i  voti ai candidati, di unire al verbale  le  schede

nulle,  le bianche, le contestate, nonchè le proteste scritte  ed

ogni altro documento relativo.

 

Art. 31.

Fatta eccezione degli elettori di cui all'art. 28, all'art. 33  -

terzo  comma  -  ed all'art. 35 - primo  comma  -  nessuno  potrà 

entrare  nella  sala  della  votazione  e  prendere  parte   alle

operazioni elettorali se non è munito del certificato  elettorale

di iscrizione nelle liste della sezione.

 

Art. 32.

Nella  sala  della votazione durante il  corso  delle  operazioni

dovranno  restare  affissi due  elenchi  estratti  dall'esemplare

della lista sezionale di cui al primo comma dell'art. 24:  quello

degli  elettori  residenti nella giurisdizione  della  sezione  e

quello degli elettori residenti all'estero, ancora iscritti nella

sezione  medesima, per effetto di eventuale tardivo  accertamento

della  emigrazione,  dopo  che le liste  siano  state  dichiarate

definitive  a norma dell'ultimo comma dell'art. 5. Dovrà   essere,

inoltre,   affisso  un  avviso  indicante  il  numero  dei   voti

preferenziali consentiti.

Nella  sala  della  votazione delle  sezioni  riservate  per  gli

elettori  residenti all'estero, dovrà  essere affisso l'elenco  di

questi elettori residenti nella Repubblica, ancora iscritti nella

sezione  medesima per effetto di eventuale  tardivo  accertamento

del   rimpatrio,  dopo  che  li  liste  siano  state   dichiarate

definitive.

 

Art. 33.

Dichiarata  aperta  la  votazione, gli elettori  sono  ammessi  a

votare  nell'ordine  di  presentazione. Essi  devono  esibire  un

documento di riconoscimento, anche scaduto, munito di fotografia,

rilasciato  da  un  Ufficio Statale della  Repubblica,  o  da  un

ufficio  pubblico dello Stato estero di residenza. In  tal  caso,

nell'apposita  colonna di identificazione contenuta  nella  lista

della sezione, sono indicati gli estremi del documento.

L'elettore residente all'interno può essere ammesso al voto anche

se sprovvisto di idoneo documento di identificazione, purchè  uno

degli  scrutatori (*) o il Presidente (*) del seggio che  conosca

personalmente  l'elettore,  ne attesti l'identità ,  apponendo  la

propria firma nella colonna di identificazione.

Se  nessuno  dei membri dell'Ufficio Elettorale di Sezione  è  in

grado  di  accertare, sotto la sua  responsabilità ,  la  identità 

dell'elettore, questi può presentare due altri elettori, iscritti

nella  sezione  medesima,  noti  al  seggio,  che  ne   attestino

l'identità    apponendo   la   loro   firma   nella   colonna   di

identificazione.

In tal caso il Presidente avverte gli elettori che, se  affermano

il falso, saranno puniti ai sensi del vigente Codice Penale.

Riconosciuta  l'identità  personale dell'elettore,  il  Presidente

(*)  stacca il tagliando del certificato elettorale,  comprovante

l'esercizio  del  diritto  di voto, da  conservarsi  in  apposito

plico, e consegna una scheda all'elettore opportunamente piegata,

insieme  con  la  matita  copiativa, leggendo  ad  alta  voce  il

numero  scritto  sull'appendice che uno dei  membri  dell'ufficio

segna  sulla lista elettorale, nell'apposita colonna  accanto  al

nome  dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero  segnato

sia uguale a quello della scheda.

L'elettore deve recarsi da solo in apposito luogo separato, posto

nella  sala medesima, ove dopo aver segnato il suo voto  a  norma

dell'art. 36, piega la scheda secondo le linee in essa  tracciate

e  la chiude inumidendone la parte gommata. Di queste  operazioni

il  Presidente gli dà  preventive istruzioni, astenendosi da  ogni

semplificazione  e  indicando , in ogni caso, le  modalità   e  il

numero  dei  voti  di preferenza che  l'elettore  ha  facoltà   di

esprimere.

Compiuta  l'operazione di voto l'elettore consegna al  Presidente

la scheda chiusa e la matita. Il Presidente constata la  chiusura

della  scheda e, ove questa non sia chiusa, invita  l'elettore  a

chiuderla,  facendolo  tornare nel luogo appartato,  ne  verifica

l'identità   esaminando  la firma e il bollo,  e  confrontando  il

numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista,  ne

stacca  l'appendice  seguendo  la linea tratteggiata  e  pone  la

scheda stessa nell'urna di vetro trasparente collocata sul tavolo

dell'ufficio e visibile a tutti.

Uno  dei  membri dell'ufficio elettorale di sezione  accerta  che

l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al  nome

di lui nella apposita colonna della lista sopra indicata.

Le  schede mancanti dell'appendice e prive di numero, di bollo  e

della firma del Segretario degli Interni o del Capo  dell'Ufficio

Elettorale di Stato da lui delegato, non sono poste nell'urna,  e

gli  elettori che le abbiano presentate non possono  più  votare.

Esse  sono  vidimate  immediatamente  dal  Presidente  e  da  uno

scrutatore  ed  allegate al processo verbale, il quale  fa  anche

menzione  speciale degli elettori che, dopo ricevuta  la  scheda,

non l'abbiano riconsegnata.

 

Art. 34.

Il  Presidente  dell'Ufficio Elettorale di sezione  è  incaricato

della  polizia  dell'adunanza elettorale. La forza  pubblica  non

può,  senza  la richiesta del Presidente,(*) entrare  nella  sala

della votazione. Però resterà  nelle adiacenze della sala medesima

a disposizione del Presidente.(*)

 

Art. 35.

Gli elettori non possono farsi rappresentare. In via  eccezionale

i  ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o  da

altro  impedimento  di  analoga gravità ,  esercitano  il  diritto

elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia,  o,

in  mancanza,  di altro elettore, che sia  stato  volontariamente

scelto  come accompagnatore, purchè l'uno o l'altro sia  iscritto

in una sezione elettorale.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore  per

più di un elettore invalido o impedito. A tal fine il Presidente

(*)   appone  sul  certificato   elettorale   dell'accompagnatore

apposita  annotazione  dell'avvenuto  esercizio  della  anzidetta

facoltà .

Il   Presidente   (*)   del   seggio   accerta,   con    apposita

interpellazione,  se l'elettore abbia scelto liberamente  il  suo

accompagnatore  e  se ne conosca il nome e cognome,  e  registra,

nell'apposita  parte  del  verbale,  questo  modo  di   votazione

indicando   il  motivo  specifico  di  questa  assistenza   nella

votazione,   il  nome  del  sanitario  che  abbia   eventualmente

accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il  certificato  medico dovrà  essere rilasciato da  un  sanitario

dipendente  dal  Governo  di S. Marino, e,  nel  caso  sia  stato

rilasciato  da  altro  medico che  eserciti  la  professione  del

territorio della Repubblica, dovrà  essere visitato dall'Ufficiale

Sanitario (*).

Non  avranno  alcun  valore i certificati  medici  rilasciati  da

sanitari che siano candidati alla elezione.

Il certificato medico esibito sarà  allegato al verbale.

 

Art. 36.

Il  voto  di  lista si esprime tracciando sulla  scheda,  con  la

matita  copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente  alla

lista prescelta o nel rettangolo che lo contiene.

L'elettore può manifestare la preferenza per u numero massimo  di

sei candidati della lista da lui prescelta.

Le  preferenze  espresse in eccedenza al  numero  stabilito  sono

nulle; rimangono valide le prime.

Le  preferenze  si esprimono scrivendo con la  matita  copiativa,

nelle  apposite  righe tracciate nella parte centrale  della  (*)

scheda,  il  nome e il cognome o il solo  cognome  dei  candidati

preferiti. In caso di identità  di cognome deve iscriversi  sempre

il nome e il cognome e, ove occorra, la paternità .

Qualora  il candidato abbia due cognomi l'elettore può  scriverne

uno  dei  due. La indicazione deve contenere entrambi  i  cognomi

quando vi sia possibilità  di confusione tra più candidati.

Sono  nulle  le  preferenze  nelle  quali  il  candidato  non  si

designato  con  la chiarezza necessaria a  distinguerlo  da  ogni

altro candidato.

Se l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista,  ma

abbia  scritto  una o più preferenze di una  medesima  lista,  si

intende  che  abbia  votato la lista alla  quale  appartengono  i

prescelti.

Una scheda valida rappresenta un voto di lista.

Sono  nulle  le  schede: a) che non siano quelle  di  Stato,  non

portino  il  bollo della Segreteria degli Interni (art.24)  e  la

firma del Presidente del seggio o di uno scrutatore delegato;  b)

quando  presentino  scritture o segni i quali  debbono  ritenersi

fatti  artificiosamente  e cioè destinati a  far  riconoscere  il

votante; c) quando non esprimano il voto per alcuna delle liste o

per  alcuno dei candidati o lo esprimano per più di una  lista  o

non offrano la possibilità  di identificare la lista prescelta.

La  validità  dei voti contenuti nella scheda deve essere  ammessa

ogni    qualvolta   possa   desumersi   la   volontà     effettiva

dell'elettore, salvo le disposizioni di cui ai commi precedenti.

 

Art. 37.

La  votazione resterà  aperta sino alle ore 20, ma si  prolungherà 

oltre tale ora se si succederanno ininterrottamente elettori  per

votare.  Tuttavia  alle ore 21 il Presidente, accertato  a  mezzo

chiamata  il  numero degli elettori presenti  nell'aula  che  non

hanno ancora votato e fatta a questi soli eseguire la  votazione,

dichiarerà  definitivamente chiusa la votazione stessa.

 

Art. 38.

Dichiarata  dal  Presidente(*) chiusa  la  votazione,  l'Ufficio,

pubblicamente,  procede  alle  seguenti operazioni:  1)  conta  e

sigilla,  in apposito plico, le schede non adoperate; 2) conta  e

sigilla,  in  apposito  plico, le  schede  deteriorate  (*)  che,

durante  la  votazione, sono state cambiate con  altre  in  buone

condizioni;  3) conta e sigilla, in apposito plico,  i  tagliandi

dei  certificati degli elettori ammessi al voto; 4) procede  allo

spoglio  delle  schede  estraendole una  per  volta  dall'urna  e

accerta:  a)  i voti validi e quelli nulli; b) i  voti  riportati

dalle  singole liste; c) i voti preferenziali riportati  da  ogni

singolo   candidato.  5)  rende  pubblico  il   risultato   dello

scrutinio.

Le  suddette operazioni saranno compiute nell'ordine indicato  e,

ininterrottamente,  fino al loro espletamento; di ognuna di  esse

dovrà  darsi atto nel verbale.

Il  verbale ed ogni altro documento dovranno essere  firmati  dai

membri  del  seggio e il tutto suggellato in un unico  plico  sul

quale apporranno la propria firma i membri del seggio.

L'incarto  dovrà  essere recapitato subito dopo il  termine  delle

operazioni  suddette  al  Segretario  di  Stato  per  gli  Affari

Interni.

 

Art. 39.

Gli  elettori residenti nei paesi extra europei, sono ammessi  ad

esprimere il proprio voto per corrispondenza.

Il Capo dell'Ufficio Elettorale di Stato deve predisporre,  entro

il  trentacinquesimo giorno antecedente quello  della  votazione,

per  ognuno degli elettori stessi, una busta, su cui deve  essere

indicato  l'indirizzo  dell'elettore interessato,  contenente  il

certificato   elettorale   ed  una  busta,  che   dovrà    servire

all'elettore  per  la spedizione della scheda votata e  che  deve

recare,  nella  parte anteriore,  l'indirizzo  della  Commissione

Elettorale.

Degli  elettori  ai  quali sono  destinate  le  anzidette  buste,

l'Ufficio  Elettorale di Stato deve compilare, in stretto  ordine

alfabetico,  in  tre  esemplari,  un  elenco  recante,  per  ogni

elettore,  le  generalità  e l'indicazione della  sezione  in  cui

l'elettore stesso è iscritto.

Un esemplare deve essere rimesso, entro il venticinquesimo giorno

antecedente quello della votazione, alla Commissione  Elettorale.

La Commissione apporrà  sull'esemplare delle liste di sezione, che

dovrà   essere  consegnato ai Presidenti (*) di  seggio  ai  sensi

dell'art. 24 della presente legge, accanto ai nominativi compresi

nel predetto elenco, l'annotazione: "vota per corrispondenza".

Due esemplari, infine, devono essere trattenuti presso  l'Ufficio

Elettorale di Stato.

 

Art. 40.

L'Ufficio  Elettorale  di  Stato provvede  a  spedire,  entro  il

venticinquesimo  giorno  antecedente quello della  votazione,  ai

singoli elettori, residenti in Paesi extra europei, la busta e  i

documenti di cui all'articolo precedente, dopo avervi inclusa una

scheda di votazione.

Dall'avvenuta spedizione viene presa nota su uno degli  esemplari

dell'elenco  di  cui  al terzo  comma  dell'articolo  precedente,

mediante  apposizione da parte dell'Ufficio Postale,  al  momento

della consegna dei plichi, del bollo dell'Ufficio stesso.

La  spedizione deve essere effettuata con plico raccomandato  per

via aerea.

 

Art. 41.

Ai  fini  delle  operazioni di spoglio e di  scrutinio  dei  voti

inviati  dagli  elettori  residenti  in  paesi  extraeuropei,   è

istituito un ufficio elettorale speciale.

Per  la nomina del Presidente (*) di detto Ufficio  elettorale  e

degli scrutatori valgono le norme di cui all'art. 23.

L'Ufficio  viene  costituito dal Presidente con ,e norme  di  cui

all'articolo 25, alle ore 16 del giorno della votazione.

Presso  detto seggio possono essere designati  rappresentanti  di

lista ai sensi dell'art. 13, quarto comma, della presente legge.

 

Art. 42. L'elettore residente in paese extra europeo, ricevuto il

plico di cui al primo comma dell'art. 40, dopo aver compilata  la

scheda  la  chiude  inumidendone la  parte  gommata,  la  include

insieme  al  certificato elettorale nella  busta  destinata  alla

spedizione del voto e provvede a spedire la busta medesima.

Questa deve pervenire all'Ufficio Postale di San Marino non oltre

le ore 16 del giorno della votazione.

 

Art. 43.

L'Ufficio  Postale, man mano che gli pervengano le buste  di  cui

all'articolo precedente, provvede a recapitarle alla  Commissione

Elettorale,  in ogni caso, però, non oltre le ore 17  del  giorno

della votazione.

Dei  plichi  che dall'Ufficio Postale le  vengono  consegnati  la

Commissione Elettorale rilascia apposita ricevuta.

I  plichi anzidetti sono conservati dalla Commissione  Elettorale

sotto   la   personale  responsabilità    del   Presidente   della

Commissione  medesima,  fino  a quando  non  verranno  consegnati

all'Ufficio Elettorale speciale di cui all'articolo 41.

 

Art. 44.

Alle  ore  diciassette e quindici del giorno della  votazione  il

Presidente   (*)   della  Commissione  Elettorale,   provvede   a

consegnare all'Ufficio Elettorale (*) speciale di cui all'art. 41

i plichi e l'elenco anzidetto, apre ciascuna busta, ne estrae  il

certificato  elettorale  e  la scheda.  Controlla  quindi  se  il

titolare del certificato è compreso nell'elenco predetto. Qualora

il titolare anzidetto non fosse compreso nell'elenco medesimo, il

certificato  elettorale e la scheda annessa,  quest'ultima  senza

essere  spiegata,  devono  essere  vidimati  dal  Presidente  (*)

dell'Ufficio   e  da  uno  scrutatore  e  inseriti  nella   busta

originale,  pure vidimata nello stesso modo, ed  accantonati  per

essere  bruciati  insieme  ai plichi di cui agli  art.  45  e  46

seguenti.

A   tal  fine,  alla  chiusura  delle   operazioni   dell'Ufficio

Elettorale speciale, questi atti accantonati vengono rinchiusi in

apposito  plico  a  parte  che,  sigillato  e  controfirmato  dal

Presidente  dell'Ufficio  e da uno scrutatore, è  trasmesso  alla

Commissione Elettorale (*).

Quando,   invece,   il  titolare  del  certificato   è   compreso

nell'elenco,  il  Presidente,  dopo aver firmato  la  scheda,  ne

stacca  il  talloncino,  che  non  deve  essere  numerato,  e  la

introduce,  senza aprirla, nell'urna. Il  certificato  elettorale

viene  conservato  in  apposito  plico,  per  essere  rimesso  al

Segretario di Stato per gli Affari Interni.

Qualora  la scheda non fosse chiusa, il Presidente, (*) prima  di

procedere  a  qualsiasi altra operazione,  provvede  a  chiuderla

personalmente, senza spiegarla.

Man  mano  che  una scheda viene introdotta  nell'urna,  uno  dei

membri  dell'Ufficio  Elettorale (*) speciale ne  prende  nota  a

fianco del nome dell'elettore, nell'elenco di cui al primo  comma

del presente articolo.

Nel  caso  in  cui  il  plico  dovesse  mancare  il   certificato

elettorale,  la  scheda  viene spiegata, è  inclusa  nella  busta

originale  di spedizione ed allegata al verbale. La scheda  e  la

busta debbono essere vidimate dal Presidente e da uno scrutatore.

Compiute  le predette operazioni, il  Presidente(*)  dell'Ufficio

Elettorale(*) speciale dà  inizio alle operazioni di scrutinio che

debbono  svolgersi  senza  interruzione,  osservando,  in  quanto

applicabili, le norme del precedente articolo 38.

Per  la  compilazione  e la sottoscrizione del  verbale,  per  la

formazione del plico e per la consegna dell'incarto, si osservano

le  disposizioni  di  cui  al  secondo,  terzo  e  quarto   comma

dell'articolo precedente.

 

Art. 45.

Gli  elettori  residenti nei paesi extra europei  che  rimpatrino

prima  di  aver ricevuto i documenti per  la  votazione,  inviati

dall'Ufficio  Elettorale (*) di Stato, possono esprimere il  voto

presso la sezione nelle cui liste sono iscritti.

A tal fine, essi debbono munirsi di apposita autorizzazione della

Commissione  Elettorale,  (*) da  richiedersi  direttamente  alla

Commissione  stessa  non  oltre  le  ore  15  del  giorno   della

votazione,  e  che  deve essere esibita al seggio  in  luogo  del

certificato elettorale. La Commissione Elettorale(*) prende  nota

di  tale  autorizzazione  accanto  al  nominativo   dell'elettore

nell'esemplare  dell'elenco di cui al terzo comma  dell'art.  39,

agli  effetti del riscontro dei plichi contenenti i voti  inviati

per corrispondenza.

Nel  caso  dovessero  rinvenirsi fra i  plichi  consegnati  dalla

Commissione Elettorale (*) all'Ufficio Elettorale (*) speciale, a

norma dell'articolo 44 - primo comma - plichi contenenti voti per

corrispondenza  di elettori ammessi a votare ai sensi  dei  commi

precedenti,  accertata tale circostanza attraverso  il  controllo

del  certificato  elettorale  contenuto  in  ciascun  plico   con

l'elenco   annotato  consegnato  dalla   Commissione   elettorale

all'Ufficio  elettorale speciale a norma del citato  primo  comma

dell'art. 44, le schede vengono considerate come non pervenute e,

senza  essere  spiegate, sono vidimate,  unitamente  ai  relativi

certificati  elettorali, dal Presidente  dell'Ufficio  elettorale

speciale e da uno scrutatore, inserite con i certificati medesimi

nelle  buste originali, pure esse vidimate nello stesso modo,  ed

accantonate  in  tali  buste per essere  bruciate  unitamente  ai

plichi  ed  ai  documenti  di cui agli articoli  44  e  46  della

presenta legge.

A  tal fine, i predetti atti accantonati, alla ultimazione  delle

operazioni  dell'Ufficio  Elettorale speciale sono  richiusi  nel

medesimo plico di cui al terzo comma dell'art. 44.

 

Art. 46.

I plichi pervenuti all'Ufficio Postale dopo le ore 16 del  giorno

della  votazione  debbono  essere  consegnati  alla   Commissione

Elettorale non prima delle ore 9 del terzo giorno successivo.  Di

tali  plichi  viene redatto, in duplice  esemplare,  un  apposito

elenco,  nel  quale deve essere indicato per ognuno il  giorno  e

l'ora  di  arrivo.  Uno  di  detti  elenchi  viene  firmato,  per

ricevuta,   dal   Presidente  della  Commissione   Elettorale   e

consegnato all'Ufficio Postale.

Il  Presidente della Commissione Elettorale, presi in consegna  i

plichi  anzidetti,  provvede alla loro bruciatura,  unitamente  a

quelli di cui agli articoli 44 e 45.

Alle  operazioni  di  cui al comma precedente  sono  invitati  ad

assistere   (*)   i  delegati  di  lista,  che   debbono   essere

tempestivamente   avvertiti  dal  Presidente  della   Commissione

anzidetta,  del  giorno e dell'ora in cui tali  operazioni  hanno

luogo.

Delle operazioni di bruciatura dei predetti plichi viene  redatto

apposito verbale, che deve essere sottoscritto seduta stante  dal

Presidente,  dai  competenti  la  Commissione  Elettorale  e  dai

delegati presenti.

 

Art. 47.

L'elettore  residente  in  paese extra europeo,  che,  dopo  aver

ricevuto e fatto uso direttamente o indirettamente della busta di

cui  al  primo  comma dell'art.  40,  celando  tale  circostanza,

richieda  alla Commissione Elettorale l'autorizzazione di cui  al

secondo comma dell'art. 45, è punito con al pena di cui  all'art.

479 del vigente codice penale.

Nel   caso   in  cui  l'elettore  stesso,  servendosi   di   tale

autorizzazione,  riesca  ad  esprimere  il  proprio  voto   nella

sezione elettorale nella cui lista è iscritto, la pena di cui  al

comma precedente è raddoppiata.

 

Art. 48.

Il giorno successivo ai comizi, gli Uffici Elettorali di  sezione

e   l'Ufficio  elettorale  speciale,  nella  persona   dei   loro

presidenti  e con l'intervento del delegato di ciascuna  lista  -

designato  secondo  le  prescrizioni  dell'art.  13,  da  ciascun

comitato - si riuniranno, alle ore 14, nella sala del  Consiglio,

sotto  la  presidenza  del Segretario di  Stato  per  gli  Affari

Interni, per costituire l'Ufficio elettorale centrale, che  dovrà 

procedere alle seguenti operazioni, sulla base dei verbali  degli

Uffici  elettorali sezionali e dell'Ufficio elettorale  speciale:

 1)  facendosi assistere, ove creda, da uno o più  esperti  scelti

dal Presidente, somma insieme i voti ottenuti da ciascuna lista e

da  ciascun  candidato  nelle  singole  sezioni  e   nell'Ufficio

elettorale  speciale  come  risultano dai verbali  e  provvede  a

determinare:  a) la cifra elettorale di ogni lista; b)  la  cifra

individuale di ogni candidato.

La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti

ottenuti   dalla  lista  in  tutte  le  sezioni  e   nell'Ufficio

elettorale speciale.

La  cifra individuale è data dalla somma dei voti di liste e  dei

voti di preferenza che il singolo candidato ha riportato in tutte

le sezioni e nell'Ufficio elettorale speciale.

La  cifra  elettorale  serve di base per  la  determinazione  del

numero dei seggi spettanti a ciascuna lista.

La  cifra  individuale  serve a determinare  la  graduatoria  dei

candidati  nella  stessa lista. A parità  di  voti  la  precedenza

nella  graduatoria è determinata dall'ordine di iscrizione  nella

propria lista.

L'assegnazione  dei  seggi a ciascuna lista si  fa  nel  seguente

modo:   si   divide   ciascuna   cifra   elettorale   di    lista

successivamente  per  1,  2, 3, 4.......sino  a  concorrenza  del

numero  dei  consiglieri da eleggere, quindi si  scelgono  fra  i

quozienti così ottenuti i più alti, in numero uguale a quello dei

consiglieri    da   eleggere,   disponendoli    in    graduatoria

decrescente.

Ciascuna  lista avrà  tanti seggi quanti sono i quozienti ad  essa

appartenenti compresi nella graduatoria. A parità  di quoziente il

posto  è attribuito alla lista che ha ottenuto la  maggior  cifra

elettorale.

Se  ad  una  lista  spettano più posti  di  quanti  sono  i  suoi

candidati i seggi esuberanti sono distribuiti fra le altre  liste

secondo l'ordine dei quozienti.

 2)  procede alla proclamazione ufficiale degli eletti nei  limiti

dei seggi assegnati ad ogni lista e seguendo la graduatoria delle

cifre individuali di ciascuna lista.

 

Art. 49.

E'  vietato  all'Ufficio  Centrale  di  deliberare  e  anche   di

discutere  sulla  assegnazione  dei  voti,  sui  reclami,   sulle

proteste   e  sugli  incidenti  avvenuti  nelle  sezioni,  e   di

occuparsi   di  qualsiasi  altro  oggetto  che  non  sia   quello

determinato dall'articolo precedente.

 

Art. 50.

L'Ufficio  Centrale,  appena  eseguite  le  operazioni  ad   esso

affidate,  passa tutti gli incarti alla Segreteria degli  Interni

che, a sua volta, li rimette alla Giunta delle elezioni.

 

Art. 51.

Nel  termine di due giorni Il Segretario degli  Interni  pubblica

l'esito delle votazioni e notifica la nomina a ciascun eletto.

 

Art. 52.

La  Giunta permanente delle elezioni, composta di cinque  membri,

viene  eletta  in  seno  al  Consiglio  e  dura  in  carica   una

Legislatura

 

Art. 53.

E'  compito  della Giunta: di esaminare  l'incarto  ricevuto,  di

udire  i possibili ricorsi degli elettori avanzati entro i  primi

cinque   giorni  da  quello  della  votazione,  riferibili   alle

questioni  di  eleggibilità   e  alle  operazioni  elettorali;  di

provvedere   alla   eventuale   radiazione   degli   ineleggibili

sostituendoli  con  coloro che nella stessa lista  abbiano  avuto

immediatamente dopo maggior numero di voti; di proporre in  breve

la convalida o meno dei consiglieri eletti al Consiglio Grande  e

Generale.

Trattandosi  di  elezioni senza proteste, cioè nel caso  che  gli

eletti  abbiano tutte le condizioni di eleggibilità  volute  dalla

presente  legge  e che le operazioni elettorali  siano  procedure

regolarmente,  il  Consiglio prenderà   semplicemente  atto  delle

conclusioni della Giunta Elettorale.

Procederà  invece alle votazione, sulle conclusioni della  Giunta,

per  accettarle o per respingerle nei casi speciali  di  elezioni

contestate, dubbie e non regolari.

 

Art. 54.

Se  dal verbale dell'Ufficio Elettorale  sezionale  o_dell'Ufficio

elettorale  speciale  risulta che le operazioni  elettorali  sono

state  impedite per violenza o che le schede sono state  disperse

in   modo  da  renderne  impossibile  lo  spoglio,  la   Reggenza

convocherà  i comizi nella sezione o per gli elettori che  abbiano

votato  con  le modalità  di cui all'art. 42, per la  5°  domenica

successiva.

In  tal  caso,  le operazioni  dell'Ufficio  centrale  prescritte

dall'art.   48,  saranno  rinviate  al  giorno  successivo   alla

votazione suppletiva.

 

Art. 55.

I  consiglieri  debbono prestare giuramento entro  due  mesi  dal

girono della convalida della loro elezione.

Coloro  che  non  ottemperano,  senza  giusto  motivo,  a  questa

disposizione, decadranno dal mandato.

 

Art. 56.

Salvo  le  sanzioni di cui agli articoli 478 e  479  del  vigente

Codice  Penale  si  intenderà   applicabile  la  pena  di  cui  al

quest'ultimo  articolo  per qualunque altro attentato  al  libero

esercizio  dei  diritti politici, perpetrato anche  con  i  mezzi

diversi da quelli previsti dall'articolo stesso.

 

CAPITOLO VII. Norme transitorie.

 

Art. 57.

E' autorizzata una revisione straordinaria della liste elettorali

intesa  ad  eliminare  tutti coloro che  vi  siano  indebitamente

iscritti  a  tutti gli elettori residenti all'estero,  dei  quali

l'Ufficio  di Stato Civile e l'Ufficio Anagrafe  abbiano  perduto

qualsiasi  traccia  e  che non sarà   possibile  reperire  se  non

attraverso le indagini che dovrà  svolgere l'Ufficio Elettorale di

Stato.

La  predetta  revisione straordinaria sarà  attuata  in  occasione

della revisione annuale delle liste elettorali del 1959.

 

Art. 58.

Per la prima applicazione della presente legge il termine di  cui

al  penultimo  comma  dell'art. 4 è spostato  al  31  maggio;  il

termine  di  cui  al terzo comma dell'art. 5  è  spostato  al  30

giugno,  ed  il  termine di cui al primo  comma  dell'art.  23  è

spostato al 31 maggio.

 

Art. 59.

La decorrenza della estensione alle donne del diritto  elettorale

attivo sarà  determinata con successivo provvedimento  legislativo

da emanarsi entro il 30 aprile 1959.

 

CAPITOLO VIII. Norme finali

 

Art. 60.

Ai fini della presente legge è istituito un Ufficio Elettorale di

Stato  cui  sono demandate le competenze  concernenti  la  tenuta

delle   liste   elettorali  e  la  preparazione   tecnica   delle

consultazioni  popolari in precedenza attribuite  all'Ufficio  di

Stato Civile, oltrechè quelle previste dalla presente legge.

 

Art. 61.

Sono abrogate le disposizioni della legge 15 ottobre 1920, n° 18,

modificata  dai  decreti 22 agosto e 11 settembre  1951  ed  ogni

altra  disposizione contraria o, comunque, incompatibile  con  la

presente legge.

 

Art. 62.

La  presente  legge  entra  in  vigore  il  giorno  dopo  la  sua

pubblicazione.

 

Data  dalla  Nostra  Residenza,  addì 23  dicembre  1958  -  1658  d.F.R.

 

I CAPITANI REGGENTI

Domenico Forcellini - Pietro Reffi

 

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

 



Ultimo Aggiornamento:  00:18 03/11 2006
1958 Legge Elettorale (Diritto di voto alle donne)
1966 Abrogazione Voto Corrispondenza
1973 Parificazione dei diritti della donna
1992 Distribuzione Seggi
1996 Legge Elettorale
1996 Abrogazione articolo5 Legge elettorale 1996
1997 Riduzione del numero delle Preferenze Consentito
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